Contrattazione collettiva Clausole campione

Contrattazione collettiva. 1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
Contrattazione collettiva. Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XI - Anzianità di servizio
Contrattazione collettiva. Sezione quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo I (A) - Disposizioni Comuni
Contrattazione collettiva. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Contrattazione collettiva. Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo I - Orario di lavoro — I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 126 e 127 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo I - Orario di lavoro — Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 165. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo I - Orario di lavoro —
Contrattazione collettiva. Il primo (e, ad oggi, ultimo 206 ) Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl)207 per le Telecomunicazioni, sottoscritto da Confindustria e Cgil-Cisl-Uil il 28 giugno del 2000 (con scadenza della parte normativa il 31 dicembre 2004), è stato, essenzialmente, concepito nell’ottica di elaborare forme di tutela omogeneamente applicabili all’intero comparto Tlc, nel quale, proprio in virtù del processo di liberalizzazione del mercato di riferimento, cominciava ad affacciarsi una pluralità di soggetti in posizione di (potenziale) concorrenza all’ex monopolista Telecom Italia. Ciò anche per colmare un sempre meno giustificabile vuoto legislativo dovuto al “frazionamento contrattuale” vigente prima della stipula del Ccnl; fino ad allora, infatti, i lavoratori dell’area risultavano collocati in diversi ambiti: dal contratto dei metalmeccanici a quello del commercio (per molte software house e web agency) e dei bancari (nel caso di aziende di informatica legate a banche e assicurazioni) o dei grafici/aziende editoriali (per diverse imprese di informazione ed editoria multimediale). La contrattazione sviluppatasi nel corso dell’ultimo quadriennio ha inteso sostanzialmente armonizzare gli accordi collettivi nazionali ed aziendali nel senso di un complessivo nuovo assetto contrattuale delle Tlc208. Tale azione di armonizzazione ha riguardato il contratto nazionale proprio del gruppo delle aziende Telecom, Tiscali, Infostrada (New Wind), Vodafone-Omnitel, Albacom, Colt, Atlanet come pure i preesistenti contratti aziendali e di Gruppo di Wind, Blu, Telecom, Vodafone-Omnitel, Albacom, Infostrada. Ad oggi, il settore delle Telecomunicazioni non ha ancora conosciuto un’effettiva regolamentazione del contratto di inserimento dal momento che – come sopra accennato – il Ccnl 206 Il presente rapporto è stato redatto nel mese di dicembre 2004. 207 Si ricorda, in tale contesto, che il Ccnl italiano si configura come il secondo esempio di contratto nazionale dedicato alle Tlc in Europa. 208 Il punto di partenza per la realizzazione di un contratto ad hoc per il settore della telefonia è stato costituito da Telecom Italia, cui hanno fatto seguito Tim, Finsiel, Wind (dicembre 2001) e Vodafone-Omnitel (novembre 2003). stipulato nel 2000, ben prima dell’introduzione del D.Lgs. n. 276/2003, è tuttora in vigore. Quest’ultimo Ccnl, dunque, non contempla specifiche previsioni in relazione alla nuova tipologia del “contratto di inserimento lavorativo”, che sarà verosimilmente oggetto ...
Contrattazione collettiva. Art. 11, commi 1, 2 e 3, Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 Le parti interessate ad adottare il telelavoro possono concludere accordi che adeguino o integrino principi e criteri definiti con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, la re- versibilità della decisione di passare al telelavoro, qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, con indicazione delle relative modalità. È prevista la possibilità di far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO • Art. 2, comma 1, lett. a), X.Xxx. n. 276/2003, e art. 30 D.Lgs. n. 81/2015 Contratto di somministrazione di lavoro = contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine.
Contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro. Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.
Contrattazione collettiva. Sezione quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo I (A) - Disposizioni Comuni — Articolo 49 — Disciplina generale Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del presente C.C.N.L. in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Contrattazione collettiva. Sezione quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo I (A) - Disposizioni Comuni — Articolo 50 — Procedure di applicabilità