Contrattazione collettiva. 1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Contrattazione collettiva. Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XI - Anzianità di servizio —
Contrattazione collettiva. Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo IV - Part Time —
Contrattazione collettiva. INTEGRATIVA DI MINISTERO, REGIONALE E DI ISTITUTO
1. La documentazione relativa alle materie di contrattazione collettiva integrativa a livello di Ministero e a livello regionale e di Istituto deve essere inviata una settimana prima della riunione o, in casi urgenti, almeno 24 ore prima.
2. Con riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali, le materie oggetto di contrattazione fra Amministrazione e XX.XX., sono le seguenti:
A) A LIVELLO NAZIONALE
a) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
b) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
d) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui alle vigenti disposizioni contrattuali;
e) i processi di adeguamento dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 1, del CCNL 1998/2001;
f) i criteri generali per l’utilizzo di personale aggiuntivo (quali: servizio civile, volontari, ONLUS, etc.);
g) i criteri generali per il conferimento di mansioni superiori;
h) le politiche occupazionali, con particolare riferimento ai percorsi formativi e di riqualificazione;
i) l’elevazione dei posti da conferire a part- time;
j) i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative;
k) i criteri generali per il conferimento delle posizioni economiche super;
l) i programmi formativi;
m) i criteri generali per l’individuazione del personale da coinvolgere nei processi formativi;
n) l’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione così come costituito ai sensi dell’art. 31 del CCNL 1998/2001;
o) i progetti di produttività e i criteri generali per l’attribuzione dei compensi relativi alle posizioni di lavoro, reperibilità ed indennità varie;
p) la mobilità del personale interna, di comparto e infracomparto;
q) la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
r) le modalità di attuazione e le misure per favorire le pari opportunità;
s) i servizi sociali;
t) le modalità e i criteri di adesione al Fondo di Previdenza Integrativa;
u) la determinazione delle risorse per i passaggi interni;
v) la modifica dei contingenti interni alle aree;
w) la identificazione dei nuovi profili professionali e la definizione...
Contrattazione collettiva. 1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicu- rativi maggiormente rappresentative.
2. La maggior rappresentativita` e` dedotta dalla consistenza associativa delle singole or- ganizzazioni sindacali.
Contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro. Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che aziendale.
Contrattazione collettiva. Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo IV - Quadri —
Contrattazione collettiva. Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo I (A) - Disposizioni Comuni — Articolo 49 — Disciplina generale Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del presente C.C.N.L. in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Contrattazione collettiva. Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo I - Mercato del lavoro - Capo I (A) - Disposizioni Comuni — Articolo 54 —
Contrattazione collettiva. Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo II - Welfare contrattuale - Capo II - Previdenza Complementare —