Trattenuta contributi sindacali. Ferma restando la norma di cui all'art. 40, l'azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario. Le parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall'accordo 27 luglio 1994, così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.
Trattenuta contributi sindacali. Ferma restando la norma di cui all’art. 257, l’azienda provvederà altresì alla trattenu- ta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta me- diante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da tratte- nere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo. L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organiz- zazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario. Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello inter- confederale regolamentata dall’Accordo 27 luglio 1994, così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.
Trattenuta contributi sindacali. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto a cui l'azienda dovrà versarlo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Trattenuta contributi sindacali. L’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo. L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Trattenuta contributi sindacali. Titolo VI
Trattenuta contributi sindacali. 1. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
Trattenuta contributi sindacali. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. L'ammontare del contributo e pari all'1% della retribuzione/paga base, contingenza mensile e su
Trattenuta contributi sindacali. L’ Art. 32 della “Disciplina 2013” è abrogato e sostituito dal seguente Art. 32 – Trattenuta contributo sindacale
Trattenuta contributi sindacali. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto a cui l'azienda dovrà versarlo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario. Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente c.c.n.l., hanno diritto di svolgere la loro attività all'interno delle Aziende associate. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Dichiarazione a verbale Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge n. 300/1970.
Trattenuta contributi sindacali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)