CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – GESTIND SPA
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – GESTIND SPA
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto rappresentano le Condizioni Generali di Acquisto della ditta Gestind S.P.A. (di seguito indicata come “Committente”).
Esse risultano subordinate alle Condizioni Particolari eventualmente espresse negli Ordini di Fornitura emessi dalla Committente e che risulteranno pertanto prevalenti alle presenti Condizioni Generali.
1 GENERALITA’
1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine, nonché dai capitolati generici e specifici riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Non sono pertanto ritenute valide eventuali condizioni di vendita in uso presso il Fornitore contrastanti con esse. Deroghe e condizioni aggiuntive sono valide solo se pattuite per scritto.
1.2 Il Fornitore è tenuto a formalizzare la propria accettazione con la restituzione del duplicato dell’ordine debitamente sottoscritto. Qualora la Committente non riceva la copia del duplicato stesso, l’esecuzione della fornitura si intende in ogni caso come accettazione delle condizioni generali e particolari di cui al punto 1.1.
1.3 Con l’assunzione dell’ordine il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia civile, fiscale, amministrativa, valutaria, doganale, previdenziale, ecc. e di conseguenza la Committente non può in alcun modo essere chiamata a rispondere delle eventuali irregolarità del Fornitore stesso.
1.4 Nel caso in cui intervengano gravi ed evidenti circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l’assolvimento degli impegni assunti nonché in caso di fallimento, concordato, amministrazione straordinaria o ammissione a qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione dell’azienda la Committente ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
1.5 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto di una delle due Parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni, non può in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
1.6 Per ogni controversia tra le Parti inerente o conseguente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino. La legge applicabile è sempre quella italiana.
2 GARANZIA
Ogni fornitura si intende fatta con la garanzia del Fornitore che la merce fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, anche non apparenti; le denunzie di ogni vizio o difetto possono essere fatte dalla Committente, in deroga al disposto di cui agli artt. 1495 e 1667, in qualsiasi momento.
Trova inoltre applicazione quanto stabilito al successivo punto 8.
3 INADEMPIENZE
In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle presenti condizioni generali di fornitura, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento dei danni.
4 PUBBLICITA’ – INFORMAZIONI TECNICHE
4.1 Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Committente, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine e a rendere edotto il proprio personale di tale obbligo.
4.2 Le informazioni tecniche (come tali devono intendersi, oltre quelle sopra indicate, ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché modelli, prototipi, campioni, attrezzature che la Committente mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dei suoi ordini) restano di esclusiva proprietà della Committente.
4.3 Il Fornitore si obbliga altresì a restituire le informazioni tecniche, di cui sopra, alla cessazione della causa dell’affidamento o su semplice richiesta della Committente e a far rispettare ad eventuali terzi gli obblighi previsti al presente punto 4.
5 DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Il Fornitore garantisce la libertà di uso e di commercio dei materiali forniti, sia in Italia che all’estero, assumendosi di conseguenza ogni responsabilità nei confronti di titolari di brevetti o di altre privative industriali, in ciò tenendo manlevata e indenne la Committente da ogni azione di terzi.
6 ATTREZZATURE SPECIFICHE - MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE
6.1 Le Attrezzature Specifiche (modelli,disegni,stampi, elettrodi, calibri, attrezzature di controllo, nonché quelle in tal modo definite dalla Committente ecc.) messe a disposizione del Fornitore dalla Committente per l’espletamento dell’ordine ad esso conferito si intendono cedute a titolo di comodato (prestito d’uso) ai sensi dell’art. 1803 e segg. del Codice Civile. In relazione alle predette Attrezzature Specifiche il Fornitore è tenuto inoltre a: a) registrarle e contrassegnarle in modo che risulti in maniera inequivocabile la provenienza; b) prendere tutte le misure necessarie per la loro buona conservazione e provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria; c) provvedere a sue spese all’adeguata assicurazione contro i rischi derivanti da incendio, furto, manomissioni, vandalismo, disastri nonché gli altri rischi di perdite o danneggiamenti. In ogni caso il Fornitore deve rispondere della perdita o del deterioramento subiti da dette Attrezzature eventualmente integrando il risarcimento dell’Assicurazione; d) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria che devono essere concordati e autorizzati dalla stessa con ordinazione scritta. Nell’ipotesi in cui la necessità derivi da caso fortuito o forza maggiore, dolo, colpa, anche lieve, negligenze e da altre cause imputabili al Fornitore, suoi dipendenti, collaboratori o terzi presso il fornitore, ogni spesa resta a carico di quest’ultimo; e) consentire agli incaricati dalla Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, lo stato di conservazione e di utilizzazione ed il rispetto della presente disciplina.
6.2 Gli obblighi di cui al punto 6.1 si intendono applicabili, con i necessari adattamenti in funzione della loro diversa natura rispetto all’Attrezzatura Specifica, anche ai materiali (semilavorati, materie prime) che la Committente mette a disposizione del Fornitore in conto lavorazione per l’esecuzione dell’ordine
6.3 il FORNITORE
trasferire la produzione ad un altro fornitore,
non può né trasferire la produzione ad un altro impianto produttivo né
dall'attrezzatura / stampo utilizzato per la produzione pezzi di ppap
non può trasferire la produzione su un'altra apparecchiatura / stampo diversa
quelli indicati sul disegno o su altri documenti oggetto di fornitura
non può utilizzare una diversa materia prima o altro componente diverso da
l'autorizzazione di GESTIND S.p.A.
non può modificare nulla nel processo di produzione approvato senza
il FORNITORE può richiedere UNA VARIAZIONE ai punti sopra indicati ma sia la richiesta del FORNITORE che la risposta GESTIND devono essere in forma scritta
7. QUALITA’ ED AFFIDABILITA’ DELLE FORNITURE
7.1 I prodotti forniti devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche (disegni, specifiche, norme, tabelle, capitolati tecnici, eventuali campioni messi a disposizione del Fornitore dalla Committente).
7.2 Il Fornitore si obbliga altresì a conformarsi alle prescrizioni contenute nelle norme specifiche riguardanti la classe merceologica delle forniture, di cui a sua cura prende visione e conoscenza.
8 ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
8.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 2, la semplice consegna delle merci non può essere considerata come accettazione delle stesse se non dopo accertamento ed esito positivo del controllo, da parte degli appositi Organi di controllo della Committente, circa la conformità sia qualitativa che quantitativa delle merci fornite.
8.2 I materiali consegnati in supero rispetto all’ordinato, la cui parte eccedente non risulti di interesse della Committente, vengono posti a disposizione del Fornitore mediante preavviso anche telefonico. Qualora Il Fornitore non provveda al ritiro trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data del preavviso, i materiali vengono ritornati a spese e rischio del Fornitore stesso. Ove la Committente non eserciti tale facoltà, i termini di pagamento della fattura relativa ai materiali consegnati in supero decorreranno dalla data di consegna pattuita.
9 PROVVEDIMENTI NEL CASO DI DIFETTOSITA’ DEI MATERIALI FORNITI
Qualora la Fornitura consegnata dal Fornitore dovesse, ad un controllo in accettazione, rivelarsi difettosa, quindi non conforme, la Committente avrà la facoltà di esigere che il Fornitore provveda a proprie spese a collaudare al 100% la Fornitura prima della successiva spedizione e ciò fino a quando il Fornitore non abbia dimostrato, a soddisfazione della committente, di avere ricondotto sotto controllo il suo processo di produzione/collaudo. Nel caso in cui il difetto sia rilevato prima dell’impiego in produzione, la Committente avrà una o più delle seguenti facoltà:
- ottenere a spese del Fornitore l’immediata selezione e sostituzione della Fornitura
e/o dell’intero lotto di cui fa parte;
- respingere a spese del Fornitore l’intero lotto della Fornitura senza richiederne la
sostituzione quando essa non abbia utilità per la Committente;
- selezionare e recuperare a spese e a rischio del Fornitore la fornitura interessata con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere all’immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.
Nel caso in cui il difetto sia rilevato durante o dopo l’impiego in produzione dei materiali oggetto della fornitura, la Committente, oltre a quanto sopra previsto, avrà il diritto di addebitare al fornitore il costo dell’operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) della fornitura, unitamente al costo di altre parti e componenti eventualmente danneggiati in conseguenza dei materiali difettosi.
Nel caso che i difetti siano rilevati dopo l’uscita dallo stabilimento di produzione dei particolari prodotti dalla Committente, e fino alla scadenza della garanzia contrattuale e/o legale della Committente nei confronti del proprio Cliente finale, la Committente avrà il diritto di addebitare al Fornitore i costi sostenuti in conseguenza del difetto.
10 CAMPAGNE DI RICHIAMO
Nel caso in cui, in qualsiasi momento, la Committente decida una campagna di richiamo dei propri componenti per sostituire o riparare i materiali interessati da un difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei sistemi sui quali è montato il componente, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente con la massima urgenza e senza oneri aggiuntivi per la Committente, e senza sospendere o ritardare le normali consegne a programma, la Fornitura necessaria per attuare la campagna di richiamo, nonché a rimborsare il costo di acquisto, movimentazione, imballo, spedizione e trasporto della Fornitura di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei materiali e per l’individuazione dei componenti interessati dalla campagna di richiamo.
11 CONSEGNE
11.1 La marcatura , l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione ed il trasporto delle merci ordinate devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente.
11.2 La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore alla Committente ha luogo all’atto della consegna della merce presso i Magazzini e/o gli Stabilimenti di destinazione indicati nell’Ordine qualora il trasporto avvenga a cura del Fornitore.
11.3 I termini di consegna convenuti con il Fornitore vengono precisati nelle singole ordinazioni e si intendono tassativi.
11.4 Nel caso in cui il Fornitore anticipi di sua iniziativa le consegne prescritte resta convenuto che i relativi pagamenti vengono effettuati considerando come data di inizio dei termini di pagamento quella prevista per la consegna e precisata in ordine o sul Programma di Consegna.
11.5 Nel caso in cui la puntuale esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati per la durata dell’evento di forma maggiore a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto, a mezzo telegramma, o fax, la Committente dell’insorgere della circostanza e prenda tutti provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
11.6 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo incompatibile con le esigenze produttive della Committente quest’ultima ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte l’ordine, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.
11.7 In caso di xxxxxxx non dovuti a circostanze di forza maggiore la Committente ha, a sua volta, la possibilità di avvalersi di una delle seguenti facoltà:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, applicando una penalità convenzionale del 5% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce non consegnata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) approvvigionarsi presso terzi , in tutto o in parte, dei materiali ordinati dandone comunicazione al Fornitore con addebito allo stesso degli eventuali maggiori costi;
c) risolvere con effetto immediato l’ordine, dandone comunicazione al Fornitore, secondo
quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile.
11.8 Ordine Aperto (o a Programma)
Qualora l’ordine preveda l’esecuzione dello stesso attraverso Ordine Aperto (o a Programma), le relative metodologie, nonché le reciproche obbligazioni che regolano tale specifico rapporto di fornitura sono regolamentate attraverso “Condizioni particolari di acquisto per Ordini Aperti (o a Programma)” allegate all’ordine base di cui formano parte integrante e che il Fornitore si impegna ad accettare e sottoscrivere, nonché dalle presenti Condizioni Generali in quanto compatibili.
12 DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E PAGAMENTI
Il Fornitore è tenuto alla compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci e di fatturazione secondo la normativa fiscale e civilistica, in vigore e in numero di copie come richiesto dalla Committente.
12.1 Documenti di Trasporto
Oltre a quanto indicato al punto 11.1 il documento di trasporto deve riportare: a) nome e codice anagrafico del Fornitore; b) nome ed indirizzo fiscale del Committente;
c) luogo di destinazione (se diverso da quello indicato al punto b); d) numero e
data dell’ordine; e) disegno e descrizione del prodotto come riportato in ordine;
f) unità di misura e quantità di ciascun lotto spedito, numero dei colli costituenti
il lotto ed ogni altra indicazione richiesta dall’ordine.
12.2 Fatture
Le fatture vanno intestate ed inviate in originale, più una copia per uso interno amministrativo, alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordini.
Devono inoltre riportare: a) codice anagrafico del Fornitore; b) numero e data dell’ordine; c) numero e data dei documenti di trasporto delle merci; d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti.
I pagamenti vengono eseguiti secondo le modalità riportate nell’ordine. Non si accettano
tratte e/o ricevute bancarie se non espressamente e preventivamente autorizzate.
Qualora la consegna delle merci avvenga nel mese successivo alla data della fattura i termini di pagamento decorrono dalla data della consegna.
Nel caso in cui, circa la merce per cui sia stata rilevata la non conformità, la Committente decida per la richiesta di sostituzione, come stabilito al punto 9, questa ha la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al valore della merce contestata sino a quando il Fornitore provveda alla sostituzione.
13 PREZZI
13.1 I prezzi indicati negli Ordini sono fissi; variazioni del prezzo sulla base delle successive variazioni di costo delle materie prime di carattere straordinario ed imprevedibile o di modifiche costruttive sono escluse a meno che esse non siano state espressamente e specificamente pattuite tra la Committente ed il Fornitore per iscritto.
13.2 Le condizioni di resa saranno specificate negli Ordini mediante riferimento alle norme Incoterm vigenti al momento della formulazione degli Ordini stessi.
14 RESTITUZIONI
Nell’ipotesi di risoluzione di cui ai punti 1.4, 11.5, 11.6 c), nonché di interruzione del rapporto per qualsivoglia motivo, il Fornitore è tenuto all’immediata restituzione alla Committente delle informazioni tecniche, delle Attrezzature Specifiche, dei materiali in conto lavorazione (semilavorati e materie prime) e dei prototipi.
Timbro e firma del Fornitore
Si approvano esplicitamente, presane visione, per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole ai punti 1.4, 1.6, 2, 3, 5, 8.1, 8.2, 9, 11.5,
11.6, 12.2 ult. cpv.
Timbro e firma del Fornitore
GESTIND S.p.A.
Sede Legale, Stabilimento e Direzione 00000 XXXXXXX (XX) – Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00
Tel. 0039-011-963.72.75 (6 linee r.a.) Fax 0039-011-963.73.08/963.77.53
Registro Imprese di Torino n° 04448410011 Capitale Sociale Euro 2.184.000 i.v.
Società ad Azionista Unico
GESTIND S.p.A.
Sede Legale, Stabilimento e Direzione
00000 XXXXXXX (XX) – Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00 Registro Imprese di Torino n° 04448410011 Società ad Azionista Unico
e
FORNITORE
(di seguito per brevità “ FORNITORE ”), avente
Sede Legale in * ,
P.I. * ,
rappresentata dal proprio Legale Rappresentante Sig. *………………………………………………
* riempire gli spazi vuoti
pattuiscono e convengono quanto segue:
Sezione 1
Oggetto e propositi del Contratto di Prestito d’Uso
(1) Tutti gli stampi, le matrici, gli utensili, le maschere di assemblaggio, i calibri e loro accessori (di seguito chiamati “Attrezzature”) elencati nello specifico documento di PRESTITO D’USO, allegato al presente contratto e facente parte dello stesso, saranno pagati da GESTIND SPA, e FORNITORE riconosce che le Attrezzature apparterranno esclusivamente a GESTIND SPA.
(2) Le Attrezzature rimarranno a disposizione di FORNITORE , sulla base del presente Contratto di Prestito d’Uso gratuito, esclusivamente per la produzione di parti e prodotti ordinati da GESTIND SPA (di seguito chiamati “materiali”). Questo significa che FORNITORE è autorizzata all’utilizzo delle Attrezzature per la produzione di materiali richiesti da GESTIND SPA con specifici Ordini di Acquisto. Solo in seguito ad un consenso scritto da parte di GESTIND SPA, FORNITORE sarà autorizzata al trasferimento delle Attrezzature a terzi.
(3) FORNITORE si impegna a contrassegnare le Attrezzature oggetto del presente Contratto tramite apposite targhette di riconoscimento, chiare e leggibili, indicando il numero di matricola che verrà comunicato da GESTIND SPA
Sezione 2
Trasferimento, benestare e messa a punto delle Attrezzature
(1) I costi di installazione delle Attrezzature per la loro operatività, la messa in opera e la messa a punto per la produzione dei materiali destinati ad I GESTIND SPA sono a carico di FORNITORE .
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GESTIND S.p.A.
Sede Legale, Stabilimento e Direzione 00000 XXXXXXX (XX) – Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00
Tel. 0039-011-963.72.75 (6 linee r.a.) Fax 0039-011-963.73.08/963.77.53
Registro Imprese di Torino n° 04448410011 Capitale Sociale Euro 2.184.000 i.v.
Società ad Azionista Unico
(2) Nel momento in cui accetta la consegna delle Attrezzature in prestito d’uso da parte di GESTIND SPA FORNITORE si impegna a controllare se è garantita la sicurezza di tutte le operazioni del processo di produzione e se sono rispettate le regole di prevenzione incidenti che regolano la copertura assicurativa dei dipendenti. Nel caso esista qualsiasi riserva a riguardo, sarà cura del Fornitore informare tempestivamente GESTIND SPA per iscritto.
(3) Per l’ installazione delle Attrezzature FORNITORE fornirà gratuitamente un'area adeguata nell'ambito delle proprie unità produttive.
Sezione 3 Manutenzione e riparazioni
(1) FORNITORE si impegna, a proprie spese, a preservare le Attrezzature in buone condizioni d'uso ed a ripararle per la durata del Contratto di Prestito d’Uso, in particolare:
a) a trattare responsabilmente le Attrezzature e ad assicurarne una appropriata manutenzione e cura;
b) ad eseguire o a fare eseguire correttamente e senza ritardi i necessari lavori di riparazione.
Sarà cura di FORNITORE dichiarare a GESTIND SPA se, in base alla gravosità delle riparazioni o delle manutenzioni eseguite, si rende necessaria la ricampionatura dei materiali realizzati dalle Attrezzature in seguito alle predette riparazioni o manutenzioni.
(2) FORNITORE sarà responsabile per tutti i danni arrecati alle Attrezzature. GESTIND SPA dovrà essere informata con urgenza di qualunque danno occorso alle Attrezzature.
(3) FORNITORE deve inoltre provvedere alla riparazione di questi danni senza ritardi.
(4) Se le Attrezzature dovessero essere completamente distrutte o diventano così inutilizzabili che la loro riparazione è antieconomica, FORNITORE deve provvedere ad attrezzarne a proprie spese di nuove informandone tempestivamente GESTIND SPA per iscritto.
(5) FORNITORE dovrà in ogni caso garantire ad GESTIND SPA la continuità di rifornimento dei materiali in conformità della programmazione di consegna predisposta dalla Logistica GESTIND SPA
Sezione 4 Salvaguardia delle Attrezzature
(1) FORNITORE con l’accettazione delle Attrezzature sosterrà il rischio materiale anche per il loro danneggiamento accidentale e/o per il loro deterioramento. FORNITORE inoltre assicurerà a proprie spese le Attrezzature, prese in Prestito d’Uso, contro la perdita o il danneggiamento causati da fuoco, furto e altri avvenimenti simili, per il prezzo di sostituzione per attrezzature dello stesso tipo e della stessa qualità in condizioni nuove, per la durata del Prestito d'uso, e ne fornirà prova a GESTIND SPA La somma assicurata di qualsiasi polizza assicurativa già stipulata da FORNITORE dovrà essere aumentata del valore delle Attrezzature oggetto del presente Contratto di Prestito d’Uso.
(2) GESTIND SPA e FORNITORE concordano sul fatto che tutte queste richieste di risarcimento risultanti dalla polizza assicurativa che FORNITORE acquisisce a causa di perdita o di danni alle Attrezzature, saranno già da ora (o al più tardi al sorgere delle richieste) assegnate a GESTIND SPA. FORNITORE fornirà quindi ad GESTIND SPA gli strumenti necessari per far valere tali richieste.
(3) Con semplice preavviso telefonico, GESTIND SPA potrà in ogni momento provvedere all’ispezione delle Attrezzature
nelle rispettive sedi di utilizzo FORNITORE .
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Sezione 5
Durata del Prestito d’Uso
(1) Il Contratto di Prestito d’Uso entra in vigore alla sottoscrizione congiunta tra GESTIND SPA e FORNITORE del presente documento contrattuale.
(2) Il Contratto di Prestito d’Uso terminerà, senza obbligo di disdetta scritta, alla cessazione del Contratto di Fornitura dei materiali per la cui produzione le Attrezzature sono utilizzate, ovvero, alla scadenza dell’Ordine Aperto di Acquisto di GESTIND SPA
(3) GESTIND SPA può inoltre concludere il presente Contratto con effetto immediato se sussistono le condizioni di
“buona causa”. Si intende “buona causa” se:
a) FORNITORE viola i doveri risultanti dal presente Contratto di Prestito d’Uso, in particolare trasferendo le Attrezzature a terzi in violazione agli accordi, o utilizzando le stesse per la produzione di particolari per sé o per terzi, o non rispettando le scadenze di manutenzione e riparazione e comunque se, nonostante i solleciti, non interrompa questa condizione di violazione del Contratto entro cinque giorni lavorativi.
b) FORNITORE sospende i pagamenti o vengono avviati procedimenti di concordato o fallimento con
riferimento al proprio patrimonio, o viene effettuato un ordine di liquidazione dell’azienda.
c) Un concorrente di GESTIND SPA diventa azionista o esercita una considerevole influenza sul Management di FORNITORE .
(4) La conclusione del Contratto sarà notificata a FORNITORE con atto scritto.
Sezione 6 Cessazione del Contratto
(1) Alla scadenza del Contratto di Prestito d’Uso, FORNITORE avrà l’obbligo di rendere le Attrezzature a GESTIND SPA oppure a terzi da essa nominati, in ottime condizioni, senza ritardi, e garantendo ad GESTIND SPA l’effettivo possesso delle Attrezzature. I costi derivanti dalla restituzione delle Attrezzature, salvo diversi accordi, saranno a carico di FORNITORE .
(2) FORNITORE non avrà alcun diritto di trattenere le Attrezzature, di rifiutare gli adempimenti o di effettuare qualsiasi rivendicazione legale relativamente alle Attrezzature oggetto del presente Contratto (che ritarderebbero o renderebbero vana la cessione del possesso delle Attrezzature), né durante la validità del Contratto né in occasione della cessazione dello stesso.
BRUZOLO lì…………………………….
LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
per GESTIND SPA per FORNITORE
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GESTIND S.p.A.(di seguito per brevità GESTIND)avente Sede Legale, Stabilimento e Direzione a XXXXXXX 00000 (XX) – Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00 Registro Imprese di Torino n° 04448410011,Società ad Azionista Unico
e
FORNITORE SPA (di seguito per brevità “FORNITORE”), avente Sede Legale in *… ,
P.I. *… ,
rappresentata dal proprio Legale Rappresentante Sig. *………………………………………………
* riempire gli spazi vuoti premesso che:
a) GESTIND opera nel campo della progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di poggiatesta ,poggia braccia e componenti, prevalentemente nel settore dei veicoli automobilistici con stabilimento in Bruzolo(TO)
c) di
b) è interesse primario di GESTIND garantire ai propri prodotti livelli di sicurezza, qualità, affidabilità, servizio e costi altamente competitivi;
il FORNITORE ritiene di essere in grado di contribuire alla realizzazione tale primario interesse di GESTIND, ponendo le condizioni per l’avvio e lo sviluppo di un rapporto di fornitura tra lo stesso FORNITORE e GESTIND;
d) GESTIND e FORNITORE si danno altresì reciprocamente atto che l’attuale organizzazione del settore automotive comporta il ricorso a sistemi di integrazione organizzativa tra fornitore e cliente e richiede pertanto tra essi
f) sia in
GESTIND ha la necessità di acquistare
un elevato livello di cooperazione;e) parti e componenti (di seguito per brevità MATERIALI) per i componenti destinati al proprio Cliente ;
FORNITORE dispone delle specifiche capacità tecnico-professionali,
g) di MATERIALI come sopra
termini di personale qualificato che di mezzi e macchinari di sua proprietà, adatte a soddisfare le necessità di GESTIND;
GESTIND intende richiedere a FORNITORE la fornitura
descritti e FORNITORE intende accettare alle condizioni di seguito previste; tutto quanto sopra premesso, le Parti con il presente Contratto di Fornitura
PATTUISCONO e CONVENGONO
1 – PREMESSE: le Premesse fanno parte integrante del presente Contratto di Fornitura.
2 – PREZZO DI ACQUISTO: il prezzo di acquisto dei MATERIALI oggetto del presente Contratto di Fornitura è quello indicato nella Lista Prezzi di Acquisto ed elenco Attrezzature , e facente parte integrante del Contratto stesso in tutte le sue parti e contenuti da ritenersi valido a partire dall’ avvio in produzione.
Il volume annuale, ove specificato nella Lista Prezzi di Acquisto, si intende indicativo, quindi soggetto ad eventuali variazioni in funzione delle richieste del Cliente finale di GESTIND, senza che FORNITORE nulla possa opporre a riguardo.
3 – PIANO DI EFFICIENZA ANNUALE (L.T.A.): dove concordato questo è previsto un piano di riduzione prezzi secondo quanto indicato nella Lista Prezzi di Acquisto. Tali prezzi sono fissi e decorreranno a partire dalle date specificate nella Lista Prezzi di Acquisto; variazioni di prezzo sulla base di successive variazioni di costo delle materie prime di carattere straordinario ed imprevedibile o di modifiche tecniche/costruttive sono escluse a meno che esse non siano state espressamente e specificatamente pattuite tra GESTIND e FORNITORE per iscritto. GESTIND si riserva comunque la facoltà di verificare periodicamente sul mercato la competitività dei prezzi praticati da FORNITORE per la fornitura dei MATERIALI. Tale condizione è da ritenersi essenziale per la validità del presente Contratto di Fornitura.
4 – ATTREZZATURE: dove presente il prezzo di acquisto da parte di GESTIND delle attrezzature necessarie alla produzione dei MATERIALI oggetto del presente Contratto di Fornitura, (matrici, stampi, calibri di controllo e loro accessori) è indicato nella Lista Prezzi di Acquisto e si intende valido alle condizioni previste dallo specifico Contratto di Prestito d’Uso per le Attrezzature inviato a FORNITORE il cui testo è allegato al presente Contratto di Fornitura.
La capacità produttiva di tali attrezzature dovrà garantire il volume indicato nella Lista Elenco Prezzi di Acquisto ed elenco Attrezzature allegata al predetto Contratto di Prestito d’Uso.
Prima di procedere alla costruzione delle attrezzature FORNITORE dovrà presentare alla Direzione Industrializzazione di GESTIND, per specifica approvazione, la seguente documentazione:
- piano di avanzamento della costruzione di ogni singola attrezzatura per il suo corretto monitoraggio;
- specifico documento relativo alla curva di spesa dal quale si evidenzi l’eventuale impatto economico delle possibili modifiche che potrebbero successivamente intervenire a carico del progetto.
Resta comunque inteso che FORNITORE accetterà modifiche al progetto a carico di ogni singolo MATERIALE, senza chiedere costi aggiuntivi ad GESTIND, semprechè queste siano comunicate a FORNITORE entro 20 gg. lavorativi dalla sottoscrizione congiunta del presente Contratto di Fornitura e che la configurazione geometrica del MATERIALE modificato non comporti la variazione della dimensione prevista dello stampo o l’aggiunta di ulteriori fasi di lavorazione.
La durata delle attrezzature dovrà garantire un ciclo di produzione di almeno 10 anni dall’ avviamento in produzione secondo i volumi annuali previsti ed indicati nella Lista Prezzi di Acquisto e di ulteriori 10 anni per assicurare il regolare rifornimento ad GESTIND dei MATERIALI in termini di ricambi.
5 – PAGAMENTO: il pagamento dei MATERIALI forniti da FORNITORE avverrà secondo quanto stabilito tra le parti ed indicato negli ordini chiusi od a programma ma solo a mezzo Bonifico Bancario.
Il pagamento delle attrezzature previste avverrà secondo quanto stabilito tra le parti ed indicato negli ordini ma solo a mezzo Bonifico Bancario
6 – RESA: le condizioni di restituzione saranno specificate all'interno degli Ordini con riferimento alle regole Incoterm in vigore al momento della stipulazione degli Ordini.
7 – IMBALLO: in generale l’ unità di imballo sarà descritta da xxxxxx xxxxxxx
concordata fra le parti.
8 – FORNITURE: le singole forniture avverranno a fronte di specifici Ordini Aperti corredati dalle Condizioni Particolari valide per le Forniture a Programma, allegate al presente Contratto di Fornitura, ed in conformità con le istruzioni logistiche RICEVUTE
Lo schema di fornitura dovrà rispettare le seguenti metodologie di flusso e di gestione:
- flusso di consegna plurisettimanale o settimanale con consegna presso ns stabilimento mediante idoneo mezzo nelle ore concordate con ns ente logistico;
9 – CAMPIONATURE: prima di procedere alla consegna in serie dei MATERIALI, FORNITORE farà pervenire ad GESTIND una campionatura corredata da tutta la documentazione prevista dalle Procedure PPAP – Livello 3
10 – CONSEGNE: la campionatura dei MATERIALI dovrà essere realizzata con le attrezzature definitive e tramite processi di produzione definitivi e la consegna si intende fissata entro e non oltre la tempistiche indicate nella Lista Elenco Attrezzature per il completamento del primo stampo di ciascun MATERIALE.
A partire dalla prima settimana di ritardo, GESTIND si riserva il diritto di applicare una penalità pari al 5% sull’ importo totale delle attrezzature oggetto del ritardo; a partire dalla seconda settimana di ritardo, e fino alla
FORNITORE gli obiettivi di qualità per i MATERIALI oggetto del
quarta, verra’ applicata una ulteriore penalità pari allo 1.0% a settimana con una penalità massima prevista pari al 10% sull’ importo totale delle attrezzature. Se il ritardo dovesse essere superiore alle quattro settimane, GESTIND si riserverà il diritto di approvvigionare il MATERIALE interessato presso altri fornitori, addebitando a FORNITORE l’ eventuale maggiorazione dei costi rispetto ai prezzi pattuiti.
normativa di gestione qualità denominata.
servizio sono quanto normalmente indicati da ISO TS descritti nell’ allegata
da parte di FORNITORE in termini di qualità del prodotto, del processo e del
11 – QUALITA’ : i requisiti contrattuali essenziali che devono essere soddisfatti
Fornitura stesso.
ad una diminuzione della quota di
fornitura assegnata a FORNITORE, fino al totale annullamento del Contratto di
eventuali extra costi sostenuti da GESTIND,
Il mancato rispetto potrebbe dare luogo, oltre ai normali addebiti per gli
una tendenza verso il miglioramento continuo.
Tali obiettivi di qualità nei prossimi anni saranno oggetto di ridefinizione con
70 ppm
Considerando che per la tipologia dei materiali che fornirete essi sono di:
termini di perfomance ( indicate su VENDOR RATING inviati ogni anno )
presente Contratto di Fornitura sia in termini di ppm su pezzi consegnati che in
GESTIND comunica
Contratto di Fornitura.
parametri elencati e riferiti alla tipologia dei MATERIALI oggetto del presente
presente Contratto di Fornitura, FORNITORE invierà la certificazione relativa ai
Con la periodicità indicata nel documento Parametri da Certificare, allegato al
12 – GARANZIA: la fornitura dei MATERIALI oggetto del presente Contratto si intende garantita per un periodo di 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di consegna; pertanto tutte le caratteristiche specificate sui disegni tecnici dei rispettivi MATERIALI dovranno risultare immutate per tutta la durata del periodo in questione.
13 - PRODUCTS LIABILITY: nel caso in cui, in qualsiasi momento, il nostro Cliente finale o soggetti terzi contestino a GESTIND il mancato rispetto di normative inerenti la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative in conseguenza di asserita difettosità, FORNITORE, salve, ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata, sarà obbligata a tenere indenne GESTIND nei confronti dell’autorità competente e/o dal terzo presunto danneggiato.
A tal proposito FORNITORE dovrà prestare attenzione alla allegata Lettera di Principio relativa alla Documentazione di qualità dei prodotti con maggiori requisiti di documentazione.
14 – VALIDITA’ DEL CONTRATTO DI FORNITURA: la fornitura dei MATERIALI oggetto del presente Xxxxxxxxx si intenderà assegnata a FORNITORE a partire dalla data di avviamento produttivo fino a fine commessa, salvo il diritto di GESTIND di avvalersi delle clausole previste ai precedenti punti 3 e 11 e ai successivi punti
14 e 15, ovvero salvo variazioni al progetto da parte del nostro Cliente finale .
15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER INADEMPIMENTO: GESTIND avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui FORNITORE si sia resa inadempiente a taluna delle sue obbligazioni da esso derivanti, GESTIND abbia contestato per iscritto tale inadempimento a FORNITORE assegnandogli un termine idoneo per rimediare e questi non abbia posto rimedio all’inadempimento contestatogli nel termine così assegnato.
16 – FACOLTA’ DI RECESSO DA PARTE DI GESTIND: GESTIND avrà facoltà di recedere dal presente Contratto di Fornitura mediante semplice comunicazione scritta, qualora:
- intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità di FORNITORE di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo puramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o di autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale o amministrazione controllata o giudiziaria, di fallimento, ecc…);
- l’esecuzione del Contratto di Fornitura sia interrotta per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi a causa dell’interruzione, per
qualsivoglia ragione, della normale attività di FORNITORE.
17 – FACOLTA’ DI RECESSO DA PARTE DI FORNITORE: nel caso in cui FORNITORE, nel
corso della validità del presente Contratto di Fornitura, non si trovi più in accordo sul contenuto dello stesso per sopraggiunte cause di forza maggiore, avrà la facoltà di rescindere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta ad GESTIND.
In questo caso FORNITORE, a partire dalla data della comunicazione scritta, si impegna a garantire, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, la continuità delle forniture a copertura e a garanzia della produzione degli stabilimenti GESTIND a cui essa è destinata.
18 – RICAMBI: con l’acquisizione del presente Contratto di Fornitura, FORNITORE assicurerà a GESTIND la fornitura dei MATERIALI anche in termini di ricambi nei quantitativi e nei tempi necessari per soddisfare le esigenze di garanzia e di post-vendita dei particolari GESTIND, in conformità con i migliori standards di soddisfazione del Cliente finale, fino alla scadenza del decimo anno dalla data
di cessazione dell’impiego dei MATERIALI come prodotti di equipaggiamento di serie.
I relativi prezzi di fornitura saranno concordati sulla base dell’ultimo prezzo di serie pagato per i MATERIALI, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti.
19- DOCUMENTI INTEGRANTI AL CONTRATTO DI FORNITURA: fanno parte integrante del presente Contratto di Fornitura, oltre a tutti gli Allegati menzionati, i disegni già a Vs. mani con le relative specifiche tecniche in essi richiamate nonché le matematiche per la costruzione degli stampi e delle attrezzature.
20 – CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO: GESTIND e FORNITORE convengono altresì che il presente Contratto di Fornitura sia integrato dalle allegate Condizioni Generali di Acquisto, predisposte da GESTIND, laddove queste ultime non contrastino con il contenuto dei singoli patti del medesimo Contratto di Fornitura i quali prevalgono sempre sulle singole Condizioni Generali.
21 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA: il presente Contratto di Fornitura si perfeziona mediante la sottoscrizione congiunta del presente documento contrattuale e l’accettazione da parte di FORNITORE degli specifici Ordini Aperti emessi da GESTIND.
22 – FORO COMPETENTE: per qualsivoglia controversia attinente al presente Contratto di Fornitura, ivi compresa, l’interpretazione e l’esecuzione delle singole pattuizioni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Bruzolo, lì ……………………………
LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
per GESTIND per FORNITORE
Nome Qualifica Data
Spett.le Fornitore
Oggetto: Documentazione di qualità per prodotti con maggiori requisiti di documentazione- Lettera di Principio.
Egregio Fornitore,
allo scopo di aumentare la sicurezza dei prodotti tecnici, di proteggere l’ambiente e di migliorare la sicurezza dell’utilizzatore finale, diverse nazioni hanno emanato nuove leggi secondo le quali, in caso di danni, il produttore del prodotto difettoso o che ha provocato il danno deve, a sua propria difesa, essere in grado di produrre evidenza che siano state prese tutte le misure necessarie (prove/controlli), in linea con lo stato dell’arte, per assicurare che non ci siano difetti.
A tal fine è necessario mantenere un’adeguata “Documentazione della Qualità del Prodotto”.
Un’adeguata Documentazione della Qualità del Prodotto è anche necessaria
nei seguenti casi:
per ottemperare alle norme internazionali applicabili;
in caso di campagne di richiamo sulla base dei requisiti statutari; e pertanto essa rientra nei Vostri propri interessi legali ed economici.
Sotto il termine di “Documentazione della Qualità del Prodotto” si intendono la pianificazione e l’esecuzione della gestione della qualità e dell’archiviazione dei documenti della qualità su cui il prodotto stesso si basa (ad es. disegni, specifiche, piani di controllo, istruzioni di controllo e istruzioni di lavoro), delle registrazioni della qualità (ad es. test di capacità di processo, grafici di controllo della qualità e relazioni di misurazione siglate dall’esecutore), così come delle procedure, dei materiali ausiliari e delle azioni correttive usate per propositi di assicurare la qualità del prodotto.
Nelle specifiche GESTIND S.p.A. (nei disegni, negli accordi di qualità, nelle normative legislative, ecc..) vengono definite le caratteristiche da controllare e da documentare, a Vostra cura, da intendersi esclusivamente quali requisiti minimi, i quali devono essere estesi qualora, sulla base della Vostra esperienza, fosse considerato necessario.
Questo perché Voi avete esperienza specifica e conoscenza della produzione e della gestione della qualità dei prodotti da Voi fabbricati e pertanto siete obbligati ad indicare tutte le caratteristiche che possono influenzare la sicurezza ed il buon funzionamento del prodotto da Voi fabbricato.
Le leggi stabiliscono inoltre che il fornitore è responsabile per la qualità dei prodotti usati per il suo proprio scopo e di rendere disponibili
le necessarie informazioni riguardo l’uso dei prodotti forniti in
riferimento al loro utilizzo, anche per gli effetti che esso implica.
La nostra divisione di Sviluppo Prodotto ed il Responsabile della Qualità sono a Vostra disposizione per informazioni più dettagliate circa l’uso del prodotto che Voi ci fornite.
Qualora riteniate il Vostro prodotto non idoneo per le funzionalità pianificate oppure adatto solo con delle restrizioni, Vi preghiamo di informarci tempestivamente.
Con questa nota Gestind intende concentrare la Vostra attenzione sul fatto che Voi rimarrete comunque responsabili per la produzione di prodotti difettosi oggetto di contratti di fornitura con Voi stipulati e/o di ordini di acquisto a Voi assegnati.
Qualunque ispezione, effettuata da parte di Xxxxxx collaboratori, o accettazione delle specifiche Gestind, non Vi esenta dalla Vostre responsabilità.
I prodotti da Voi forniti (che possono essere componenti sciolti, sottogruppi di parti, complessivi, o semilavorati) richiedono pertanto un’adeguata Documentazione della Qualità del Prodotto che deve essere mantenuta per un sufficiente periodo di tempo.
Dopo aver valutato la situazione legale e di fatto, siamo giunti alla conclusione che, per i prodotti con maggior obbligo di documentazione, i documenti e le registrazioni della qualità devono essere mantenute sotto forma di originale o in altre forme permanenti, in accordo con gli articoli
13 e 14 della Direttiva CEE n. 85/374 sulla Responsabilità da Prodotti Difettosi, recepita in Italia con DPR n.224 del 24/05/1988 e successivamente abrogata in forza dell’art. 146, D.Lgs. n. 206/2005 e l’intera disciplina è confluita nell’attuale Parte IV, Titolo II del Codice del Consumo all’art. 114 e ss..
In accordo con detta Xxxxxxxxx, il periodo di archiviazione dei documenti per i vostri prodotti è di 15 anni dal momento della prima spedizione.
Tale periodo considera anche il tempo legale per sporgere reclamo sul prodotto da parte di chi (Clienti finali, utilizzatori terzi, ecc…) ha subito il danno.
Nel caso in cui Voi Vi doveste avvalere, per la produzione dei prodotti che ci fornite, di subfornitori, siete tenuti a comunicarlo per iscritto a Gestind e solo dopo Accettazione scritta da parte di GESTIND ad assicurare che anche essi ottemperino alle regole descritte in questa lettera.
Distinti saluti Gestind SpA Bruzolo,
Timbro e firma del Fornitore
Condizioni particolari valide per le Forniture a Programma (Ordine Aperto)GESTIND
1.1 Il presente Ordine Aperto è riferito al Contratto di Fornitura con Voi stipulato e si intende valido alle condizioni in esso indicate.
1.2 La consegna del materiale sarà da Voi attuata in conformità con le istruzioni ed i processi logistici definiti e facenti parte integrante dello stesso in tutte le sue parti.
1.3 In anticipo alla normale fornitura, per il rilascio del benestare della Vostra campionatura, ci dovrete fornire:
- nr. * pezzi prodotti con le attrezzature definitive e con processo definitivo;
- * definite tra le parti ed indicati su ordine
- certificato dimensionale relativo a tutte le quote indicate a disegno;
- certificato relativo alle materie prime utilizzate ed ai trattamenti eseguiti;
- documentazione completa conforme a quanto previsto dalle procedure PPAP livello 3 per la richiesta di approvazione campionatura.
Per maggiori dettagli relativi alla pratica di invio prima campionatura e al rilascio del benestare vogliate riferirVi a quanto specificato nei manuale di qualità IATF 16949.
1.4 Le successive forniture dovranno pervenire corredate di:
- certificato di qualità e conformità;
- certificato di controllo delle caratteristiche critiche indicate a disegno con la sigla D e D*, e dei parametri indicati nello specifico documento “Parametri da Certificare” (allegato);
- documentazione riferita alla scheda di sicurezza prevista dal DL 626/94 per i materiali soggetti alle vigenti normative di legge in materia salvaguardia ambientale, antinfortunistica e di medicina del lavoro.
Il tutto secondo la frequenza e la periodicità concordata fra le parti e comunque su richiesta del nostro Servizio Ispettorato Fornitori / Qualità.
1.5 La mancata indicazione del numero d’ Ordine Aperto di Acquisto sulle Vostre fatture potrebbe dar luogo al respingimento delle stesse al mittente.
1.6 Con l’accettazione del presente Ordine Aperto Vi impegnate, nel caso di ritardato pagamento da parte nostra rispetto ai termini contrattuali concordati ed indicati in Ordine, a non dar corso all’applicazione degli interessi di mora se non preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.
Bruzolo,
Timbro e firma del Fornitore