Common use of DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Clause in Contracts

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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Samples: Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 4. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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Samples: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera, Contratti Di Servizi

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel Xxx dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.Esecuzione

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Samples: Contratti Di Fornitura

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel Xxx dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel Xxx dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 4. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all’incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell’attività dell’Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell’ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di subappalti, l’Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. alle imprese subappaltatrici e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all’incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I. D.U.V.R.I. 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell’Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare. 3. Qualora le attività contrattuali dovessero essere svolte all’interno di un “cantiere” della Committente o di terzi, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tutela previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel Xxx dettaglio, l'Appaltatore avrà l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) relativo al cantiere in essere (che verrà messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente), della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in conformità al modello reso disponibile sul sito web “Constructions Site Safety” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/x0x/xxxxxxxxx-xxxxxxxx) da consegnare alla stessa, del rispetto delle indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal C.S.E. L’accesso al cantiere dell’Appaltatore potrà avvenire solo a seguito della consegna del proprio P.O.S. e della relativa valutazione di idoneità da parte del C.S.E., nonché previo coordinamento con l’Ufficio di Direzione Lavori e con il C.S.E. Anche in caso di attività svolte in cantiere, gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali necessari all'Appaltatore sono ricompresi nelle prestazioni contrattuali. Sono a carico dell’Appaltatore i costi per la sicurezza relativi agli apprestamenti effettivamente realizzati. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE”.

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