Common use of DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO / MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO Clause in Contracts

DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO / MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO. 1) II presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. La SIM può recedere ai sensi dell'art. 1727 del codice civile, dettato in tema di rinunzia del mandatario, con preavviso di almeno 15 giorni. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. 2) In tali casi la SIM provvederà a mettere a disposizione del CLIENTE - secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati dalla SIM per commissioni maturate, spese sostenute e eventuali altri oneri - presso la propria sede ed entro il termine di 30 giorni, gli strumenti finanziari in proprio possesso oltre alle eventuali somme liquide di spettanza del CLIENTE. Qualora gli strumenti finanziari fossero sub- depositati, l'obbligo si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l'ordine di trasferirli al CLIENTE presso il soggetto da questi indicato. 3) II recesso non comporta alcuna penalità a carico del CLIENTE, il quale è però tenuto a rimborsare alla SIM le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni non ancora regolate ed a riconoscere alla stessa la quota di spettanza delle commissioni e spese non ancora addebitate. 4) Nell'ipotesi di recesso, a partire dal momento in cui esso venga comunicato, la SIM non può più compiere atti di amministrazione sugli strumenti finanziari, salvo che detti atti si rendano necessari per assicurare la conservazione del patrimonio del CLIENTE eventualmente in custodia ed amministrazione presso la SIM. 5) Alla SIM è riservata la facoltà di modificare in qualsiasi momento le disposizioni che regolano il presente contratto, ivi compresa la misura delle commissioni e spese, previa comunicazione scritta da inviare al CLIENTE, con preavviso non inferiore a 15 giorni, all'ultimo indirizzo indicato dal CLIENTE medesimo. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del CLIENTE, le modifiche si intendono da questi accettate, restando, tuttavia, salvo il suo diritto di recesso. Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista nel presente paragrafo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla normativa di riferimento pro tempore vigente. 6) La SIM potrà risolvere di diritto il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al CLIENTE, nei seguenti casi: - mancato o parziale versamento della provvista o dei margini; - mancato pagamento alla SIM delle commissioni e delle spese dovute; - qualora nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile; - qualora sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione del CLIENTE; - qualora il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti. A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo quanto sopra previsto, il CLIENTE darà immediata notifica alla SIM dell’avverarsi di uno qualsiasi degli eventi suddetti. 7) Nelle operazioni di prestito titoli, qualora la SIM abbia acquistato da terzi gli strumenti finanziari consegnati a titolo di provvista al CLIENTE, i contratti di finanziamento relativi alle medesime operazioni perderanno efficacia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 e ss. c.c., nel momento in cui perviene alla SIM, da parte di un terzo, richiesta di restituzione anticipata degli strumenti finanziari presi in prestito. 8) La SIM si riserva la facoltà, prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di chiedere al CLIENTE il rilascio di una garanzia aggiuntiva che la SIM reputi idonea a tutelare il suo credito. 9) Le modifiche alla Strategia di trasmissione degli ordini si intenderanno accettate dal CLIENTE all’atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del CLIENTE equivarrà all’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto previsto all’ultimo periodo dell’art. 19.1.

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