Durata del Patto. 13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali. 13.2 Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo 13.1 entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci: (i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e (ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e (iii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione o della HoldCo. 13.3 Alle scadenze di cui ai punti (i) e (ii) dell’articolo 13.2 che precede (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi della medesima durata, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti alle altre, ai sensi del successivo articolo 14, entro e non oltre 12 (dodici) mesi precedenti la data di scadenza di ciascun periodo di durata: in tal caso il Patto cesserà i propri effetti solo nei confronti della Parte che abbia esercitato la facoltà di disdetta. 13.4 Senza pregiudizio per quanto indicato al precedente articolo 13.1, resta in ogni caso inteso che le disposizioni del presente Patto di cui al precedente articolo 13.2 cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere (direttamente o indirettamente), in conformità alle disposizioni del presente Patto, Azioni Sindacate.
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Durata del Patto. 13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali.
13.2 Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo 13.1 entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci:
(i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e
(ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e Post- (iii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione Fu- sione o della HoldCo.
13.3 Alle scadenze di cui ai punti (i) e (ii) dell’articolo 13.2 che precede (ove applicabileappli- cabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi della medesima mede- sima durata, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti alle altre, ai sensi del successivo articolo 14, entro e non oltre 12 (dodici) mesi precedenti prece- denti la data di scadenza di ciascun periodo di durata: in tal caso il Patto cesserà ces- serà i propri effetti solo nei confronti della Parte che abbia esercitato la facoltà di disdetta.
13.4 Senza pregiudizio per quanto indicato al precedente articolo 13.1, resta in ogni caso inteso che le disposizioni del presente Patto di cui al precedente articolo 13.2 cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere (direttamente o indirettamente), in conformità alle disposizioni del presente Patto, Azioni Sindacate.articolo
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Durata del Patto. 13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali.
13.2 Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo 13.1 entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci:
(i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e
(ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Post- Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e (iii) 13.3 la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione PostFusione o della HoldCo.
13.3 . Alle scadenze di cui ai punti (i) e (ii) dell’articolo 13.2 che precede (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi della medesima durata, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti alle altre, ai sensi del successivo articolo 14, entro e non oltre 12 (dodici) mesi precedenti la data di scadenza di ciascun periodo di durata: in tal caso il Patto cesserà i propri effetti solo nei confronti della Parte che abbia esercitato la facoltà di disdetta.
13.4 Senza pregiudizio per quanto indicato al precedente articolo 13.1, resta in ogni caso inteso che le disposizioni del presente Patto di cui al precedente articolo 13.2 cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere (direttamente o indirettamente), in conformità alle disposizioni del presente Patto, Azioni Sindacate.
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Durata del Patto. 13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali.
13.2 Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo 13.1 entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci:
(i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e
(ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e Post- (iii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Post- Fusione o della HoldCo.
13.3 Alle scadenze di cui ai punti (i) e (ii) dell’articolo 13.2 che precede (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi della medesima durata, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti alle altre, ai sensi del successivo articolo 14, entro e non oltre 12 (dodici) mesi precedenti la data di scadenza di ciascun periodo di durata: in tal caso il Patto cesserà i propri effetti solo nei confronti della Parte che abbia esercitato la facoltà di disdetta.
13.4 Senza pregiudizio per quanto indicato al precedente articolo 13.1, resta in ogni caso inteso che le disposizioni del presente Patto di cui al precedente articolo 13.2 cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere (direttamente o indirettamente), in conformità alle disposizioni del presente Patto, Azioni Sindacate.articolo
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