Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30. 2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata di 18 mesi dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronico. 3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3. 4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione. 5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Dei Servizi Connessi
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. ) La presente Convenzione ha una durata di 18 2 anni (24) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei verbali di consegna anticipata (quale Data di Attivazione della Convenzione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della PROVINCIA, fino ad ulteriori 6 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che decorrono dalla data i termini di sottoscrizionedurata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, salva la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesimaanche prima della scadenza dell’eventuale proroga, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2. I singoli contratti attuativi ) Per durata della Convenzione hanno durata si intende il termine ultimo di 18 mesi dal giorno utilizzazione della loro stipulazione medesima mediante negozio elettronicol’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla ) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previstostipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3hanno durata massima pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ) È escluso ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto tacito rinnovo della Convenzione.
5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. ) La presente Convenzione ha una durata di 18 48 (quarantotto) mesi che decorrono dalla a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizioneapposizione dell’ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, salva la facoltà da parte dell’APAC su comunicazione scritta di recedere unilateralmente dalla medesimaARCA, ai sensi fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di quanto previsto dal successivo art. 30durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2. I singoli contratti attuativi ) Per durata della Convenzione hanno durata si intende il termine ultimo di 18 mesi dal giorno utilizzazione della loro stipulazione medesima mediante negozio elettronicol’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla ) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previstostipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ) È escluso ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto tacito rinnovo della Convenzione.
5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
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Samples: Odf
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. ) La presente Convenzione ha una durata di 18 24 mesi che decorrono dalla a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizioneapposizione dell’ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, salva la facoltà da parte dell’APAC su comunicazione scritta di recedere unilateralmente dalla medesimaARCA, ai sensi fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di quanto previsto dal successivo art. 30durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
2. I singoli contratti attuativi ) Per durata della Convenzione hanno durata si intende il termine ultimo di 18 mesi dal giorno utilizzazione della loro stipulazione medesima mediante negozio elettronicol’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla ) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previstostipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ) È escluso ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto tacito rinnovo della Convenzione.
5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
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Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha durata di 18 n. 48 (quarantotto) mesi che decorrono decorrenti dalla data di sottoscrizione, salva salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 5, e salvo la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima, medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata L’Ordinativo di 18 mesi dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronicofornitura - che rappresenta il Contratto di fornitura - deve essere evaso entro 7 giorni lavorativi dalla sua emissione.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla ConvenzioneConvenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previstol’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 33 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.
4. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.
5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Apparati Radioterminali