Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 66 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 46 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 69 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.LgsD. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 49 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.LgsD. Lgs. n. 66/2003, la durata du- rata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo pe- riodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo perio- do non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione pre- stazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 69 è suscettibile di superamentosuperamen- to, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario del- l’orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territorialeter- ritoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionalestagio- nale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 66 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 49 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 49 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.LgsD. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto di- sposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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Durata media dell’orario. 1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 40 46 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.
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