Eccezioni. 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo', rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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Eccezioni. 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblico od altri interessi essenziali dello Stato della nazionali vitali di una Parte Contraente aditaContraente, o potrebbe comportare quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraenteprofessionale, o potrebbe essere in contrasto oppure si riveli incompatibile con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo', rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisitiapplicate da questa Parte Contraente.
2. Se un'Amministrazione Quando l'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa richiedente non sarebbe sia in grado di fornire qualora le fosse soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraenteadita, essa ne da' menzione la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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Eccezioni. Art. 18.
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraentecontraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo', ' rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraentecontraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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Eccezioni. 1. Qualora l'Amministrazione l'Autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita'sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato vitali della Parte Contraente adita, adita o potrebbe comportare implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o oppure potrebbe essere in contrasto rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionalilegali e amministrative, essa puo', rifiutarsi può rifiatare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a determinate certe condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione Quando l'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa richiedente non sarebbe sia in grado di fornire qualora le fosse soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraenteadita, essa ne da' menzione la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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