Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Si confermano, inoltre: a) l’art. 20, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003; b) l’art. 21, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003; c) l’art. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004; d) l’art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004; e) l’art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003; f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003; g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006; h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008; i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 47 … (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 … (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e CA, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l’art. 20, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
b) l’art. 21, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
c) l’art. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
d) l’art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
e) l’art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità sull’ indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL c.c.n.l. 12 febbraio 2018, sull’indennità sull’ indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.ccod. civ., sull’indennità sull’ indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità dell’ indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità dell’ indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità dell’ indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.ccod. civ., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l’art. 20, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Ministeri del 12/6/200312 giugno 2003;
b) l’art. 21, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Ministeri del 12/6/200312 giugno 2003;
c) l’art. 79, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Agenzie fiscali del 28/5/200428 maggio 2004;
d) l’art. 81, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Agenzie fiscali del 28/5/200428 maggio 2004;
e) l’art. 22, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
9 ottobre 2003; f) l’art. 23, comma 3 del CCNL c.c.n.l. Enti pubblici non economici del 9/10/20039 ottobre 2003;
g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o normale e privilegiato, sull'indennità di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla sulle indennità corrisposta corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’artdell'art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale)16, comma 6, ed all'art. 18, comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018del 9/10/2003, sull’indennità sull'indennità in caso di decesso di cui all’artall'art. 2122 c.c., sull’indennità sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’artdall’applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze alle scadenze e degli negli importi previsti dalle Tabelle A e Cdalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità sull'indennità in caso di decesso di cui all’artall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l’art. 20, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
b) l’art. 21, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
c) l’art. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
d) l’art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
e) l’art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
f) l’artResta confermato quanto previsto dall'art. 23, comma 3 3, del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;--- Articolo sostituito dal Xxxxxxx di accordo 18/2/2009
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 47 30 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 30 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e Cdall’art. 15, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l’art. 20, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
b) l’art. 21, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
c) l’art. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
d) l’art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
e) l’art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o buonuscita, sull’indennità di anzianitàcui agli artt. 64, sul trattamento di fine rapportocomma 4 e 67, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64 comma 7 (sospensione Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)) del presente CCNL, comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavvisosull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 dall’applicazione dell’art.76 (Incrementi degli stipendi tabellariStipendio tabellare) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze corrisposti integralmente alle scadenze e degli negli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 2002-2003. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o buonuscita, di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavvisolicenziamento, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’artquella prevista dall’art. 2122 c.c., . si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermanoIl conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, inoltre:
a) l’artdi cui all’art. 2076 (Stipendio tabellare), comma 3 del CCNL Ministeri presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del 12/6/2003;
b) l’arttrattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 212, comma 3 del CCNL Ministeri del 12/6/2003;
c) l’art10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
d) l’art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28/5/2004;
e) l’art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9/10/2003;
g) l’art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18/7/2006;
h) l’art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18/11/2008;
i) l’art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19/2/2007;CCNL_PCM_definitivo.doc
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