Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di previdenzaquiescenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapportobuonuscita, sull'indennità alimentaredi cui all'art.40, comma 6 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
2. Al personale che usufruisce degli sviluppi economici di cui all'art. 58, è mantenuta l'indennità integrativa speciale in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 dalla applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contrattobiennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o buonuscita, di fine serviziolicenziamento, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di nonchè quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di previdenzaquiescenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapportobuonuscita, sull'indennità alimentaredi cui all'art.40, comma 6 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
2. Al personale che usufruisce degli sviluppi economici di cui all'art. 40, è mantenuta l'indennità integrativa speciale in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 dalla applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contrattobiennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o buonuscita, di fine serviziolicenziamento, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di nonchè quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 98 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 98 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 10498, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 10 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 10 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civilecodice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa specialeSi conferma quanto previsto dall'art. 98, di cui all'artcomma 3 e dall'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto comma 3 del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).biennio economico 2002-2003
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di previdenzaquiescenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapportobuonuscita, sull'indennità alimentaredi cui all'art.40, comma 6 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
2. Al personale che usufruisce degli sviluppi economici di cui all'art. 75, è mantenuta l'indennità integrativa speciale in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 dalla applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contrattobiennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o buonuscita, di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavvisolicenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, c.c. si considerano solo gli aumenti scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di previdenzaquiescenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità sull'indennita' di buonuscita o di fine servizioanzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentaresulla indennita' corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 64, sull'equo indennizzocomma 7, sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita' sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dalla applicazione dell'art. 104 73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolodalle tabelle A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità dell'indennita' di buonuscita o di fine servizioanzianita', del trattamento di fine rapporto, della indennità dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonché nonche' dell'indennita' in caso di quella prevista dall'artdecesso di cui all'art. 2122 del Codice Civilecodice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base di calc olo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
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