Elementi non ammessi Clausole campione

Elementi non ammessi. Non sono ammessi gli investimenti che, pur emessi come obbligazioni, in questa circolare sono assegnati a un’altra categoria d'investimento in ragione delle loro caratteristiche. Ad esempio bond emessi da una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) allo scopo di attuare un trasferimento di rischio e crediti cartolarizzati (ABS, CDO ecc.). Le insurance linked securities (p. es. cat bond) sono assegnate alla categoria «Prodotti strutturati» (nm. 197). I prestiti con rinuncia condizionale (write-off bond) non sono ammessi nel patrimonio vincolato.
Elementi non ammessi. In particolare non sono ammessi i seguenti elementi patrimoniali. • Transazioni infragruppo di crediti cartolarizzati (nm. 133–138) • Investimenti nelle tranche rischiose di un credito cartolarizzato, in particolare tranche equity, junior e mezzanine. Gli investimenti nelle tranche di rango superiore (tranche se- nior, super-senior) sono parimenti esclusi qualora, tenendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, essi non corrispondano a un investimento con almeno una classe di ra- ting 4. Questa valutazione non può basarsi sui credit enhancement esterni (p. es. garan- zie, costituzioni in pegno). A tale scopo è rilevante la valutazione degli attivi sottostanti. Nell’analisi possono essere incluse le forme di credit enhancement correlate alla struttura (p. es. excess spread, conto di riserva, overcollateralization). Il processo di valutazione deve risultare conforme ai requisiti di cui ai nm. 221-224. • Investimenti in crediti cartolarizzati il cui pool creditizio viene gestito attivamente (mana- ged CDO), qualora ciò comporti per l’impresa di assicurazione una limitazione nella valu- tazione dei relativi rischi e del mantenimento del valore. Se le restrizioni in materia di in- vestimento e la gestione del pool creditizio sono strutturate in modo tale da consentire all’impresa di assicurazione di comprendere rapidamente i cambiamenti a livello di com- posizione e di determinare gli effetti sui rischi e sul mantenimento del valore, gli investi- menti in managed CDO sono ammessi. • CDO di CDO e analoghe strutture «incapsulate».
Elementi non ammessi. Nel patrimonio vincolato non è ammesso in particolare il computo dei seguenti riconoscimenti • prestiti nei confronti di società di private equity (devono essere classificati come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 79 cpv. 1 lett. h OS); • prestiti su polizza; • prestiti a società del gruppo (cfr. nm. 133-138); • garanzie, letter of credit e simili.
Elementi non ammessi. Le azioni non negoziate e le quote di imprese associate non sono considerate investimenti ammessi nel patrimonio vincolato (cfr. anche i nm. 133-138).
Elementi non ammessi. Non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato gli oggetti immobiliari di difficile realizzabilità o la cui valutazione comporta un elevato grado di incertezza. Non corrispondono ai criteri secondo il nm. 246, ad esempio, i seguenti oggetti: • terreni edificabili (una parcella su cui viene costruito un nuovo edificio attribuibile secondo i nm. 247-253 può invece essere computata) • immobili in costruzione • impianti di produzione, magazzini, centri di distribuzione • impianti sportivi • centri commerciali, purché non ubicati in una posizione centrale di aree urbane • impianti alberghieri, ristoranti • case di riposo e di cura, residenze per la terza età • edifici scolastici • immobili per estimatori e di lusso, appartamenti e case di vacanze • immobili in comproprietà • immobili che devono essere risanati in siti inquinati ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza sui siti contaminati (art. 2 OSiti; RS 814.680) • immobili provenienti da realizzazione forzata (se l’impresa di assicurazione ha rilevato l’oggetto come creditrice ipotecaria). Inoltre non sono ammessi: • immobili ubicati all’estero, indipendentemente dal fatto che siano detenuti direttamente o indirettamente in una società immobiliare secondo il nm. 256; • tutti gli immobili costituiti in pegno. In casi giustificati, dietro apposita richiesta, può essere concessa una deroga alle esclusioni di cui sopra, per esempio nei casi sottoelencati. • Case di riposo e di cura, residenze per la terza età La riconvertibilità della destinazione d’uso e i costi per questi oggetti devono essere quantificati in cifre ed essere inclusi nella valutazione. È computabile il valore dopo la riconversione, al netto dei relativi costi. • Immobili provenienti da realizzazione forzata Unitamente alla domanda devono essere presentati sufficienti dettagli circa la valutazione e la plausibilizzazione. • Immobili in siti inquinati Nella valutazione deve essere inclusa la perizia tecnica relativa ai costi di bonifica previsti. Entrambi questi documenti devono essere acclusi alla domanda di deroga. Qualora esistano garanzie circa l’assunzione della totalità dei costi di risanamento da parte dell’autore della contaminazione o di un ente pubblico, esse dovranno essere allegate alla domanda di deroga.
Elementi non ammessi. Non sono attribuibili le ipoteche il cui pegno immobiliare è riferito a immobili non attribuibili. Le deroghe si rifanno alle disposizioni sugli immobili (nm. 257-258, 260). Le ipoteche non sono attribuibili al patrimonio vincolato se sono di grado posteriore rispetto ad altri crediti garantiti da pegni immobiliari. Una deroga sussiste nel caso di diritti legali di pegno immobiliare registrati successivamente e per ipoteche che vengono computate nel medesimo patrimonio vincolato.
Elementi non ammessi. Gli investimenti in altre categorie (tradizionali) che non possiedono carattere di investimento Gli investimenti diretti (p. es. in singole imprese di private equity o di infrastrutture) non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. Non sono ammessi neppure investimenti fisici in materie prime, ad eccezione dell'oro.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.