Common use of Elemento di garanzia retributiva Clause in Contracts

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 1° gennaio 2016, ai dipendenti qualificati in forza nelle di aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive non abbiano stipulato accordi di contratto secondo livello alla data del 31 dicembre 2015, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31 maggio 2017, e così per ogni anno successivo. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri trattamenti economici individuali ed eroghi importi a titolo individuale o collettivi oltre a quanto spettante collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente con- tratto collettivo,percepirannoarticolo, nel se inferiori. In caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo entro aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il mese limite dell'elemento di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di novembre 2012 aprile ed è corrisposto pro- quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i seguenti importi qui mesi di seguito riportatiservizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. L’elemento La prestazione di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesia questi effetti, come mese intero. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, l’ammontare dell’elemento di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall'adempimento dell'erogazione dell'elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive economica/produttiva e che abbiano in essere attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012sociali.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai Ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultate prive risultati privi di contratto contrattazione di secondo livello, livello e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui qualora dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di ottobre dicembre 2012, l’azienda ero- gheràl'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui luglio 2013 l'importo di seguito riportatieuro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. L’elemento La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati a tempo indeterminato in forza al 1 ottobre 20121° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda L'azienda calcolerà l’importo l'importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 2010-31 ottobre dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativaproporzione all'orario di lavoro individuale. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento L'elemento di garanzia è assorbitonon può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti. Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, sino qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: - lavoro straordinario; - lavoro supplementare; - compensi per clausole elastiche e flessibili; - lavoro notturno; - lavoro a concorrenzaturno; - lavoro festivo; - premi variabili di rendimento; - ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turisticala qualità, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNLla competitività, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l’azienda ero- gheràerogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione proporzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 1º gennaio 2011, ai dipendenti qualificati in forza nelle di aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri stipulato accordi di 2º livello alla data del 31 dicembre 2011, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici economici, anche forfettari, individuali o collettivi oltre collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a quanto spettante euro 250,00 lordi. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2º livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente con- tratto collettivo,percepirannoarticolo, nel se inferiori. In caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo entro aziendale stipulato sulla contrattazione di 2º livello, il mese limite dell'Elemento di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di novembre 2012 ..... ..... ed è corrisposto "pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i seguenti importi qui mesi di seguito riportatiservizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. L’elemento La prestazione di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesia questi effetti, come mese intero. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della prestazione lavorativacorresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di cui sopra sono garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economicoeconomica-produttive produttiva e che abbiano in essere attivato il ricorso agli degli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012sociali.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti qualificati in forza nelle da aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, della contrattazione aziendale stessa e che non abbiano per- cepito percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal in base al presente con- tratto collettivo,percepirannocontratto nazionale, nel caso in cui dopo la presentazione sarà riconosciuto un importo a titolo di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale"elemento di garanzia retributiva". Tale importo annuo, non venga definito un accordo entro pari a 250 euro lordi per il mese di ottobre 20122017 e 300 euro lordi per il 2018 e il 2019, l’azienda ero- gheràuguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese dei mesi di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i gennaio 2018, 2019 e 2020 ai lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012il 1o gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che risultino iscritti nel libro unico è da almeno sei mesiintendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo sindacale La somma erogata come elemento aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di garanzia non è utile ai fini del calcolo competenza. NOTA A VERBALE - Al fine di nessun istituto di legge o contrattualefacilitare l'estensione della contrattazione aziendale, in quanto particolare nelle piccole e medie imprese, le parti ne Parti hanno definito l’ammontare una apposita "Procedura semplificata per la contrattazione aziendale", riportata nel Protocollo n. 8. In alternativa, le Parti confermano l'applicabilità alle imprese del settore dei modelli di contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui agli accordi quadro territoriali stipulati in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012applicazione dell'Accordo interconfederale del 14 luglio 2016.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l’azienda ero- gheràerogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia verrà effettuata al termine della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione proporzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 166 B 141,00 141 C 125,00 125 D 100,00 100 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 gennaio 2018 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,, percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 20122017, l’azienda ero- gheràerogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 gennaio 2018 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 20122017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 1° giugno 201531 ottobre 20122017. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione proporzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, onnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il nè sarà computata ai fini del trattamento di fine rapporto. rapporto L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 gennaio 2010luglio 1993. Importi Area Importo A 166,00 186,00 B 141,00 158,00 C 125,00 140,00 D 100,00 112,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 1° ottobre 2014 al 31.10.20121° ottobre 2017.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai Ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultate prive risultati privi di contratto contrattazione di secondo livello, livello e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui qualora dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di ottobre dicembre 2012, l’azienda ero- gheràl'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui luglio 2013 l'importo di seguito riportatieuro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. L’elemento La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati a tempo indeterminato in forza al 1 ottobre 20121° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda L'azienda calcolerà l’importo l'importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 2010-31 ottobre dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativaproporzione all'orario di lavoro individuale. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento L'elemento di garanzia è assorbitonon può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, sino qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: - lavoro straordinario; - lavoro supplementare; - compensi per clausole elastiche e flessibili; - lavoro notturno; - lavoro a concorrenzaturno; - lavoro festivo; - premi variabili di rendimento; - ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turisticala qualità, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNLla competitività, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 gennaio 2018 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,, percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione presenta- zione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 20122017, l’azienda ero- gheràerogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 gennaio 2018 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 20122017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione propor- zione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 1° giugno 201531 ottobre 20122017. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione proporzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni si- tuazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori ammortiz- zatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, onnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento nè sarà computata ai fini del tratta- mento di fine rapporto. rapporto L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turisticatu- ristica, che venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 gennaio 2010luglio 1993. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Importi: Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi ac- cordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 1° ottobre 2014 al 31.10.20121° ottobre 2017.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti qualificati in forza nelle da aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, della contrattazione aziendale stessa e che non abbiano per- cepito percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal in base al presente con- tratto collettivo,percepirannocontratto nazionale, nel caso in cui dopo la presentazione sarà riconosciuto un importo a titolo di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale"elemento di garanzia retributiva". Tale importo, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012pari a 200 euro lordi annui, l’azienda ero- gheràuguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016 ai lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che risultino iscritti nel libro unico è da almeno sei mesiintendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi abbiano formulato istanza per il periodo: 1.1.2010 ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza. Nota a verbale Non è condizione sufficiente per la mancata erogazione dell'EGR la contrattazione aziendale che sia svolta con esclusivo riferimento agli importi di cui al 31.10.2012Capitolo VI, lettera b).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 1º gennaio 2011, ai dipendenti qualificati in forza nelle di aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri stipulato accordi di 2º livello alla data del 31 dicembre 2011, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici economici, anche forfettari, individuali o collettivi oltre collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa, pari a quanto spettante euro 250,00 lordi. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di 2º livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'Elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente con- tratto collettivo,percepirannoarticolo, nel se inferiori. In caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo entro aziendale stipulato sulla contrattazione di 2º livello, il mese limite dell'Elemento di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con la retribuzione le competenze del mese di novembre 2012 ..... ..... ed è corrisposto "pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i seguenti importi qui mesi di seguito riportatiservizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. L’elemento La prestazione di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesia questi effetti, come mese intero. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parzialeparziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della prestazione lavorativacorresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di cui sopra sono garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economicoeconomica-produttive produttiva e che abbiano in essere attivato il ricorso agli degli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento sociali. N.d.R.: L'accordo 20 giugno 2013 prevede quanto segue: Elemento garanzia retributiva Le Parti convengono che, all'art. 6 del c.c.n.l., il punto Elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino retributiva" a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto decorrere dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL2013, per le i dipendenti di aziende che non applichino tali abbiano stipulato accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati di secondo livello alla data del 31 dicembre 2012 l'importo erogato in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per cifra fissa sarà elevato ad euro 300 lordi, da corrispondere entro il periodo: 1.1.2010 al 31.10.201231 dicembre 2013.

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Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai Ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultate prive risultati privi di contratto contrattazione di secondo livello, livello e che non abbiano per- cepito percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto contratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui qualora dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di ottobre dicembre 2012, l’azienda ero- gheràl'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui luglio 2013 l'importo di seguito riportatieuro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. L’elemento La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati a tempo indeterminato in forza al 1 ottobre 20121° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda L'azienda calcolerà l’importo l'importo in proporzione alle giorna- te giornate di effettiva prestazione lavorativa effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 2010-31 ottobre dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativaproporzione all'orario di lavoro individuale. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento L'elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti. Istituti riconduibili ad incrementi di produttività Fermo quanto previsto dal CCNL dell’industria turisticadalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché dagli accordi interconfederali in materia, le parti convengono che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: - lavoro straordinario; - lavoro supplementare; - compensi per clausole elastiche e flessibili; - lavoro notturno; - lavoro a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNLturno; - lavoro festivo; - premi variabili di rendimento; - ore di r.o.l., per le aziende che banca ore ed ex festività non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012fruite; - ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

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