Contratto a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la trasformazioni da o in contratto a tempo parziale, sono regolamentate come da Allegato n. 2 del presente contratto.
Contratto a tempo parziale. Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Contratto a tempo parziale. Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
1. L’assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge nonché a quanto previsto ai commi seguenti.
2. Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che svolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico. Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra Azienda e lavoratore, variazioni individuali delle quantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
4. In recepimento di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale e annuo del normale orario di lavoro, individuato nelle parti specifiche del presente contratto collettivo. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, non solo nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, ma altresì in ogni ulteriore fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato ai sensi della legislazione vigente. Si ammette inoltre, previamente concordato tra lavoratore e Azienda, il ricorso al lavoro in orari e/o giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente fissata. Fermo restando quant...
Contratto a tempo parziale. Le Parti convengono di regolare, come di seguito, il rapporto a tempo parziale.
Contratto a tempo parziale. (Lavoro a tempo parziale)
Contratto a tempo parziale. (1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
Contratto a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attivit à nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche gi à occupati. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 60 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo Art.
Contratto a tempo parziale. Fermo restando quanto disciplinato all’art. 16 del CCNL delle Attività Ferroviarie, il limite della prestazione individuale stabilita dai contratti in essere resta confermata nelle percentuali applicate alla data del 30 aprile 2005. A decorrere dal 1° maggio 2005, anche in considerazione delle condizioni tecnico-organizzative dell’azienda, tali limiti saranno progressivamente equiparati a quelli stabiliti dal CCNL.
Contratto a tempo parziale. 9.1 La Compagnia non può assumere direttamente personale a tempo parziale.
9.2 L’AD/PNT a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, può fare richiesta di passaggio a tempo parziale. La Compagnia valuterà e potrà accogliere le varie richieste sulla base di una graduatoria concordata con la R.S.A, che terrà conto dell’anzianità aziendale, della priorità nella richiesta e dei carichi familiari. Il totale massimo consentito dei contratti a tempo parziale è del 25% del totale degli AD/PNT in servizio a tempo pieno e indeterminato, alla data del 01 gennaio dell’anno al quale si riferisce la trasformazione in tempo parziale.
9.3 Il lavoro a tempo parziale può essere effettuato anche in forma ciclica e cioè per periodi di lavoro alternati con periodi di non lavoro.
9.4 Nei periodi di lavoro sono applicati tutti i limiti previsti dal presente contratto nonché tutta la parte normativa ed economica. Durante i periodi di non lavoro non viene corrisposta alcuna retribuzione e resta interrotto il decorso di ogni altro istituto contrattuale.
9.5 L’AD/PNT a tempo parziale potrà chiedere nuovamente il passaggio a tempo pieno. La domanda sarà valutata dalla Compagnia secondo le proprie esigenze organizzative. L’AD/PNT che chiede di rientrare a tempo pieno ha priorità sulla eventuale assunzione di un PNT a tempo indeterminato/determinato.
9.6 La durata dei periodi e le modalità di effettuazione del lavoro a tempo parziale sono determinate e decise dalla Compagnia a seconda delle esigenze di servizio di comune accordo con le RR.SS.AA.. Le Parti Stipulanti pertanto si danno atto entro 12 mesi dalla firma del presente Contratto di definire le modalità contrattuali per introdurre una o più tipologie di lavoro a tempo parziale.
Contratto a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2), lett. c), d) e d) bis, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni. Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 7) e ss., D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni, possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU o da un componente delle Organizzazioni sindacali territoriali da egli indicato; l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle Parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU o da un componente delle Organizzazioni sindacali territoriali da egli indicato. Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 16, punto A), comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica) è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 16, punto A), comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il prea...