Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. 3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Elemento perequativo. A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi (lavoratori privi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1superminimi collettivi o individuali, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributivapremi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D un elemento perequativo corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una tantumcifra annua pari a 485 euro, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella Donnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, per nove mensilitàovvero una cifra inferiore, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 fino a concorrenza, in relazione al servizio prestato caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in detto periodofunzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’intero rateo mensiledell'istituto. Non In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare incontreranno per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione concordare gli opportuni adeguamenti della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo disciplina di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo presente accordo. Relativamente all'anno 2013 si procederà al riproporzionamento "pro-quota" degli importi come segue: euro 190,00 (Effetti dei nuovi stipendi5/12 di euro 455,00) fino al 30 maggio 2013 ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero euro 283,00 (7/12 di mensilità indicati euro 485,00) fino al comma 131 dicembre 2013.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al ai mesi di servizio prestato in detto periodonel periodo 1/3/2018-31/12/2018. La frazione di mese superiore a 15 quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero dell’in- tero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio sti- pendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 11/3/2018- 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione rela- zione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente analoga- mente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione SOSTITUISCE L’ART. 81 DEL CCNL 2007 NORMA NUOVA della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltua- rie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese in- feriori o superiori ai quindici giorni.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al ai mesi di servizio prestato in detto periodonel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a 15 quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 11/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella Tabella D un elemento perequativo una un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella Tabelle D, per nove dieci mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 1/3/2018 – 31/12/2018 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 65 comma 12, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D nelle allegate Tabelle D5 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al ai mesi di servizio prestato in detto periodonel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a 15 quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo 106 (Effetti dei nuovi stipendi) ), comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 11/3/2018 - 31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella Tabella D un elemento perequativo una un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella Tabelle D, per nove dieci mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 1.3.2018 – 31/12/2018 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 65, comma 12, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
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Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’artall'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 73 sul personale già gia' destinatario delle misure di cui all’artall'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nonche' del maggiore impatto sui livelli retributivi più piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è e' riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella nelle allegate tabelle D un elemento perequativo una un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella nelle medesime tabelle D, per nove mensilità, dieci mensilita' per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 1° marzo 2018-31 dicembre 2018, in relazione al servizio ai mesi di lavoro prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 quindici giorni dà da' luogo al riconoscimento dell’intero dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 quindici giorni e dei mesi nei quali non è e' corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento L'elemento perequativo di cui al comma 1 non è e' computato agli effetti dell’articolo 77 dell'art. 74, comma 12, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1° marzo 2018-31 dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è l'importo e' riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è e' analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
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