Elenchi di operatori economici. 1. L’Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, prestazioni conseguentemente a procedure negoziate o in economia, con validità massima quinquennale. 2. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Amministrazione. 3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità. 4. L’elenco è formato e aggiornato con provvedimenti del Responsabile di Servizio competente. 5. Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta a seguito di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazione. 6. L’avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico. 8. In ogni caso l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici che intendano farne parte, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica del possesso dei requisiti richiesti. 9. L’ordine di inserimento degli operatori economici richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste. 10. E’ fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato e nelle procedure selettive o di consultazione anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al comma 6 del presente articolo. 11. L’iscrizione all’elenco non costituisce comunque condizione di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall’Amministrazione mediante procedure negoziate o in economia. 12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell’inserimento nell’elenco. 13. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Amministrazione nei seguenti casi: a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali; b) quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività; c) quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia; d) qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive; e) su richiesta scritta dell’impresa.
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Samples: Regolamento Dei Contratti, Regolamento Dei Contratti
Elenchi di operatori economici. 1. L’Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, prestazioni conseguentemente a procedure negoziate o in economia, con validità massima quinquennale.
2. L’elenco è ripartito ripArtito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Amministrazione.
3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità.
4. L’elenco è formato e aggiornato con provvedimenti del Responsabile di Servizio competente.
5. Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta a seguito di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, ,all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazione.
6. L’avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’artall’Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico.
8. In ogni caso l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici che intendano farne partepArte, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica del possesso dei requisiti richiesti.
9. L’ordine di inserimento degli operatori economici richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
10. E’ fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato e nelle procedure selettive o di consultazione anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articoloArticolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al comma 6 del presente articoloArticolo.
11. L’iscrizione all’elenco non costituisce comunque condizione di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall’Amministrazione mediante procedure negoziate o in economia.
12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell’inserimento nell’elenco.
13. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Amministrazione nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
b) quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
c) quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
d) qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare gare
e) consecutive;
ef) su richiesta scritta dell’impresa.
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Elenchi di operatori economici. 1. L’Amministrazione può istituire uno Gli elenchi di operatori economici, ove ritenuta opportuna una loro costituzione in ragione della frequenza di affidamenti simili per categorie merceologiche, sono utilizzati dai servizi comunali per l’affidamento di lavori, forniture o più servizi, mediante procedura negoziata, in relazione alle disposizioni previste dal Codice appalti e dal presente regolamento.
2. L’amministrazione intende configurare l’elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia ed assicurare altresì la pubblicità dell’attività negoziale dell’ente ai sensi della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007.
3. Gli elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, prestazioni conseguentemente a procedure negoziate o in economia, con validità massima quinquennale.
2. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Amministrazione.
3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validitàpresentano carattere aperto.
4. L’elenco è formato e aggiornato con provvedimenti del Responsabile L’iscrizione degli operatori economici negli elenchi avviene in ordine di Servizio competentepresentazione dell’apposita domanda al protocollo dell’Ente.
5. Gli operatori economici interessati all’inserimento iscritti nell’elenco sono invitati a produrre richiesta a seguito nella medesima categoria, vengono di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazioneregola selezionati con criterio rotativo seguendo l’ordine di iscrizione nell’elenco medesimo.
6. L’avviso specifica i requisiti Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto ragioni di attestare opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 Responsabile del D.Lgs. n. 163/2006servizio può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco.
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico.
8. In ogni Nel caso l’elenco è sempre aperto all’iscrizione in cui il numero degli operatori economici che intendano farne parteiscritti nell’elenco per ciascuna categoria sia insufficiente ovvero ritenuto comunque non idoneo ad assicurare un’adeguata concorrenzialità, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica il Responsabile del possesso dei requisiti richiesti.
9. L’ordine di inserimento servizio può integrare l’elenco degli operatori economici richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
10. E’ fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato e nelle procedure selettive o di consultazione anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al comma 6 del presente articolomercato.
11. L’iscrizione all’elenco non costituisce comunque condizione di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall’Amministrazione mediante procedure negoziate o in economia.
12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell’inserimento nell’elenco.
13. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Amministrazione nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
b) quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
c) quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
d) qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
e) su richiesta scritta dell’impresa.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell'attività Contrattuale Generale
Elenchi di operatori economici. 1L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente. L’Amministrazione può istituire uno o più Sviluppo Toscana S.p.A. forma gli elenchi di fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, prestazioni conseguentemente a procedure negoziate o in economia, con validità massima quinquennale.
2. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Amministrazione.
3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità.
4. L’elenco è formato e aggiornato con provvedimenti del Responsabile di Servizio competente.
5. Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta a seguito di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazione.
6. L’avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico.
8. In ogni caso l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici che intendano farne parte, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica del possesso dei requisiti richiesti.
9. L’ordine di inserimento degli operatori economici richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
10. E’ fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato e nelle procedure selettive o di consultazione anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al precedente comma 6 del secondo le modalità descritte in apposita procedura. In tutti i casi in cui la legge e il presente articoloRegolamento lo consentano, Sviluppo Toscana S.p.
11A. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta. L’iscrizione all’elenco a tali elenchi non costituisce è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per i “contratti sotto soglia” o comunque condizione per essere invitati alle procedure di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall’Amministrazione mediante procedure negoziate o in economiaselezione dei contraenti indette dalla Società. Salvo quanto sopra esposto, Sviluppo Toscana S.p.
12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, A. potrà individuare gli operatori economici sono invitati ad attestare con anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di Sviluppo Toscana S.p.A., le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell’inserimento nell’elencoLinee Guida dell’ANAC in materia.
13. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Amministrazione nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
b) quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
c) quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
d) qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
e) su richiesta scritta dell’impresa.
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Samples: Regolamento Per L’acquisizione Di Forniture, Servizi E Lavori
Elenchi di operatori economici. (Art. 31 L.R. n. 3/07)
1. L’Amministrazione Ai fini dell’applicazione dell’art. 31 della Legge, nei casi di cui al comma 2, l’amministrazione appaltante può istituire uno o più elenchi individuare il soggetto affidatario attraverso un elenco di operatori economici unico per la qualificazione di fornitori di beni e servizi nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, prestazioni conseguentemente a procedure negoziate o in economia, con validità massima quinquennaletutte le stazioni appaltanti della medesima amministrazione.
2. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell’Amministrazione.
3. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità.
4. L’elenco è formato e aggiornato con provvedimenti del Responsabile di Servizio competente.
5. Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta a seguito di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazione.
6. L’avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento periodico.
8. In ogni caso L’amministrazione può utilizzare l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici che intendano farne parte, con accettazione progressiva delle domande di iscrizione e verifica del possesso dei requisiti richiesti.
9. L’ordine di inserimento degli operatori economici richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
10. E’ fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato e nelle procedure selettive o di consultazione anche operatori economici non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al comma 6 del presente articolo.
11. L’iscrizione all’elenco non costituisce comunque condizione di esclusiva o preferenziale in relazione ad affidamenti operati dall’Amministrazione mediante procedure negoziate o in economia.
12. In sede di affidamento a seguito di procedura selettiva, consultazione o diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell’inserimento nell’elenco.
13. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dall’Amministrazione 1 nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede procedure in sede di svolgimento di prestazioni contrattualieconomia, ai sensi dell’art. 17 della Legge;
b) quando l’impresa si trovi sotto procedura procedure di liquidazione urgenza o di cessazione dell’attivitàsomma urgenza, ai sensi dell’art. 18 della Legge;
c) quando ricorraprocedura negoziata senza previo bando, per l’impresaai sensi dell’art. 122, l’applicazione della normativa antimafiacommi 7, 7-bis e 8 del Codice;
d) qualora l’impresa procedura negoziata senza valida motivazioneprevio bando, non presenti offerta in due gare consecutivedi cui all’art. 57 del Codice;
e) su richiesta scritta dell’impresaaffidamento diretto, per lavori, servizi e forniture, nei casi consentiti per legge.
3. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del medesimo.
4. Al fine di dotarsi dell’elenco di cui al comma 1, l’amministrazione appaltante pubblica, con le modalità previste dall’art. 66 del Codice, un avviso rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti richiesti.
5. L’elenco di cui al comma 1 è adottato e aggiornato con cadenza al massimo triennale ed ha efficacia per l’intero anno solare successivo, e può essere adottato prima della scadenza prevista solo in caso di necessità di integrazione di soggetti economici, operanti in tipologie e categorie di lavorazioni originariamente non previste.
6. Nella redazione dell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice esclude, ovvero non ammette, le imprese in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori per fatti inerenti il triennio antecedente l’anno di iscrizione.
7. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti si applica l’art. 48 del Codice e, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti, l’amministrazione procede in conformità, ovvero, ad acquisire dalla Prefettura le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e all'allegato 4 del D.Lgs. n. 490/1994. Si applica infine quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 53 della Legge.
8. L’atto di emanazione dell’elenco prevede:
a) la suddivisione, secondo tipologie e categorie, di appalti per lavori, servizi e forniture;
b) l’iter procedurale di accesso all’elenco e di aggiornamento dello stesso;
c) i termini entro cui le imprese devono manifestare il proprio interesse mediante formale domanda di iscrizione corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestando il possesso dei requisiti di qualificazione e delle capacità tecnico - professionali ed economico - finanziarie necessarie per l’iscrizione, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'aggiudicazione di appalti di pari importo con procedure ordinarie. L’amministrazione procede alle verifiche secondo le procedure di legge.
d) la definizione dei criteri di gestione dell’elenco secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento. In virtù del principio di rotazione, le imprese possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti in elenco;
e) la procedura di selezione delle imprese nei casi di invito di un numero minimo di soggetti (almeno cinque nei casi di cui al comma 2, lett. c), d) ed e);
f) il divieto per l’amministrazione, nel caso di procedura di somma urgenza, di affidare nel corso dello stesso anno solare l’esecuzione di appalti per un importo complessivo superiore a 400.000 euro alla medesima impresa, o impresa controllata, controllante o collegata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, se non dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco;
g) le modalità con cui saranno inviati gli inviti a presentare offerta per la singola procedura da affidare, con l’indicazione dei fondi di bilancio e del responsabile del procedimento preposto;
h) le modalità con cui dovranno essere presentate le offerte per le singole procedure di affidamento o aggiudicazione.
9. Con delibera di Giunta regionale viene individuato il Settore tenuto alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco.
10. Il presente articolo è applicato da tutti i settori regionali e dalle aziende e società partecipate maggioritariamente dalla Regione Campania e costituisce disposizione di principio per le amministrazioni appaltanti operanti nel territorio regionale tenute all’applicazione della Legge.
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Samples: Regolamento Di Attuazione