Common use of Ente Bilaterale Agricolo Nazionale Clause in Contracts

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: ▪ euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; ▪ euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 la predetta contribuzione sarà pari a: ▪ 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato Allegato n. 3 5 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti tratta- menti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ indeterminato; • 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato Allegato n. 3 5 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ indeterminato;  0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato Allegato n. 3 5 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: § euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; § euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: § 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ indeterminato; § 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti floro- vivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione integra- zione al reddito individuati dal dall’art. 66 del presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi organi- smi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative ini- ziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 del 19 giugno 2018 (allegato Allegato n. 3 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti tratta- menti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate demanda- te è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ indeterminato; • 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’artall‟art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza dell‟assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’artdall‟art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’artdall‟art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo dall‟Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio all‟Osservatorio Nazionale dall’artdall‟art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’artdall‟art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione dell‟occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione l‟applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente all‟Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente dell‟Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPSl‟INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N.X.XX.X.XX., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo la costituzione di cui all’art. 65apposito fondo, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 9 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del formative previste dal presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 ai sensi del vigente CCNL operai agricoli D.Lgs 81/08 e florovivaisti);s.m.i. g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisticostituente; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate indicate, potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: - euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; - euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 dall’1/1/2011 la predetta contribuzione sarà pari a: - 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato - 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006)attività .

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative inte- grative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione in- tegrazione al reddito individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso attra- verso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente vi- gente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaistiflorovivai- sti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione dell’occupa- zione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettivacol- lettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento migliora- mento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: - euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; - euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2011 la predetta contribuzione sarà pari a: - 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato ▪ indeterminato; - 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione contribu- zione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata indi- cata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà de- correrà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal dall’art. 66 del presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c) svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall’art. 10 del presente CCNL; f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18.12.1996 del 19 giugno 2018 (allegato Allegato n. 3 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: ▪ euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato; ▪ euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato. A decorrere dal 1°.1.2011 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: ▪ 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato indeterminato; ▪ 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività. La nuova contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale indicata nel presente articolo – che sostituisce quella destinata al FISLAF – decorrerà dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l’INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al FISLAF nella consueta misura fissa (cfr. art. 62 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006).

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