Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni: a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro; b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente; c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica; d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388; e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore; g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore; h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali; i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso. 2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12). 3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7). 4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. 5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera (ENBASS), che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art.9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I. e dal Regolamento emanato dall’Isvap;
e) assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al N.3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti (Cfr. le pagg.51/56);
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11art.5, sia dell'Organismo paritetico dell’Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 n.81/2008, di cui all’Allegato N.3 (AllCfr. n. 7le pagg.51/56).
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro.
5. L’EnteE’ istituita la “Xxxxx Xxxxxxxxxx Agenziali”, previa modifica dello statutostrumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organiz zazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del relativo Statuto e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, potrà costituire allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, relativi alle varie sezioni territoriali a livello regionale (provinciale della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per le province autonome tutti i datori di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. I Regolamenti di cui al D. Lgscomma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi a carico dei datori di lavoro, come previsto all’art.3, comma 2, lett. 18 agosto 2000b), n. 267iv.
7. Le Parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in Allegato al N.3 (Cfr. le pagg.51/56), relativo all’applicazione del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e/o integrazionimodifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui all’art.68, comma 2, relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui agli artt.3 e 6 dell’Allegato N.3, Accordo applicativo del D.Lgs. n.81/2008.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S.T. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente Bilaterale viene gestita la “Cassa Lavoratori Agenziali”, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una Cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa lavoratori agenziali è gestita pariteticamente dall’Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e viene disciplinata da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
57. L’EnteLe parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le province autonome assenze a seguito di Trento e di Bolzanomalattia dei dipendenti, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c);
b) o anche a livello di città metropolitana delle cedole orarie di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200072 comma 2, n. 267relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell’Allegato 3, e successive modifiche e/o integrazioniAccordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. 1Le Parti stipulanti si danno atto di costituire un Ente Bilaterale Nazionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, individuando in numero paritetico di 4 unità complessive i componenti dello stesso. E' istituito l'Ente bilaterale L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge di cui all’art.76 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e L. n.183/2010 e s.m.i. L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per i dipendenti da proprietari lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzionioccupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali e a tal fine attiverà, a titolo esplicativo ma non esaustivo, ogni utile iniziativa rivolta a:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione rilasciare il patentino professionale ai lavoratori in base alla formazione eseguita ed al mercato del lavoroai requisiti professionali acquisiti;
b) predisporre studi promuovere incontri periodici ed accordi di collaborazione con il Ministero dell’Interno ed in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per definire programmi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedentelinee guida sulla formazione professionale dei lavoratori;
c) formulare progetti rivolti alla formazione definire, promuovere, progettare e/o gestire iniziative in materia di formazione di base e continua e formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applicaprofessionale;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di certificare, la formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388svolta;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti individuare fonti di finanziamento pubbliche e private volte alla formazione in tema di sicurezza e lavoro;prevenzione incendi.
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali procedere al monitoraggio dei fabbisogni professionali e relativi fenomeni interessanti il formativi di settore;
g) ricevere la copia degli dalle organizzazioni territoriali gli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionalipromuovere la formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre svolgere la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale certificazione dei contratti come previsto dal d. lgs. n. 276/03;
j) promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale per i lavoratori;
k) svolgere, anche mediante convenzioni, ogni attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n.81/08;
l) promuovere e collaborare ad azioni di formazione e informazione dei lavoratori, di cui agli artt.36 e 37 – D.lgs n.81/08, destinate ai seguenti soggetti: datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetti al successivo servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
m) comunicare alle imprese e agli organi di vigilanza territoriali il nominativo del RLS territoriale (art.51, D.lgs n.81/08);
n) comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli RLST correlati;
o) promuovere le attività di cui alla lettera h), comma 1, art. 112 del D.lgs 276/2003 e s.m.i., sia dell'Organismo paritetico nazionalenonché ogni altra attività di competenza demandata da specifiche norme vigenti e future in materia di regolazione del mercato del lavoro e di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
p) promuovere e costituire gli Enti Bilaterali a livello territoriale, istituito ai sensi coordinandone e controllandone le attività;
q) promuovere iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, di riorganizzazione anche negli eventi di crisi aziendale che
r) realizzare misure comprese nella regolazione del mercato del lavoro, di cui alla L.n.28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i., e in particolare quelle di cui all’articolo 1, comma 1, nonché ogni attività di specifico riferimento da effettuare anche per mezzo dei “fondi di solidarietà bilaterali” e di “solidarietà bilaterali alternativi” di cui all’articolo 3 della legge citata;
s) promuovere la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
t) istituire organismi paritetici a livello nazionale con articolazione territoriale e con l’indicazione delle attività specifiche in materia di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi comprese quelle di elaborazione e di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici quali definiti dagli artt. n. 2, lettera ee) e n. 51 del D.Lgs. n. 626/1994 81 del 9/4/2008;
u) sviluppare e sostenere azioni inerenti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 52 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).particolare riferimento al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e al sostegno delle attività degli organismi paritetici, appositamente costituito presso l’INAIL;
4. Gli Organi v) provvedere alla regolamentazione dei profili e dei fabbisogni formativi dei lavoratori, ivi comprese le tre tipologie di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori contratto di lavoro.
5. L’Enteapprendistato, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000167/2011 “Testo Unico sull’Apprendistato”;
w) provvedere al sostegno, n. 267anche attraverso azioni formative, alle pari opportunità mediante interventi tesi a favorire le donne secondo quanto disposto dalla legge 125/91 e successive modifiche e/o integrazionis.m.i., nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e il loro reinserimento dopo l'interruzione per maternità;
x) realizzare iniziative idonee a favorire l'inserimento dei lavoratori a rischio di esclusione sociale appartenenti a fasce deboli;
y) promuovere ogni forma di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro anche per consentire il loro accesso alla formazione continua;
z) incentivare studi e ricerche con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione in termini di sostegno al sistema produttivo e in coerenza alle dinamiche di mercato nonché monitorare l'andamento delle procedure ad evidenza pubblica delle gare d'appalto, aventi ad oggetto il servizio integrativo antincendio, la fornitura di impianti, materiali e servizi.
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Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione Istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che, come previsto al successivo com- ma 5, verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative rica- dute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale profes- sionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attra- verso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli deri- vanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali fina- lizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Parite- tiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie firma- tarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Or- ganismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica pa- ritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente Bilaterale è istituita la “Cassa Lavoratori Agenzia- li”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si ap- plica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e sarà disciplinata dagli appositi Statuto e Regolamento, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa che faranno parte integrante del presente CCNL, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi a carico dei datori di lavoro, come previsto all’art. 3, comma 2, lett. b), iv.
57. L’EnteLe parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana successive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200068 comma 2, n. 267relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui all’art. 6 dell’Allegato 3, e successive modifiche e/o integrazioniAccordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 129).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 1112, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché degli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che viene regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito da ap- positi Statuto e Regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative rica- dute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale profes- sionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attra- verso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli deri- vanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali fina- lizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S.T. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Parite- tiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie firma- tarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Or- ganismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica pa- ritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente bilaterale viene gestita la “Cassa lavoratori Agen- ziali”, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento prov- vede a realizzare, per mezzo di una Cassa sanitaria, le finalità ed i com- piti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa lavoratori agenziali è gestita pariteticamente dall’Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ed è disciplinata da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni as- sistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
57. L’EnteLe parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a. dei rimborsi ai datori di lavoro per le province autonome assenze a seguito di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana malattia dei dipendenti, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c), iv;
b. delle cedole orarie di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 20006 dell’Allegato 3, n. 267Accordo applicati- vo del D.Lgs. 81/2008.
c. dei costi dell’Allegato 3, e successive modifiche e/o integrazioniAccordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione Istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera (ENBASS), che, come previsto al successivo comma 5, verrà rego- lato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito Statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazio- ne ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di orga- nizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi co- munitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Isvap;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico nazionaledell’Organismo Paritetico naziona- le, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)81/2008, di cui all’Allegato 3.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro.
5. L’EnteE’ istituita la “Xxxxx Xxxxxxxxxx Agenziali”, previa modifica dello statutostrumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del relativo Statuto e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, potrà costituire allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, relativi alle varie sezioni territoriali a livello regionale (provinciale della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per le province autonome tutti i datori di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del pre- sente contratto.
6. I Regolamenti di cui al D. Lgscomma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. 18 agosto 2000Le parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, n. 267, relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazionimodifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui all’art. 68 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui agli artt. 3 e 6 dell’Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. 1. E' È istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'artall’art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione l’evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali Parti Sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali Parti Sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. Statuto (All. n. 129).
3. L'Ente L’Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 1112, sia dell'Organismo dell’Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché degli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
6. i dati personali del lavoratore e del datore di lavoro, compresi i dati relativi al rapporto di lavoro instaurato, previa autorizzazione da parte degli interessati al relativo trattamento, alla gestione ed alla conservazione dei medesimi secondo le norme di legge in materia. Quanto sopra al fine di consentire all’Ente la completa attuazione dei propri scopi statutari ivi compresa l'erogazione di prestazioni e la gestione delle contribuzioni di assistenza contrattuale ovvero delle altre contribuzioni previste dal presente contratto.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S.T. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente Bilaterale viene gestita la “Cassa Lavoratori Agenziali”, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una Cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa lavoratori agenziali è gestita pariteticamente dall’Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e viene disciplinata da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente ccnl.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
57. L’EnteLe parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le province autonome assenze a seguito di Trento e di Bolzanomalattia dei dipendenti, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c), iv;
b) o anche a livello di città metropolitana delle cedole orarie di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200072 comma 2, n. 267relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell’Allegato 3, e successive modifiche e/o integrazioniAccordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’ Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicu- razione in gestione libera, che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione : – Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occu- pazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre , con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classifica- zione ed inquadramento categoriale dei lavoratori; – Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare , elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’ in- q uadramento; – Valutare la possibilità di introdurre nel testo contrattuale la previsione del lavoro ripartito (job-sharing), definendone eventualmente le caratteristiche normative; – Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre ; – Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare lavoro e di apprendistato; – Assolvere alle funzioni, previste dagli Accordi 2 settembre 1997 e l'intesa in via di definizione, inerenti all’ individuazione dei R.L.S. ed alla relativa forma- zione ed aggiornamenti; – Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche terri- toriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 ; e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’ attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’ Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico nazionaledell’Organismo Paritetico Nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro.
5. L’EnteUn’apposita commissione, previa modifica dello statutocostituita pariteticamente dalle Parti firmatarie il presente CCNL, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale studierà le modalità di attuazione di una “Cassa Lavoratori Agenziali”, strumento per le province autonome di Trento la realizzazione delle finalità e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana dei compiti di cui al D. Lgspresente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. 18 agosto 2000, n. 267La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, e successive modifiche e/o integrazionisarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti. La Commissione proporrà eventuali adeguamenti normativi al testo del CCNL, funzionali all’attuazione dello strumento di cui sopra. La stessa Commissione definirà inoltre lo statu- to, il relativo regolamento e le modalità di gestione delle risorse attribuite al- l’Ente stesso secondo la previsione del precedente art. 3, 4° comma.
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Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari Entro 180 giorni dall’inizio di fabbricati - Ebinprof - che svolge validità del presente CCNL, le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/Parti concordano di individuare un Ente Bilaterale già costituito tra le stesse XX.XX. o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stessocostituirne uno nuovo.
2. L’Ente è disciplinato da apposito StatutoBilaterale costituisce lo strumento per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL e per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti firmatarie in materia di occupazione, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12)mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
3. L'Ente assume inoltre A tal fine l’Ente Bilaterale attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. promuovere studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione di settore, confrontando, ove coerente, con la funzione situazione in altri settori a livello nazionale e con altre simili situazioni ed esperienze vigenti nei paesi dell’Unione Europea
b. programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione
c. provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale
d. provvedere al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore
e. predisporre, ove autorizzato dalle istituzioni preposte, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione sul “libretto formativo del cittadino”, di cui al successivo art. 11decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)delle competenze acquisite dai lavoratori attraverso la formazione.
4. Gli Organi f. predisporre, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi anche in collaborazione con le Organizzazioni sindacali istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con Università e altri organismi aventi i medesimi scopi
g. attivarsi per la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee
h. ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge 936/86
i. attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri
j. favorire, anche attraverso specifiche iniziative, l’inserimento dei giovani, le tutele sulle materie così richiamate dai CC.CC.NN.LL. che ad esso fanno riferimento e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale quant’altro demandato e definito dalle Commissioni Permanenti per le province autonome Pari Opportunità
k. promuovere iniziative di Trento e fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche quote economiche e/o integrazioni.borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, indipendentemente dalla forma di impiego, che partecipano a corsi di formazione, nonché altre iniziative di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori
l. ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine e atipici
m. svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche promuovendo specifici studi, ricerche e iniziative nonché assumendo anche funzioni operative n. svolgere tutti i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito anche promuovendo iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziando corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che, come previsto al successivo com- ma 5, verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative rica- dute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale profes- sionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attra- verso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli deri- vanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali fina- lizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al miglior utilizzo presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei contratti di R.L.S. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Parite- tiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie firma- tarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Or- ganismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica pa- ritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente Bilaterale è istituita la “Cassa Lavoratori Agenzia- li”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si ap- plica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e sarà disciplinata dagli appositi Statuto e Regolamento, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa che faranno parte integrante del presente CCNL, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi a carico dei datori di lavoro, come previsto all’art. 3, comma 2, lett. b), iv.
57. L’EnteLe parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e di Bolzanosuccessive modifiche.
8. L’Ente provvede alla gestione:
a) o anche a livello di città metropolitana delle cedole orarie di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200072 comma 2, n. 267relativo ai permessi sindacali;
b) delle cedole orarie di cui all’art. 6 dell’Allegato 3, e successive modifiche e/o integrazioniAccordo applica- tivo del D.Lgs. 81/2008.
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Ente Bilaterale. Le parti firmatarie del presente accordo collettivo regionale si impegnano a costituire entro 6 mesi dalla data della firma dell'accordo collettivo regionale un Ente bilaterale paritetico. L'Ente regionale bilaterale paritetico opererà nel comparto delle cooperative di autotrasporto lombarde, relativamente ai propri collaboratori a progetto, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore. L'Ente bilaterale sarà gestito secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell'Ente bilaterale avverrà attraverso una quota dello 1% del salario lordo a carico delle imprese committenti iscritte.
1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - Le parti concordano che svolge le seguenti funzioniprestazioni generali riguarderanno:
a) analizzare l'evoluzione strutturale la funzione di service delle Commissioni regionali di conciliazione, sostenendone i relativi costi;
b) la gestione e raccolta di tutti i dati relativi alla correttezza contributiva e fiscale della gestione dei rapporti di collaborazione, allo scopo della predisposizione del settore documento unico di correttezza retributiva, fiscale e gli aspetti connessi all'occupazione ed contributiva che sarà rilasciato al mercato termine di ogni anno;
c) lo svolgimento delle attività di certificazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 accendendo convenzioni con appositi Enti certificatori riconosciuti dal Ministero del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività lo svolgimento di formazione professionale continua una funzione di cui all’artconsulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali (art. 118, L. 23 dicembre 2000, 81 del medesimo D.Lgs. n. 388276/2003);
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti la gestione di attività di formazione e lavoroper i Xx.Xx.Xxx.;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stessoeventuali altre prestazioni successivamente definite.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1. E' ’ istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da proprietari di fabbricati - Ebinprof - apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’inquadramento;
c) formulare Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dall’Accordo Forte, ovvero di altro Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 8 bis;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionaliprofessionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, finalizzati al miglior utilizzo dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Isvap.
e) Assolvere alle funzioni, previste dagli Accordi 2 settembre 1997 e l'intesa in via di definizione, inerenti all’individuazione dei contratti di R.L.S. ed alla relativa formazione e lavoroed aggiornamenti;
f) elaborare Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia Monitorare il fenomeno della distribuzione degli accordi orari di secondo livellolavoro, così come previsto all'art. 4con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 115, sia dell'Organismo paritetico dell’Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 626/94 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli Organi organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle le Associazioni dei datori di lavoro.
5. L’EnteE’ istituita la “Cassa Lavoratori Agenziali”, previa modifica dello statutostrumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del relativo Statuto e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, potrà costituire allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, relativi alle varie sezioni territoriali della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. Le parti si impegnano a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento dare applicazione all’articolato concordato e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgsriportato in allegato, relativo all’applicazione del D.Lgs. 18 agosto 200019 settembre 1994, n. 267, e successive modifiche e/o integrazionin° 626.
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Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. c.c.n.l. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività l'attività di formazione professionale continua di cui all’artall'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente dell'Ente stesso.
2. L’Ente L'Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. c.c.n.l. (All. n. 129).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui al successivo art. 1112, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché degli accordi tra le parti sociali in materia.
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’EnteL'Ente, previa modifica dello statutoStatuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgsall'art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1Le parti, utilizzeranno il già costituito “ Ente Bilaterale Terziario Italiano” (E.B.T.I.). E' istituito Ciò premesso l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge persegue le seguenti funzionifinalità:
a) analizzare l'evoluzione strutturale formative, in conformità con l’Art. 37 del settore D.Lgs. 81/2008 e gli aspetti connessi all'occupazione successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al mercato contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavorolavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia;
b) predisporre studi a sostegno del reddito e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedentedell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/sociali, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applicaconvenzioni sanitarie;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i fondi interprofessionali lavoratori e le lavoratrici, per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118evitare discriminazioni basate su nazionalità, L. 23 dicembre 2000sesso, n. 388idee politiche, sindacali e religiose;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionalidi conciliazione e certificazione, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e lavorosuccessive modificazioni ed integrazioni;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e relativi fenomeni interessanti il settore;successive modificazioni ed integrazioni
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settorecostituzione della banca dati delle RSU,;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionalicostituzione della banca dati delle RLS,;
i) istituzione interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gestione di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un elenco professionale Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione (Commissione Paritetica);
k) gestione dei portieri sulla base dei criteri approvati contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle parti Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali su proposta dell’Ente stessointenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12)m) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Xxxxx e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
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Ente Bilaterale. 1. E' È istituito l'Ente l’Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione al- l’occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedenteprece- dente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale professio- nale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali interprofessio- nali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati finaliz- zati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'artal- l’art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione l’evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali Parti Sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione all’attua- zione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali Parti Sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 129).
3. L'Ente L’Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Commis- sione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 1112, sia dell'Organismo dell’Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7)della vigente normativa sulla sicurez- za nei luoghi di lavoro nonché degli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
4. Gli Organi di gestione dell'Ente dell’Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello li- vello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
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