EQUIPE TERRITORIALE Clausole campione

EQUIPE TERRITORIALE. (art. 26 ACN) 1. L’equipe territoriale è strumento attuativo della programmazione sanitaria e momento organizzativo della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
EQUIPE TERRITORIALE. E’ costituita, ed operativamente attiva, un’unica équipe territoriale per tutto il territorio corrispondente alle Zone Sociali N. 10,11,12 composta da: ● due Assistenti Sociali dei Comuni che assicurano l'intervento sociale del complessivo percorso adottivo per minimo 12 ore settimanali ciascuno; ● almeno 2 Psicologi dell’USL Umbria N. 2 con competenze psicologiche- cliniche 12 ore settimanali ciascuno; ● un tecnico dei Comuni per ciascuna Xxxx Xxxxxxx 00/00/00, con competenze psico-pedagogiche educative e di gestione di gruppi genitoriali/familiari per massimo 40 ore mensili. Ciascun Ente si impegna a garantire il necessario affiancamento e specifica formazione, per assicurare la continuità del Servizio in caso di sostituzione degli operatori individuati nell’equipe. L’equipe, si può avvalere di esperti dipendenti da altri Servizi degli Enti o collaboratori esterni per particolari problematiche e per garantire il necessario raccordo con quanti sul territorio si occupano di adozioni, in particolare con gli Enti Autorizzati ed il Tribunale per i Minorenni. L’equipe curerà in particolare il raccordo con il Servizio Affidi, secondo quanto previsto dalla legge del 19 ottobre 2015, n. 173 (modifiche alla legge n.184), secondo le modalità di cui all'art. 6 I compiti dell’equipe sono i seguenti: L’équipe ha autonomia tecnica ed operativa, al suo interno definisce metodologie e modalità organizzative condivise, comunque in conformità con il modello organizzativo e metodologico elaborato a livello regionale e tenuto conto delle tracce a tal fine indicate. Individua al suo interno un coordinatore funzionale e gestionale per la programmazione delle attività e per il corretto funzionamento delle stesse; il coordinatore dell'equipe parteciperà al tavolo tecnico regionale.

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  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).