Continuità del servizio Clausole campione

Continuità del servizio. 1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui all’art. 40 del presente atto, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità d’ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Continuità del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, con una presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di prestare con regolarità e continuità il servizio di sterilizzazione, anche in caso di scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990 n. 146, così come confermato dal C.C.N.L., nei limiti del riconoscimento del servizio quale servizio pubblico essenziale “di pubblica utilità”. In caso di impossibilità, dovuta ad un qualsiasi motivo, a garantire il servizio di sterilizzazione presso la centrale individuata come principale per la fornitura, la ditta offerente dovrà descrivere nel progetto tecnico le procedure che intende adottare per garantire la continuità del servizio.
Continuità del servizio. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta né sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. Sono vietate ricusazioni degli utenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriatezza di un inserimento è previsto un confronto sul caso. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
Continuità del servizio. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Anche in tali eventualità, AMPS adotterà accorgimenti atti a ridurre il disagio degli utenti e/o a minimizzare l’impatto sull’ambiente, ricorrendo, se necessario, anche alla realizzazione di interconnessioni di rete e all’impiego di carri bombolari di metano in pressione. In caso di sciopero si procederà alla tutela dei diritti degli utenti secondo le disposizioni vigenti. In ogni caso non potrà essere diminuita la pressione del gas in rete e l’erogazione del servizio. AMPS deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi: reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni; prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla segnalazione; riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione;
Continuità del servizio. L’Impresa si obbliga a svolgere il servizio di cui al presente capitolato senza interruzioni. In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, pena l'applicazione delle penali previste al successivo Articolo 46, fatto salvo il maggior danno nel caso in cui la Stazione Appaltante debba provvedere direttamente al servizio. Qualora, nel corso del contratto, avvengano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante può procedere alla detrazione delle somme corrispondenti ai servizi non svolti dalle relative fatture. In relazione a impedimenti di varia natura che possano influire sulla normale esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante e l’Impresa aggiudicataria concordano di darsene reciproca, immediata e, se possibile, anticipata comunicazione per trovare congiuntamente una soluzione ai problemi che dovessero sorgere.
Continuità del servizio. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all’utenza e nei casi più rilevanti all’Autorità e al CCU regionale e comunque a limitare al minimo il disservizio. Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell’acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.
Continuità del servizio. 1 . ASP è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici. 2 . ASP è comunque tenuta ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l ’ interruzione ovvero a farvi fronte con i l minore disagio per l ’ utenza e la collettività. 3 . ASP è tenuta, per quanto di competenza, in ogni caso di sospensione o interruzione o i rregolare funzionamento del servizio, a dare tempestiva e ottimale informazione all’ utenza, nonché comunicazione all’ Unione, precisandone ragioni e durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell’ utenza e della collettività. 4 . In caso di condizioni avverse conseguenti a gravi eventi metereologici o comunque calamitosi, tali da r ichiedere misure di tutela della cittadinanza, la competenza alla sospensione del servizio r imane in capo al Sindaco del territorio nel quale ha sede la singola struttura; ASP garantisce l ’ attuazione di quanto disposto e, compatibilmente con la situazione generale, si attiva per una tempestiva informazione all’ utenza.
Continuità del servizio. Il Fornitore deve garantire, a sue spese ed ove previsto, la presenza costante del Gruppo preposto alle attività, organizzando opportunamente i periodi di ferie dei singoli componenti e provvedendo alle opportune sostituzioni temporanee con risorse analoghe per livello, profilo, esperienze. In particolare il Responsabile per l’esecuzione del servizio deve essere reperibile continuativamente per tutta la durata di ogni Evento e al di fuori degli eventi in ogni giorno lavorativo almeno tra le 09:00 e le 18:00. Deve essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto/a temporaneo (ad esempio il/la Responsabile della Segreteria Organizzativa) per garantire la piena continuità delle comunicazioni tra Fornitore e Committente. In caso di disservizio e/o interruzione di servizio, in base alla gravità dell’impatto negativo sull’Evento e sulla Committente, si rimanda alla disciplina delle penali previste al successivo paragrafo 10, allo schema di Contratto, per l’eventuale risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Non è possibile determinare in anticipo con certezza i quantitativi effettivi. La distribuzione dell’impegno potrebbe non essere lineare nell’ambito della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui il Fornitore deve assicurare il pieno supporto alla Committente e all’Amministrazione. Per la corretta e completa esecuzione del servizio a regola d’arte, sono richiesti a carico del Fornitore: 1. Presenza operativa e pienamente conforme di tutte le risorse richieste per l’Evento in fase di esecuzione, con i requisiti e le caratteristiche prestazionali richieste, descritte in questo Capitolato e nelle Richieste di Fornitura specifiche, pena l’applicazione di penali di peso variabile a seconda della gravità di impatto sugli esiti dell’evento, descritte al paragrafo 10; 2. Disponibilità delle risorse su tutto il territorio nazionale; 3. Formazione del proprio personale incaricato e erogazione di briefing specifici sui contenuti e dettagli delle attività da svolgere per ogni singolo evento o manifestazione. Durante gli incontri preliminari verranno fornite le informazioni dalla Committente e dall’Amministrazione per elaborare il relativo Piano Dettagliato delle Attività e per procedere a briefing per il personale addetto.
Continuità del servizio. 1. L’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. 2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti dalla volontà dei Comuni di Ravenna e Russi, dell'ASP, della Cooperativa XXX.XX, quest’ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza. La Cooperativa XXX.XX avrà cura di informare tempestivamente l'ASP ed i Comuni di Ravenna e Russi, nonché gli utenti, sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione. 3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dalla volontà dei Comuni di Ravenna e Russi, per esigenze di pubblico interesse, l'ASP si impegna a darne congruo preavviso alla Cooperativa XXX.XX per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. 4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. 5. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero (Legge 146/1990 e ss.mm.ii.), la Cooperativa XXX.XX è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale non dirigenziale del comparto Regioni Autonomie Locali (Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non dirigenziale sottoscritto in data 19 settembre 2002 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con deliberazione n. 02/181del 25 settembre 2002 pubblicato in G.U. 256 del 31 ottobre 2002 e successive modificazioni).
Continuità del servizio. Il servizio di refezione scolastica è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione deve subire interruzioni. In caso di abbandono o sospensione del servizio, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà rivolgersi ad altro appaltatore