Continuità del servizio Clausole campione
Continuità del servizio. La ditta dovrà assicurare in ogni caso i servizi affidati. Il personale assente per riposi, ferie e malattie come pure nei casi di eventuali assenze improvvise deve essere tempestivamente sostituito prima dell’inizio di ciascun turno, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio. In caso di scioperi del personale o di altre cause di forza maggiore (improvvise malattie, etc.), dovrà essere assicurato un servizio di emergenza trattandosi di servizio di pubblica utilità. In caso di avaria delle attrezzature normalmente utilizzate, dovranno essere formalmente comunicate le modalità sostitutive di effettuazione nel rispetto delle norme vigenti. Trattandosi di servizi pubblici la ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi della legge n. 846/90, sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio al fine di evitare interruzioni dell’attività. L’interruzione del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.
Continuità del servizio. 1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui all’art. 40 del presente atto, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità d’ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Continuità del servizio. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’A.ATO2, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. I Gestori si impegnano a dare immediato corso alle denunzie di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo costantemente informata, tramite il Coordinatore, l’A.ATO2.
Continuità del servizio. L’Impresa si obbliga a svolgere il servizio di cui al presente capitolato senza interruzioni. In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio che dovrà essere sempre assicurato, pena l'applicazione delle penali previste al successivo Articolo 46, fatto salvo il maggior danno nel caso in cui la Stazione appaltante fosse costretta a provvedere direttamente al servizio. Qualora, nel corso del contratto, avvengano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Stazione appaltante potrà provvedere a detrarre dalle relative fatture le somme corrispondenti ai servizi non svolti. In ogni caso di forza maggiore che possa influire sulla normale esecuzione del servizio, la Stazione appaltante e l’Impresa aggiudicataria concordano di darsene reciproca, immediata e se possibile anticipata comunicazione per trovare congiuntamente la soluzione ai problemi che dovessero sorgere LOTTO A e B LOTTO A E LOTTO B - CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI
Continuità del servizio. 4.1 Il gestore deve fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Le interruzioni del servizio possono essere imputate solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tali casi devono essere fornite adeguate e tempestive informazioni all’utenza. Il gestore si impegna, qualora ciò si verificasse, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora per i motivi sopra esposti si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 48 ore, il gestore è tenuto ad attivare il servizio sostitutivo di emergenza mediante autobotte, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria.
4.2 Nel caso di interruzioni programmate nell’erogazione dei servizi idrici, la società ha l’obbligo di avvisare gli utenti almeno 24 ore prima. L’avviso dovrà indicare la durata dell’interruzione e il momento del ripristino del servizio.
4.3 In caso di crisi idrica dovuta a scarsità d’acqua e di crisi qualitativa il gestore è tenuto a darne adeguato preavviso all’utenza e deve adottare una delle misure contenute nel Piano di gestione delle interruzioni al servizio approvato dall’EGA. Le misure adottate dovranno essere, altresì, portate a conoscenza dell’utenza con mezzi idonei (sul punto si vedano artt. 64 e 65 della Carta).
4.4 La durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.
4.5 Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.
4.6 Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.
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Continuità del servizio. 1 . ASP è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici.
2 . ASP è comunque tenuta ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l ’ interruzione ovvero a farvi fronte con i l minore disagio per l ’ utenza e la collettività.
3 . ASP è tenuta, per quanto di competenza, in ogni caso di sospensione o interruzione o i rregolare funzionamento del servizio, a dare tempestiva e ottimale informazione all’ utenza, nonché comunicazione all’ Unione, precisandone ragioni e durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell’ utenza e della collettività.
4 . In caso di condizioni avverse conseguenti a gravi eventi metereologici o comunque calamitosi, tali da r ichiedere misure di tutela della cittadinanza, la competenza alla sospensione del servizio r imane in capo al Sindaco del territorio nel quale ha sede la singola struttura; ASP garantisce l ’ attuazione di quanto disposto e, compatibilmente con la situazione generale, si attiva per una tempestiva informazione all’ utenza.
Continuità del servizio. Il Gestore garantisce la continuità dell’erogazione dei servizi al fine di evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora inevitabili esigenze operative dovessero provocare temporanee interruzioni, legate a eventi di forza maggiore, a guasti e a manutenzioni necessarie per la corretta erogazione del servizio, il Gestore si impegna ad adottare ogni provvedimento per contenere quanto più possibile i disagi arrecati agli Utenti, ricorrendo, eventualmente, anche a servizi sostitutivi di emergenza.
Continuità del servizio. Il servizio di refezione scolastica è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione deve subire interruzioni. In caso di abbandono o sospensione del servizio, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà rivolgersi ad altro appaltatore
Continuità del servizio. L’erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall’Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell’autorità.
Continuità del servizio. La ditta appaltatrice si impegna, nell’ipotesi di impossibilità ad erogare il servizio per sciopero del proprio personale dipendente o altra causa non imputabile alla ditta stessa, di darne comunicazione all’Amministrazione comunale con preavviso scritto di almeno 36 ore. In difetto di ciò e/o in caso di mancato servizio per cause imputabili alla ditta, la medesima corrisponderà al Comune l’ammontare del costo di un singolo pasto moltiplicato per il numero delle presenze dell’ultimo giorno in cui è stato erogato il servizio, in rapporto al numero dei giorni di sospensione del servizio stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno effettivamente subito.