Livello regionale Clausole campione

Livello regionale. Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più aziende di una stessa regione, le Segreterie territorialmente competenti delle ▇▇.▇▇. firmatarie, congiuntamente o singolarmente, chiederanno l'attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’EPAR attiverà il competente CIS-N per il tentativo di risoluzione della vertenza. Dopo dieci giorni lavorativi, quale che sia l’esito del confronto, le Parti saranno libere di agire secondo interesse. Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra e Parti si asterranno da ogni azione diretta.
Livello regionale. Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazione dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.
Livello regionale. Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale; - assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ; - verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; - assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa l’ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.
Livello regionale. La consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti l’introduzione di innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi di intervento ambientale di sicurezza del lavoro, processi significativi di riorganizzazione, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale, piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo. In relazione a quanto precede l’Azienda darà preventiva comunicazione alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto all’art. 5, 3^ comma, cui farà seguito - a richiesta della delegazione medesima da avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un incontro per l’esame dei progetti esecutivi. La Delegazione Sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Livello regionale. Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incon- treranno in particolare per: analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con parti- colare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupaziona- le; assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Ammini- strazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l’applicazione del presente Contratto Col- lettivo Nazionale di Lavoro; verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative Regionali; assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professiona- le, compresa l’ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.
Livello regionale. 1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Coo- perative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sin- dacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associa- te, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazio- nali e sulla struttura dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione. Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione. Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamen- te più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità. 2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospetti- va riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo. 3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente. 4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la di- mensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL. 5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commer- ciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legisla- zione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con rife- rimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi proce...
Livello regionale. Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale. Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente bilaterale regionale COOP-FORM.
Livello regionale. Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui alla precedente lettera A) l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 8, una informativa sugli argomenti appresso specificati con riferimento al personale destinatario del presente CCNL, di cui al territorio interessato. - andamento economico e produttivo con riguardo anche ai più significativi indicatori di bilancio ad alle prospettive di sviluppo; - situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riguardo all'occupazione giovanile, a quella femminile, ai contratti formazione e lavoro, ai contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato; - pari opportunità; - qualità del servizio, rapporto con la clientela e produttività; - dinamica della produttività e del costo del lavoro; - linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento; - distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di ▇▇▇▇▇ nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Doveri dell'apprendista L’apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

  • Doveri del personale Il dipendente deve prestare l’attività lavorativa con impegno e responsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a princìpi di disciplina, dignità e moralità. In particolare, il lavoratore deve: a) osservare con diligenza le norme di legge, le norme del presente Contratto e le disposizioni impartite dall’Azienda, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e di ambiente sui luoghi di lavoro; b) informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio o incidente o guasto che accada durante lo svolgimento dell’attività lavorativa; c) rispettare l’orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l’orario di servizio; non dare luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro; d) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli; eseguire il lavoro con diligenza e prudenza relative alla propria posizione in Azienda; non trarre profitto, con danno dell’Azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d’ufficio e non svolgere attività contraria agli interessi dell’Azienda medesima o comunque in concorrenza con la stessa. È fatto espresso divieto di ricevere compensi o regali sotto qualsiasi forma per l’attività svolta; e) espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre decoroso, corretto ed educato, che concorra al buon nome e alla reputazione dell’Azienda; usare sempre rispetto, riguardo ed ogni doverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti, venendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi tenuto presente i loro diritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia; adottare una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede nei confronti dell’Azienda, dei superiori, di altri lavoratori, di allievi o di terzi; non adottare comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona; non porre in essere molestie e/o molestie sessuali con comportamenti espressi in forma fisica, verbale o non verbale, o in forma scritta che violino o possano violare l’integrità e/o la dignità della persona; non porre in essere f) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia od infortunio, attendere ad attività, anche lavorative, che possano ritardare il recupero psico-fisico; g) avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e degli strumenti a lui affidati; mostrare diligenza nell’utilizzo dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio; non recare danno o procurare guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’Azienda per negligenza; non danneggiare i beni, gli oggetti, le opere con cui venga in contatto in ragione del proprio ufficio o servizio; non utilizzare impropriamente gli strumenti, anche informatici e tecnologici, messi a disposizione dall’Azienda; h) non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all’Azienda in locali e luoghi non aperti al pubblico; i) ▇▇▇▇▇▇▇si dal partecipare all’adozione di provvedimenti dell’Azienda in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri; j) comunicare immediatamente all’Azienda ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia; k) partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottoporsi ai controlli sanitari previsti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque disposti dal medico competente; prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati: