Equo indennizzo. 1. L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni. La domanda di equo indennizzo può essere proposta anche dagli eredi dell’impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.
2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia stata ritenuta dagli organi sanitari equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per l’invalidità derivanti da parkinsonismo.
3. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell’equo indennizzo, l’Azienda trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di Roma valuta se l’infermità o la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge. Nel caso in cui il parere del Comitato sia difforme, anche in parte, da quanto determinato dall’Azienda, ne sono specificati i motivi: Il parere firmato viene trasmesso con tutti gli atti all’Amministrazione competente e non è vincolante ai fini della decisione finale. L’Azienda è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene. L’Azienda si pronuncia sulla concessione dell’equo indennizzo con provvedimento espresso dell’Azienda, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
4. L'equo indennizzo è concesso dall’Azienda, in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità alla tabella annessa al D.P.R. n.394/1994.
5. L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del ...
Equo indennizzo. Le nuove misure del trattamento economico risultanti dal presente accordo hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica conseguente ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. In materia di equo indennizzo viene estesa la vigente normativa concernente gli impiegati civili dello Stato, mediante l'apposito strumento regolamentare che la Giunta regionale promuove in attuazione dell'articolo 7, ultimo comma, della L. R. 25 giugno 1984, n.33.
Equo indennizzo. Al personale di cui all’articolo 1 si applica la disciplina sull’e- quo indennizzo prevista all’allegato 5 al presente contratto.
Equo indennizzo. Al personale dipendente si applica la disciplina e competono i benefici previsti per l'equo indennizzo di cui all'art.68 del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 ed al relativo regolamento, approvato con il D.P.R.3 maggio 1957, n.686. Dalla disciplina di cui al precedente comma è escluso il personale obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del D.P.R.30 giugno 1965, n.1124.
Equo indennizzo. 1. Dopo il comma 18 dell’art. 61 (Equo indennizzo) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente comma:
a) per la liquidazione dell’equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all’art. 84, comma 1, lett. a) (del CCPL 1998/2001), corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
b) l’Azienda ha diritto di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall’Azienda;
c) nel caso che per effetto di tali assicurazioni, l’indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato.”
Equo indennizzo. (1) L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.
(2) L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Equo indennizzo. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la di- sciplina sull'equo indennizzo prevista all’allegato 5 al presente contratto.
Equo indennizzo. L'equo indennizzo previsto dall’articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modi- ficato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 feb- braio 1972, n. 4, è concesso al/la dipendente che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibi- le ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) an- nesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.
Equo indennizzo. (art. 55 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003)
Equo indennizzo. 1. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell’equo inden- nizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolu menti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimen- to di anzianità.
2. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della di- pendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di ag- gravamento sopravvenuto della menomazio- ne ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 di- cembre 1994, n. 724.
3. Nei casi di cui all’articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privile- giate ordinarie si esprime anche sulla clas- sificazione delle infermità o lesioni accerta- te. Si applica l’articolo 178, secondo com- ma, del medesimo testo unico.
4. Il disposto dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.