Equo indennizzo Clausole campione
Equo indennizzo. 1. L’equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni.
2. L’infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia stata ritenuta dagli organi sanitari equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
3. L’equo indennizzo è concesso dall’Amministrazione, in base alle categorie di menomazione dell’integrità fisica ed in conformità alla tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed è determinato secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.
4. L’indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
5. Agli effetti del comma 4, l’età alla quale si deve fare riferimento è quella che il dipendente aveva al sorgere dell’evento dannoso.
6. L’equo indennizzo è ridotto alla metà se il dipendente ha conseguito anche la pensione privilegiata.
7. Va altresì dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della propria Amministrazione o di altri enti e quanto conseguito, per la stessa causa, a titolo di rendita per l’invalidità permanente da parte dell’I.N.A.I.L..
8. Nel caso in cui l’indennizzato ottenga successivamente e per la stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidatogli sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione d’importo pari ad un decimo dell’ammontare di questa, da operarsi, su richiesta dell’Amministrazione, da parte dell’INPDAP.
9. Per ottenere l’equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda all’Amministrazione entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio, oppure entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di lavoro.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
11. La domanda può essere proposta nei termini previsti dal comma 9 anche dagli eredi del dipendente...
Equo indennizzo. Le nuove misure del trattamento economico risultanti dal presente accordo hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica conseguente ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. In materia di equo indennizzo viene estesa la vigente normativa concernente gli impiegati civili dello Stato, mediante l'apposito strumento regolamentare che la Giunta regionale promuove in attuazione dell'articolo 7, ultimo comma, della L. R. 25 giugno 1984, n.33.
Equo indennizzo. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la di- sciplina sull'equo indennizzo prevista all’allegato 5 al presente contratto.
Equo indennizzo. 1. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell’equo inden- nizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolu menti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimen- to di anzianità.
2. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della di- pendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di ag- gravamento sopravvenuto della menomazio- ne ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 di- cembre 1994, n. 724.
3. Nei casi di cui all’articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privile- giate ordinarie si esprime anche sulla clas- sificazione delle infermità o lesioni accerta- te. Si applica l’articolo 178, secondo com- ma, del medesimo testo unico.
4. Il disposto dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
Equo indennizzo. L'equo indennizzo previsto dall’articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modi- ficato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 feb- braio 1972, n. 4, è concesso al/la dipendente che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibi- le ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) an- nesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.
Equo indennizzo. 1. Dopo il comma 18 dell’art. 61 (Equo indennizzo) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente comma:
a) per la liquidazione dell’equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all’art. 84, comma 1, lett. a) (del CCPL 1998/2001), corrispondente alla posizione di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
b) l’Azienda ha diritto di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall’Azienda;
c) nel caso che per effetto di tali assicurazioni, l’indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato.”
Equo indennizzo. (art. 55 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇▇ di data 20.10.2003)
Equo indennizzo. Al personale di cui all’articolo 1 si applica la disciplina sull’e- quo indennizzo prevista all’allegato 5 al presente contratto.
Equo indennizzo. (1) L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.
(2) L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Equo indennizzo. Al personale dipendente si applica la disciplina e competono i benefici previsti per l'equo indennizzo di cui all'art.68 del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 ed al relativo regolamento, approvato con il D.P.R.3 maggio 1957, n.686. Dalla disciplina di cui al precedente comma è escluso il personale obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del D.P.R.30 giugno 1965, n.1124.
