Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche: a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma; b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico; c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa; e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80; g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche; i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati; j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli. l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività; m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovuto. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti Tari, Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti alla TARI al tributo i locali e le aree oveche non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A destinati, come a titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili, macchinari mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
b) le superfici degli impianti sportivi riservatadestinate al solo esercizio di attività sportiva, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblicosimili;
c) le i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciaturatermiche, cabine elettriche, vani ascensorecelle frigorifere, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento essicazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa;
e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
kf) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.;
lg) per gli immobili impianti di stretta pertinenza distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio lavaggio
1 Comma specifico per i Comuni che differenziano le tariffe dei diversi locali di ricovero delle attrezzature un unico compendio in base alla loro effettiva destinazione d’uso (es. abitazione e delle derrategarage; locali produttivi, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica uffici e magazzini). degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
m) automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione all’uscita dei locali adibiti ad ufficio veicoli dall’area di cantiere, mense, spogliatoi servizio e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovutodal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal da tributo ai sensi del presente articolo sarà verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa infedele dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti alla TARI al tributo i locali e le aree oveche non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A destinati, come a titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili, macchinari mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
b) le superfici degli impianti sportivi riservatadestinate al solo esercizio di attività sportiva, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblicosimili;
c) le i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciaturatermiche, cabine elettriche, vani ascensorecelle frigorifere, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento essicazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa;
e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
kf) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
mh) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì eccezione delle superfici ove aree scoperte operative che invece sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovutotassate.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal da tributo ai sensi del presente articolo sarà verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa infedele dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale (i.u.c.)
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti alla TARI al tributo i locali e le aree oveche non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A destinati, come a titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
a) a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettilidi suppellettili , macchinari e non utilizzate come deposito di materiali in genere, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
b) b. le superfici degli impianti sportivi riservatadestinate al solo esercizio di attività sportiva, coperti e scoperti, quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di norma ai soli praticantipiscine e simili, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro ristoro, palestre, e comunque ogni area destinata al pubblicosimili;
c) le c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciaturatermiche, cabine elettriche, vani ascensorecelle frigorifere, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento essicazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, centrali idroelettriche e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
d) d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovverolavori, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessasalvo prova contraria;
e) i solai ed i sottotettie. fabbricati non agibili e non abitabili, anche se portantipurché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000, non adattabili ad altro uson. 445, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichicon allegata idonea documentazione e accertabile dall’Ufficio Tecnico Comunale;
f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
g) f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatastati come tali e limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose
g. gli immobili con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;
h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
j) h. le aree impraticabili o intercluse alla presenza umana da stabile recinzione;
k) i. le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le zone di transito e di manovra degli autoveicoli all’interno di impianti, di ditte, di magazzini anche all’aperto, le zone adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
j. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati k. Le serre a terra e le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo selvicoltura e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovutoallevamento.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal da tributo ai sensi del presente articolo sarà verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa infedele dichiarazione.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti alla TARI al tributo i locali e le aree oveche non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A destinati, come a titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili, macchinari mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
b) le superfici degli impianti sportivi riservatadestinate al solo esercizio di attività sportiva, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblicosimili;
c) le i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciaturatermiche, cabine elettriche, vani ascensorecelle frigorifere, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento essicazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati il soggetto passivo, ai fini dell’esclusione dal tributo, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell’intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, qualora si tratti in caso di immobili adibiti a civile abitazioneinterventi inerenti l’abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L’esclusione opera per il periodo di obiettiva non risulti utilizzabilità e comunque non oltre l’anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che vi siano persone il 31 gennaio dell’anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell’intervento e contenente l’indicazione dell’ulteriore periodo di esecuzione dell’intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque residenti anagraficamente nell’unità stessanon oltre l’anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali;
e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
kf) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
mg) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione all’uscita dei locali adibiti ad ufficio veicoli dall’area di cantiere, mense, spogliatoi servizio e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovutodal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà articolo, lo stesso verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa infedele dichiarazione.
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