Common use of Esecuzione degli ordini Clause in Contracts

Esecuzione degli ordini. 27.1 L’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo ivi indicato. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all’emittente o all’offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità a quanto previsto nelle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitore. 27.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’Investitore. 27.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, dandone immediata comunicazione all’Investitore. 27.4 La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività. 27.5 Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte. 27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni aggiornate sull’investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l’eventuale diversa allocazione dell’investimento stesso.

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Samples: Fascicolo Informativo, Fascicolo Informativo

Esecuzione degli ordini. 27.1 L’esecuzione degli 1. Gli ordini relativi a operazioni singole, periodiche o continuative devo- no essere impartiti dall’Investitore avviene dal Correntista per iscritto e presentati all’Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente ovvero altro Ufficio, ove consentito, per determinate operazioni indicate nei termini FI e DDS. Il Corren- tista può impartire gli ordini attraverso BPIOL, ove attivato, secondo quanto previsto dalle specifiche condizioni contrattuali che regolano tale servizio e secondo quanto indicato nei FI e DDS vigenti con le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo i limiti ivi indicatoriportati. 2. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all’emittente o all’offerente secondo Salvo quanto diversamente previsto in altre clausole delle presenti con- dizioni contrattuali, Poste Italiane eseguirà le disposizioni impartitele de- terminando le modalità di esecuzione in relazione alla loro natura e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezionealle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione seguendo, compatibilmente con la natura degli ordini stessi ciò, l’ordine temporale della loro ricezione. 3. Poste Italiane e con le modalità il Correntista convengono di funzionamento dare priorità ai prelievi e pagamenti a mezzo carta di debito o di altra disposizione di addebito del mercato di esecuzione ed Correntista, effettuati in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, rispetto al pagamento degli assegni. Pertanto, qualora per effetto di detti prelievi e pagamenti le disponibilità in conto fossero divenute insuffi- cienti, Poste Italiane non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quanto previsto nelle strategie di esecuzione quella del prelievo o pagamento e trasmissione ancorché del prelievo o pagamento stesso Poste Italiane abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli ordini di cui al Fascicolo Informativoas- segni stessi, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitoreprima dell’addebito in conto. 27.2 La Banca 4. In relazione agli incarichi assunti, Poste Italiane oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 c.c. è tenutacomunque autorizzata, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore ai sensi e non appena venga per gli effetti dell’art. 1717 c.c., a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’Investitorefarsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente bancario e non. 27.3 5. È in facoltà della Bancadi Poste Italiane assumere o meno specifici incarichi del Cor- rentista, in presenza di dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione dell’even- tuale rifiuto, qualora ricorra un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, dandone immediata comunicazione all’Investitorein un termine congruo in relazione alla tipologia dell’incarico. 27.4 6. Salvo non sia diversamente previsto, il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’incarico conferito a Poste Italiane finché l’incari- co stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. 7. La Banca disciplina dettata dai precedenti commi di questo articolo non sarà responsabile della mancata esecuzione trova ap- plicazione per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel pre- cedente art. 4,comma 1. Per gli ordini relativi alle operazioni di pagamento indicate nel precedente art. 4, comma 1 relativamente al rifiuto e alla revoca degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili ostessi, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento si applica la disciplina del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operativitàContratto Quadro. 27.5 Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte. 27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni aggiornate sull’investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l’eventuale diversa allocazione dell’investimento stesso.

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Samples: Condizioni Contrattuali Conto Corrente

Esecuzione degli ordini. 27.1 6.1 L’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed previste dalla documentazione d’offerta relativa agli strumenti finanziari collocati, al prezzo ivi indicato. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all’emittente o all’offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità conformemente a quanto previsto nelle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui al Fascicolo Informativoindicato nell’articolo 4, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitorecomma 4.4. 27.2 6.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad a informarne prontamente l’Investitore. 27.3 6.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, dandone immediata comunicazione all’Investitoreinformandone prontamente l’Investitore. 27.4 6.4 La Banca si astiene dall’effettuare le operazioni se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non adeguato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio nonché con riferimento alla sua situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e ai suoi obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio), dandone comunicazione immediata all’Investitore stesso. Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca si avvale delle informazioni fornite dall’Investitore attraverso la compilazione di un apposito questionario (di seguito, “Questionario MIFID”). L’Investitore prende atto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo migliore interesse e che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dallo stesso, e si assume, conseguentemente, ogni responsabilità in merito alla relativa completezza, coerenza e veridicità. Inoltre, è onere dell’Investitore informare la Banca di ogni variazione delle informazioni rese così da consentire il mantenimento di un quadro di informazioni aggiornate. Ai fini di cui al presente comma, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il cointestatario al quale è stato attribuito il profilo di rischio più basso, tenuto conto del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento di tutti i cointestatari. Nel caso in cui l’incarico sia conferito da una persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta con riferimento alle informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti rilasciate dal soggetto appositamente indicato nel Questionario MIFID (legale rappresentante oppure, ove consentito dai sistemi in uso presso la Banca, delegato o procuratore). La Banca si astiene dall’eseguire le operazioni ritenute non adeguate. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare i servizi oggetto del presente contratto. Restano fermi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1727 cod. civ. e il diritto di recesso della Banca. 6.5 Fermo restando quanto previsto nel comma 6.4, qualora gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati siano impartiti dall’Investitore sulla base di corrispondenti raccomandazioni prestate dalla Banca nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, l’adeguatezza delle operazioni è valutata dalla Banca secondo quanto previsto con riguardo alle raccomandazioni nelle norme contrattuali relative a quest’ultimo servizio. 6.6 La Banca non sarà è responsabile della per la mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad a operare derivante da cause ad a essa non imputabili imputabili, o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, inclusi senza limitazione alcuna, alcuna ritardi o cadute di linea del sistema dei sistemi o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali questi casi la Banca informerà informa immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente nel frattempo revocati, procederà procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operativitàdella normale operatività. 27.5 Per 6.7 L’esecuzione degli ordini di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari impartiti dall’Investitore è subordinata alla costituzione dei vincoli di garanzia eventualmente richiesti dalla Banca, secondo quanto concerne il collocamento di quote volta in volta previsto dalla Normativa di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerteRiferimento. 27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni aggiornate sull’investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l’eventuale diversa allocazione dell’investimento stesso.

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Samples: Informative Document on Investment Services and Activities