Rendiconto Clausole campione
Rendiconto. Il Gestore è obbligato a tenere una contabilità separata per la gestione dell’impianto e a trasmettere annualmente al Comune:
a) rendiconto dettagliato della gestione dell’impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall’utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro) o dalle relative sub concessioni di cui agli art. 13 e 14.
b) una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l’impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore. I documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante.
Rendiconto. 1. Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, il Concessionario di Gestione ha l’obbligo di trasmettere al Comune di Venezia una relazione dettagliata dell’anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati: - iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate - attività svolte in ambito sociale (report utenti ecc. - Progetto Socio-Sportivo); - bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere anche:
a. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
b. interventi effettuati.
2. Il rendiconto e relativa relazione, firmati dal legale rappresentante, dovranno essere redatti sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
Rendiconto. 1. Alla fine di ogni trimestre solare la Banca invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il “Rendiconto”). Il Rendi- conto è redatto ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) e contiene le informazioni ivi previste: - il nome dell’intermediario; - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio; - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto; - l’importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l’intermediario e il Cliente; - l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all’art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.
2. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto di cui al presente comma con cadenza mensile.
3. Qualora la Linea di Gestione sia caratterizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendiconto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente alla fine di ogni mese solare e sarà riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo stesso.
4. Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca, al Cliente verrà in...
Rendiconto. La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato: - elencazione dei sinistri Denunciati; - Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso; - sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; - sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
Rendiconto. Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune:
1. rendiconto di gestione dell’impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l’impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall’utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto o dalle relative sub concessioni di cui all’art. 13 e 14;
2. una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.
Rendiconto. Per ogni anno finanziario, entro il giorno 15 luglio di ogni anno, il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere al Comune di Lucca una relazione dettagliata, dell’attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati:
a) numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e ore loro riservate;
b) ore di utilizzo da parte del Concessionario;
c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
d) bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto, apporti derivati dai servizi di supporto, rilevanti interventi di manutenzione.
Rendiconto. Al più tardi a fine gennaio la SSR presenta all’UFCOM il preventivo per l’anno in corso e il piano finanziario corrispondente. Gli indicatori di prestazione convenuti di comune accordo completano le previsioni finanziarie. Al più tardi a fine maggio la SSR presenta all’UFCOM il consuntivo dell’anno precedente (compresa una motivazione sulle variazioni rispetto al preventivo) e un rapporto annuale contenente informazioni su: – il raggiungimento degli obiettivi secondo i numeri 1 e 4.1–4.3 del presente accordo; – le importanti decisioni degli organi di 3Sat; – gli sviluppi dell’impresa 3Sat; – l’evoluzione degli indicatori di prestazione.
Rendiconto. Per tutta la durata della garanzia prestata, Cooperfidi Italia soc. coop. invierà al CLIENTE una comunicazione analitica, almeno annuale, che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del CLIENTE, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che: a) in qualsiasi momento del rapporto il CLIENTE possa ottenere gratuitamente da Cooperfidi Italia xxx.xxxx. copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore o b) il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Rimane salvo il diritto del CLIENTE ad ottenere, a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell’operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da Cooperfidi Italia negli ultimi dieci anni a favore del CLIENTE stesso. Le spese per ottenere copie della documentazione sono le seguenti: 1 euro per pagina / massimo 100 euro. Alla scadenza della garanzia prestata da Cooperfidi Italia soc. coop. il CLIENTE riceverà formale comunicazione di avvenuta estinzione della garanzia.
Rendiconto. Il Commissionario dovrà presentare mensilmente il rendiconto della propria attività, con particolare riferimento all’andamento delle vendite, alla suddivisione dei prodotti venduti e a quant’altro necessario e richiesto a tal fine dalla Committente.
Rendiconto. 1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 15 comma 1 - lett. a) entro il termine di due mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell’attività e/o iniziativa, o di conclusione dell’ordinaria gestione.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l’ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.