Esito dei controlli Clausole campione

Esito dei controlli. In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall’organo verificatore, l’importo tariffato non sarà riconosciuto.
Esito dei controlli. Quando il controllo porti ad una variazione di codifica condivisa e ad una conseguente riattribuzione del caso a diverso DRG, il ricovero sarà ritariffato. Per i ricoveri individuati concordemente come inappropriati relativamente al setting di erogazione, la rivalorizzazione sarà determinata dall’applicazione delle tariffe vigenti per il regime ritenuto appropriato: a. se ambulatoriale, si applicheranno le tariffe delle prestazioni specialistiche documentate in cartella clinica ove congrue, pertinenti e adattabili come patologia di competenza al caso trattato; b. se day hospital o day surgery si applicherà la corrispondente tariffa pari alle giornate ritenute appropriate. In caso di carenze relative alla corretta tenuta della cartella clinica (ad es. assenza di documenti, la presenza dei quali sia richiesta ufficialmente o concordata tra le parti, incompleta compilazione degli stessi o di sezioni della cartella clinica, non conformità rispetto alla norma), l’Azienda USL ne darà comunicazione alla struttura, che provvederà nel minor tempo possibile all’adeguamento rispetto alle indicazioni fornite. Qualora le carenze dovessero perdurare e mantenersi sistemiche, dopo la seconda segnalazione specifica, dal successivo controllo utile si provvederà ad abbattimento del 10% dell’importo del ricovero.
Esito dei controlli. 1. L’accertamento di dichiarazioni false rese nell’atto notorio, oltre alle conseguenze penali previste per legge, obbliga la struttura alla restituzione integrale delle somme complessivamente erogate da parte dell’Amministrazione Regionale, maggiorate degli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di pagamento fino alla data di effettiva restituzione. 2. L’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Addendum e/o di irregolarità nella documentazione prodotta e/o la mancata collaborazione nell’attività di controllo di cui al precedente art. 4, diversa da quanto previsto al comma 1, laddove non sanabile e/o non sia intervenuta regolarizzazione entro 5 giorni dalla segnalazione, comporterà la facoltà per l’Amministrazione Regionale di richiedere la restituzione parziale delle somme pagate, nella misura pari al 10% dell’importo complessivo erogato alla struttura, ai sensi dell’articolo 1 di cui al presente accordo. Anche in tal caso, verranno applicati gli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di pagamento fino alla data di effettiva restituzione. 3. Nel caso di mancata restituzione totale o parziale delle somme entro 30 gg dalla richiesta, in ragione di quanto sopra previsto, si procederà al recupero delle stesse sulle prime fatture utili emesse, a qualsiasi titolo, dalla struttura. 4. Resta inteso che, in caso di compilazioni parziali relative a dati essenziali per l’identificazione della posizione del dipendente, non si procederà al pagamento degli oneri incrementali di cui al presente Addendum.
Esito dei controlli. 1. L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Addendum, delle indicazioni e raccomandazioni nazionali e regionali in materia e/o la mancata collaborazione nell’attività di controllo di cui al precedente art. 8, comporta la restituzione parziale delle somme erogate dall’Azienda sanitaria, a titolo di penale, nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo erogato alla struttura, fermo il rigoroso rispetto delle priorità vaccinali di cui al superiore articolo 5, comma 2, la violazione del quale determina la risoluzione di diritto dell’accordo, con ogni connessa conseguente ulteriore responsabilità. 2. Nel caso di mancata restituzione totale o parziale delle somme di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta, verranno applicati gli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data della richiesta fino all’effettiva restituzione; in tal caso, si procederà al recupero dell’importo sulle prime fatture utili emesse, in ambito sanitario, dalla struttura anche ad altro titolo.
Esito dei controlli. Dette R1, R2, R3 le tre resistenze di prelievo, ordinate per valori crescenti, ed Rm la loro media, il controllo sarà ritenuto positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risulteranno verificate entrambe le seguenti diseguaglianze: Rm ≥ Rck + 3,5 N/mm2 (Rm ≥ Rck + 35 kgf/cm2) R1 ≥ Rck - 3,5 N/mm2 (R1 ≥ Rck - 35 kgf/cm2)
Esito dei controlli. In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), si provvederà ad abbattimento del 10% dell’importo tariffato.

Related to Esito dei controlli

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.