Risoluzione di diritto. Il presente accordo si risolve di diritto con effetto immediato nei seguenti casi:
a) Inosservanza da parte dell'abbonato delle regole di comportamento normalmente adottate nei servizi telematici o delle disposizioni tecniche o di comportamento comunicate dal Provider stesso nella propria carta dei servizi ove disponibile;
b) Violazione di legge commessa tramite i servizi offerti dal Provider;
c) Abuso dei servizi offerti dal Provider quali, a mero titolo esemplificativo: spam (invio di messaggi non sollecitati ad un gruppo indeterminato di soggetti), mail bombing (intasamento delle caselle di posta altrui), cessione del proprio account principale a terzi, cessione a terzi, e a qualsiasi titolo, anche di uno solo dei servizi oggetto di questa proposta contrattuale ove non consentito. Il presente accordo si risolve di diritto ,è facoltà del Provider risolvere il presente accordo previa comunicazione nel seguente caso:
a) Mancato o ritardato pagamento dell'abbonamento o di quanto dovuto per altre cause; Il Provider comunicherà la risoluzione dell'accordo mediante lettera raccomandata a.r. o PT-Postel o email e darà immediatamente corso alla risoluzione contrattuale.
Risoluzione di diritto. La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).
Risoluzione di diritto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:
Risoluzione di diritto. 1. L’Ente potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto integranti, per l’Ente, altrettante ipotesi di grave errore nell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06:
a) la riduzione del numero degli sportelli di oltre il 20% rispetto a quelli indicati dall’aggiudicatario nell’offerta o del numero minimo di sportelli indicati nel presente Capitolato;
b) la violazione delle disposizioni previste dall’ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio dei servizi di tesoreria;
c) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza previsti dal presente Capitolato;
d) mancata osservanza delle disposizioni del presente Capitolato in ordine al divieto di cessione del contratto e di subappalto;
e) mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili alla Regione;
f) mancato rispetto, in modo reiterato, delle condizioni di valuta stabilite nel presente Capitolato, per cause non imputabili alla Regione;
g) mancato rispetto, in modo grave e reiterato, di quanto previsto nel presente Capitolato in materia di gestione informatizzata del servizio di tesoreria;
h) La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l’insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l’interruzione ingiustificata del medesimo;
2. La Regione avrà altresì diritto di risolvere il rapporto di tesoreria ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di accertamento del venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del d. lgs. N.163/2006.
3. La Regione, pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il rapporto di tesoreria tramite invio di raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi che precedono, la risoluzione comporta l’incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni, e fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.
Risoluzione di diritto. 1. L’Ente potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto integranti, per l’Ente, altrettante ipotesi di grave errore nell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06:
a. la riduzione del numero degli sportelli di oltre il 20% rispetto a quelli indicati dal tesoriere nell’offerta tecnica o del numero minimo di sportelli indicati nel presente Capitolato;
b. la violazione delle disposizioni previste dall’ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio dei servizi di tesoreria;
c. mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza previsti dal presente Capitolato;
d. mancata osservanza delle disposizioni del presente Capitolato in ordine al divieto di cessione del contratto e di subappalto;
e. La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l’insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l’interruzione ingiustificata del medesimo.
2. La Regione avrà altresì diritto di risolvere il rapporto di tesoreria ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di accertamento del venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del d. lgs. n.163/2006.
3. La Regione, pertanto, al verificarsi di una delle su indicate circostanze, avrà diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il rapporto di tesoreria tramite invio di raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi che precedono, la risoluzione comporta l’incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni, e fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.
Risoluzione di diritto. L’AMTAB S.p.A. può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Risoluzione di diritto. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, la Provincia avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.
Risoluzione di diritto. Premesso che è comunque buona norma rispettare le regole di comportamento normalmente adottate nei servizi telematici, note come “Netiquette”, facilmente reperibili in Rete, il presente accordo si risolve di diritto con effetto immediato nei seguenti casi:
a) invio di comunicazioni anche commerciali non sollecitate (“SPAM”) e/o contrarie alla legge;
b) violazione di legge accertata con sentenza passata in giudicato commessa tramite i servizi offerti dal Provider;
c) abuso dei servizi offerti dal Provider quali, a mero titolo esemplificativo: spam (invio di messaggi non sollecitati ad un gruppo indeterminato di soggetti), mail bombing (intasamento delle caselle di posta altrui), cessione del proprio account principale a terzi, cessione a terzi, e a qualsiasi titolo, anche di uno solo dei servizi oggetto di questa proposta contrattuale ove non consentito;
d) utilizzazione illecita del nome a dominio o di registrazione senza titolo dello stesso corrispondente a generalità di persone, marchi registrati, parole offensive;
e) utilizzo del servizio a scopo di lucro, PROFITTO e/o in attività espressamente escluse nell’art. 1 (Definizioni). Il presente accordo, inoltre, si risolve di diritto nel caso di mancato o ritardato pagamento dell’abbonamento o di quanto dovuto per altre cause; il Provider comunicherà la risoluzione dell’accordo mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma. A propria insindacabile discrezione, a fronte del mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto dal Cliente, il Provider potrà sospendere cautelativamente il servizio e riattivarlo a seguito dell’avvenuto pagamento senza per questo pregiudicare la possibilità, in caso di morosità o ritardo perduranti di risolvere di diritto il contratto.
Risoluzione di diritto. 9.1 Il contratto si considererà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle ipotesi in cui: (i) l’Acquirente sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge; (ii) sussiste un ritardo nei pagamenti superiore a 15 giorni sulla fattura anche se la Merce fosse oggetto di contestazioni; (iii) in ogni altra ipotesi richiamata espressamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle presenti CGC.
9.2 Al verificarsi di una delle condizioni legittimanti la risoluzione di diritto la parte nel cui interesse la condizione è prevista potrà dichiarare all’altra di avvalersi della presente clausola risolutiva con le forme qui convenute e il contratto si considererà risolto alla ricezione dell’altra parte della suddetta dichiarazione.
Risoluzione di diritto. Il Venditore potrà risolvere di diritto, e dunque senza alcun ricorso all’autorità giudiziaria, ma unicamente mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC al Compratore, il contratto di vendita (a) nel caso in cui il Compratore non adempia ai Pagamenti nei termini concordati; (b) in caso di qualsiasi violazione essenziale di una delle clausole previste in queste CGV, restando inteso che una violazione degli obblighi contrattuali diverse da quelle di cui al punto a) può essere considerata come essenziale se, a seguito di richiesta scritta di adempiere a tale obbligazione, il Compratore non vi provveda entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.