Estensione della garanzia. 1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il loro intero valore e con le relative pertinenze l’esposizione della Controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all’erogazione dei finanziamenti.
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