Common use of Estensione territoriale – Carta verde Clause in Contracts

Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Coper- tura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima del- la scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato Principato di Monaco Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie coperture previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901l'art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresadistruggerla: l’Impresa l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato Princi- pato di Monaco Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura assicurativa assicura- tiva vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Car- ta Verde. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie Coperture previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno gior- no dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque comun- que prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato obbliga- to a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della NorvegiaNorve- gia, del Prin- cipato Principato di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie Coperture previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque comun- que prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato obbliga- to a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione EuropeaEu- ropea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato Principato di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale certifica- to internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta VerdeVer- de. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie Coperture previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa l’Im- presa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo quindicesi- mo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque comun- que prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato obbliga- to a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato Principa- to di Monaco Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta L’Im- presa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, a rilasciare il Certificato Internazionale In- ternazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti concer- nenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata imme- diata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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Estensione territoriale – Carta verde. La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché non- ché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Prin- cipato Principato di Monaco Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì al- tresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato inter- nazionale internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta provve- derà, a semplice richiesta del Contraente, a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La Coper- tura Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni con- dizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione l’assicurazio- ne obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste in Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso perio- do periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo quindi- cesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima del- la della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata imme- diata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

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