Estinzione anticipata del Mutuo e portabilità del Mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata del Mutuo e portabilità del Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, salvo il caso in cui l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento, la Compagnia provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Contraente comunicherà alla Compagnia l’avvenuta estinzione del Mutuo indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Aderente/Assicurato. Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:   N  K  1 1 J /12N  K    N  K  R  P  1 H  Dove : 1 1 J /12 N   P  H  R Importo da rimborsare P Premio pagato al netto delle imposte e degli eventuali diritti H % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi K Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi J Tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:  del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;  dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In tal caso la Compagnia tratterrà Euro 150,00 dall’ammontare dovuto a titolo di costi amministrativi per l’operazione di rimborso. Il mantenimento della copertura potrà essere richiesto al seguente indirizzo: AXA France Vie, AXA France Iard, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – 20121 Milano MI.
Estinzione anticipata del Mutuo e portabilità del Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo, salvo il caso in cui l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento la Compagnia (anche per il tramite del Broker o della Contraente) provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Contraente comunicherà alla Compagnia l’avvenuta estinzione del Mutuo indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Aderente/Assicurato. Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: × C ⎧⎪ ( ) (N − K ) (1− (1+ J /12)−(N − K ) ) (N − K )⎫⎪ Dove: R = × ⎨P × 1− H × D ⎪⎩ N (1− (1+ J /12)− N ) + P × H × ⎬ N ⎪⎭ R = Importo da rimborsare C = Quota di capitale utilizzata a titolo di estinzione D = Debito residuo al giorno immediatamente antecedente a quello in cui l’estinzione è avvenuta P = Premio pagato al netto delle imposte, degli eventuali diritti e di eventuali restituzioni a seguito di rimborsi per precedenti estinzioni parziali H = % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N = Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi K = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi J = Tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento La parte di Premio rimborsata è pari alla somma: • del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; • dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell’operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo. Nei casi in cui l’estinzione parziale comporti variazioni di parametri fondamentali della tariffa quali la modifica della durata e/o della scadenza, il contratto cesserà i suoi effetti secondo le modalità seguite per l’estinzione totale. Contestualmente verrà emesso un nuovo contratto per il restante periodo di esposizione debitoria con adeguamento del Premio e con principio di continuità di...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).