Periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con la ricezione delle forniture e delle prestazioni, oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione. Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione, la riparazione o la ricezione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente. La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
Periodo di garanzia. 23.1 Dalla Data di accettazione provvisoria comincerà a decorrere il Periodo di garanzia durante il quale l’Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura, responsabilità, costi e spese ed entro il termine indicato nella richiesta in tal senso formulata dal Committente, tutte le sostituzioni e/o riparazioni di qualsiasi componente o parte dell’Opera che si fosse guastata o presentasse qualsiasi difetto e secondo modalità tali da causare il minor disagio sul funzionamento dell’Opera. A miglior chiarimento, il Periodo di garanzia avrà una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla Data di accettazione provvisoria. In caso di mancata emissione del Certificato di accettazione definitiva per il mancato avveramento delle condizioni previste, la durata del Periodo di garanzia sarà automaticamente prorogata fino alla data di Accettazione definitiva.
23.2 Tutte le componenti e/o parti dell’Opera eventualmente riparate e/o sostituite dall’Appaltatore dovranno essere coperte da garanzia.
23.3 La garanzia prestata dall’Appaltatore è da intendersi aggiuntiva a quella di cui all’articolo 1669 Codice Civile ed è sostitutiva della garanzia di cui all’articolo 1667 Codice Civile.
23.4 Ove si verifichi la necessità di effettuare riparazioni e/o sostituzioni, l’Appaltatore si impegna ad intervenire entro 2 giorni dalla segnalazione del difetto e a eliminare il difetto entro 15 giorni dalla segnalazione ovvero nel diverso termine formalmente concordato con il Committente. Scaduto infruttuosamente detto termine, il Committente potrà intervenire eseguendo direttamente l’intervento e addebitando all’Appaltatore il relativo costo.
23.5 In caso di cessazione anticipata del Contratto (senza rigetto dell’Opera), per qualsiasi evento o causa, l’Appaltatore si impegna a trasferire al Committente tutti i diritti di garanzia dall’Appaltatore stesso vantati nei confronti dei propri fornitori/produttori dei componenti dell’Opera.
Periodo di garanzia. Dalla data di emissione del Collaudo è previsto, comunque, secondo quanto stabilito e meglio indicato nel cronoprogramma posto a base di gara integrato dalle migliorie proposte dal concorrente in sede d’offerta un periodo di garanzia di 24 mesi durante il quale FER potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti; nel caso I'IMPRESA dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro iI termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte di FER, fermo restando il diritto di FER di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.
Periodo di garanzia. Per ciascun dispositivo offerto è inclusa la garanzia di 12 (dodici) mesi per vizi e difetti di funzionamento e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata, nonché la garanzia per buon funzionamento, a decorrere dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi. Durante tale periodo di garanzia, nella fornitura è compreso altresì il servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk, secondo modalità e tempi indicati negli appositi articoli del presente CT. Il periodo di garanzia aggiuntivo rispetto a quanto indicato sopra sarà oggetto di valutazione nelle caratteristiche migliorative di gara.
Periodo di garanzia. La durata dell’assistenza in garanzia sarà di 36 mesi (garanzia franco fabbrica), a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla fornitura. Tale durata varrà anche con riferimento alle eventuali successive forniture complementari, sempre a decorrere dalla data di emissione del certificato di conformità della fornitura. Durante il periodo di garanzia il fornitore si dovrà far carico:
A. di tenere indenne la Stazione Appaltante contro tutti i danni materiali e diretti agli impianti realizzati, non imputabili a terzi ovvero a forza maggiore o a caso fortuito. Detta garanzia dovrà coprire almeno i danni causati da difetti di fusione, vizi di materiali, errori di fabbricazione, gli interventi per la eventuale il rifacimento di tutti gli elementi e dei componenti elettromeccanici forniti, nonché gli errori di montaggio o smontaggio di detti elementi/componenti, in relazione ai corrispondenti “verbali di installazione”, sottoscritti anche dall’aggiudicatario, che attesteranno l'installazione a regola d’arte;
B. di provvedere, a proprie spese, alla riparazione o sostituzione di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione o per errori di fabbricazione, si dimostrassero difettose;
C. di provvedere, a proprie spese, all’invio da e per la sede operativa del manutentore attraverso un corriere scelto dal fornitore, di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione, per errori di fabbricazione, si dimostrassero difettose. Il componente inviato in riparazione dovrà essere riconsegnato alla sede operativa del manutentore riparato o sostituito entro dieci giorni dalla ricezione del pezzo. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni suddette (anche per le eventuali forniture complementari), il fornitore dovrà stipulare, con effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, una polizza per la garanzia di fornitura, di cui al successivo paragrafo 12.4, che preveda espressamente anche l’escussione ad opera della Stazione Appaltante dell’importo garantito per il pagamento delle penali applicate a carico del fornitore durante il periodo di garanzia, disciplinate dal successivo paragrafo 10.2. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da incidenti procurati da terzi, individuati ed accertati da verbale della Polizia Municipale o Polizia Stradale o comunque documentati, da calamità...
Periodo di garanzia indica il periodo di garanzia indicato nell’Ordine di Acquisto ovvero, qualora non vi sia alcun accordo su tale periodo, 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna o, qualora le Parti abbiano raggiunto un accordo sulle modalità di accettazione, dalla data di accettazione, se successiva.
Periodo di garanzia. La garanzia CAR, limitatamente alla lettera b), partita 1), deve considerarsi estesa fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’ emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. A tale scopo:
Periodo di garanzia. Pavimenti XXXXX NatureSense NatureSense Aqua NatureSense Aqua+ AquaDura AquaDura+ Categoria di pavimenti Pavimenti in laminato Pavimenti ibridi Classe di utilizzo designata (ai sensi di ISO 10874, vedere inserto del prodotto) 31 32 33 32 33 32 33 32 33 Periodo di garanzia* nel settore residenziale privato 15 anni 20 anni 25 anni 20 anni 25 anni 20 anni 25** anni 20 anni 25** anni Periodo di garanzia* nel settore commerciale*** 5 anni *dalla data di acquisto da parte del consumatore (prova di acquisto)
Periodo di garanzia. (1) Le varianti di garanzia ACTIVE e COMFORT sono valide per il periodo di tempo concordato (di seguito "Periodo") che decorre dalla data di inizio concordata. Al termine del Periodo, l'Estensione di garanzia SMA scade automaticamente. Se non è stata concordata alcuna specifica data di inizio, l'Estensione di garanzia SMA decorre dalla scadenza della garanzia del produttore SMA o dell'estensione di garanzia esistente.
Periodo di garanzia. 1. I periodi di garanzia per i vizi e i difetti elencati nel presente titolo si computano, in generale, dal giorno successivo alla consegna degli animali venduti, permutati o dati “a piacimento”, salvo diverse espresse disposizioni.
2. Qualsiasi atto di disposizione (ivi compresi salasso, ferratura, taglio della coda, etc.) esercitato dal compratore o dal permutante sugli animali durante il periodo di garanzia, lo priva automaticamente di ogni diritto a contestazioni, salvo comprovati casi d’urgenza ovvero di ignoranza dell’esistenza di vizi.
3. Se durante il periodo di garanzia, di carattere redibitorio, gli animali muoiono per malattia occulta, preesistente al contratto, i danni relativi sono totalmente a carico del venditore o permutante.
4. Della morte deve essere dato avviso il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo alla constatazione della morte stessa. Per il necessario controllo non dovrà essere asportata nessuna parte dell’animale e in special modo non dovranno essere tolti, dopo il dissanguamento e l’apertura della cavità addominale e toracica, gli organi interni nonché la pelle e la testa.