Periodo di garanzia Clausole campione

Periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con la ricezione delle forniture e delle prestazioni, oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione. Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione, la riparazione o la ricezione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente. La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
Periodo di garanzia. 23.1 Dalla Data di accettazione provvisoria comincerà a decorrere il Periodo di garanzia durante il quale l’Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura, responsabilità, costi e spese ed entro il termine indicato nella richiesta in tal senso formulata dal Committente, tutte le sostituzioni e/o riparazioni di qualsiasi componente o parte dell’Opera che si fosse guastata o presentasse qualsiasi difetto e secondo modalità tali da causare il minor disagio sul funzionamento dell’Opera. A miglior chiarimento, il Periodo di garanzia avrà una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla Data di accettazione provvisoria. In caso di mancata emissione del Certificato di accettazione definitiva per il mancato avveramento delle condizioni previste, la durata del Periodo di garanzia sarà automaticamente prorogata fino alla data di Accettazione definitiva.
Periodo di garanzia. L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione degli interventi appaltati. Il periodo di garanzia per vizi e difetti avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle opere conseguente all’emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione. L’eventuale consegna anticipata di parte dei lavori non modifica la data di decorrenza del periodo di garanzia. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 1669 Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente. Per gravi difetti ai sensi dell’Art. 1669 Codice Civile devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità, eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo, tempestivamente e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite...
Periodo di garanzia. Dalla data di emissione del Collaudo è previsto, comunque, secondo quanto stabilito e meglio indicato nel cronoprogramma posto a base di gara integrato dalle migliorie proposte dal concorrente in sede d’offerta un periodo di garanzia di 24 mesi durante il quale FER potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti; nel caso I'IMPRESA dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro iI termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte di FER, fermo restando il diritto di FER di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.
Periodo di garanzia. Per ciascun dispositivo offerto è inclusa la garanzia di 12 (dodici) mesi per vizi e difetti di funzionamento e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata, nonché la garanzia per buon funzionamento, a decorrere dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi. Durante tale periodo di garanzia, nella fornitura è compreso altresì il servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk, secondo modalità e tempi indicati negli appositi articoli del presente CT. Il periodo di garanzia aggiuntivo rispetto a quanto indicato sopra sarà oggetto di valutazione nelle caratteristiche migliorative di gara.
Periodo di garanzia. La garanzia CAR, limitatamente alla lettera b), partita 1), deve considerarsi estesa fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’ emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. A tale scopo:
Periodo di garanzia indica il periodo di garanzia indicato nell’Ordine di Acquisto ovvero, qualora non vi sia alcun accordo su tale periodo, 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna o, qualora le Parti abbiano raggiunto un accordo sulle modalità di accettazione, dalla data di accettazione, se successiva.
Periodo di garanzia. Per "periodo di garanzia sulla realizzazione di opere a verde" si intende il periodo di tempo, espresso in mesi interi, intercorrente tra la fine dei lavori di piantumazione e/o di semina di piante erbacee, e il momento in cui gli stessi lavori potranno dirsi definitivamente portati a compimento con pieno successo. In particolare, il periodo di garanzia avrà la durata necessaria a verificare che avvenga il completo "attecchimento" delle piante messe a dimora a radice nuda o con zolla di terra, e/o di quelle seminate . Potrà altresì estendersi, tramite specifica convenzione, ad un periodo di tempo superiore. Durante il periodo di garanzia, l'Impresa dovrà fornire alle sistemazioni a verde tutte le necessarie prestazioni d'opera. Gli interventi di manutenzione, salvo differente accordo tra Amministrazione appaltante e Impresa, si intenderanno da eseguirsi limitatamente alle piante messe a dimora o alle superfici lavorate e/o seminate per l'esecuzione dei lavori appaltati.
Periodo di garanzia. Il concorrente, deve garantire per iscritto la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo ad elevate prestazioni in sacchi – anno 2019, per un periodo di almeno mesi 6 dalla data di consegna di ogni lotto di materiale. Tale periodo di garanzia obbligatorio potrà essere oggetto di correzione esclusivamente in aumento. In particolare non si dovranno verificare rammollimenti del materiale una volta posato causati dalle alte temperature, né fenomeni di irrigidimento nel sacco causati dalle basse temperature, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche di utilizzo del materiale fornito per almeno mesi 6.
Periodo di garanzia. Dalla data della Attestazione provvisoria di regolare esecuzione di cui al precedente capitolo , decorrerà un periodo di garanzia della durata di 4 (quattro) mesi. Durante detto periodo FER potrà pretendere ulteriori interventi nel caso si manifestino fenomeni di ripresa della vegetazione, e l’esecutore dovrà procedere agli interventi richiesti senza diritto ad ulteriori compensi. In caso di eventuali necessità di ulteriori interventi particolarmente significativi durante il periodo di garanzia, il termine del periodo di garanzia potrà essere prorogato, fino ad un massimo di ulteriori quattro mesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.