Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento Clausole campione

Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario alla Banca finanziatrice con un certo preavviso; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso"). 4.10.2 Il Soggetto beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolato. 4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione: (a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale; (b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea c...

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