Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario alla Banca finanziatrice con un certo preavviso; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso"). 4.10.2 Il Soggetto beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolato. 4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione: (a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale; (b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale. 4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari: (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione rispettato l’originario principio di pariteticità tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il FinanziamentoFinanziamento Bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "“Data Prescelta per il Rimborso"”).
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad a un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(ia) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(iib) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector
Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavviso; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso").
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario Bancario senza altresì procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 6 (quattrosei) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) una penale pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;
(b) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(bc) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 6 (quattrosei) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "“Data Prescelta per il Rimborso"”).
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad a un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(ia) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(iib) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso").
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad a un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione rispettato l’originario principio di pariteticità tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il FinanziamentoFinanziamento Bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "“Data Prescelta per il Rimborso"”).
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad a un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabiledi Riferimento, dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "“Data Prescelta per il Rimborso"”).
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere a CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Addendum Alla Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento. 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabiledi Riferimento, dalla Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, ed e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto beneficiario Beneficiario alla Banca finanziatrice Finanziatrice con un certo preavvisopreavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto beneficiario Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "“Data Prescelta per il Rimborso"”).
4.10.2 Il Soggetto beneficiario Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento bancario senza altresì Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento agevolatoAgevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento agevolato Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto beneficiario Beneficiario dovrà corrispondere a alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(ia) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(iib) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
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Samples: Addendum to the Convention for the Regulation of Financing Relationships