Definizione di Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice è la banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI e alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso agli incentivi che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;
Banca Finanziatrice è la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla presente Convenzione;
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice. Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni. Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.

Examples of Banca Finanziatrice in a sentence

  • A tal fine, la Banca Finanziatrice, se diversa dalla Banca Autorizzata, è tenuta a segnalare immediatamente a quest’ultima il verificarsi delle condizioni ostative alle erogazioni.

  • Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario.

  • Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione.

  • La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.

  • L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.


More Definitions of Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice è la banca appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice. È’ la Banca che, a seguito dell’adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
Banca Finanziatrice la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti. La convenzione prevede, tra l’altro, la pubblicazione dei fogli informativi e dei costi massimi delle attività di Banca finanziatrice e di Banca autorizzata relative al presente bando;
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Banca Finanziatrice è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice è la banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione ed all’Addendum alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Green New Deal, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento;
Banca Finanziatrice la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla Convenzione di cui all’articolo 2, comma 10, del presente decreto;