Definizione di Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice è la banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI e alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso agli incentivi che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;
Banca Finanziatrice è la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla presente Convenzione;
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice. Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni. Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.

Examples of Banca Finanziatrice in a sentence

  • L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.

  • La Convenzione sarà, in ogni caso, valida tra il Ministero, l’ABI e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 (Adesione alla Convenzione) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.

  • A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamenti già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.

  • Il Soggetto Beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero.

  • La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP in merito alle attività di recupero intraprese nel relativo semestre.


More Definitions of Banca Finanziatrice

Banca Finanziatrice la banca italiana o la suc- cursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazio- ni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rap- porti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;
Banca Finanziatrice è la banca, appartenente all’elenco articolato per singolo Provvedimento reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto 23 febbraio 2015, individuato dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento [•], svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti. La convenzione prevede, tra l’altro, la pubblicazione dei fogli informativi e dei costi massimi delle attività di Banca finanziatrice e di Banca autorizzata relative al presente bando;
Banca Finanziatrice. È’ la Banca che, a seguito dell’adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
Banca Finanziatrice. Presso l’indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Banca Finanziatrice è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
Banca Finanziatrice. Banca Popolare dell’Alto Adige.