Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: A. Utilizzare una copia del Software su un singolo computer. Se all'interno della Documentazione o della documentazione della transazione pertinente fornita dal distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software è specificato un numero maggiore di copie e/o di computer, è possibile utilizzare il Software in base a tali specificazioni; B. Eseguire una copia del Software avente finalità di backup o archiviazione, o copiare il Software sull'hard disk del computer e conservare l'originale per fini di backup o archiviazione; C. Utilizzare il Software in una rete, a condizione che si disponga di una copia in licenza del Software per ciascun computer che può accedere al Software attraverso la rete; D. Trasferire in via definitiva tutti i diritti dell'Utente sul Software, concessi ai sensi di questo Contratto di licenza, a altra persona fisica o giuridica, a condizione che l'Utente non conservi copia del Software e che il cessionario accetti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto di licenza. Il trasferimento parziale dei diritti dell'Utente di cui al presente Contratto di Licenza non è consentito. Ad esempio, se la documentazione pertinente concede all'Utente il diritto di utilizzare più copie del Software, sarà valido solo un trasferimento dei diritti di utilizzo di tutte queste copie del Software. Nonostante quanto sopra, se il Software è stato acquistato in versione download elettronico e non su supporto fisico, i diritti dell'Utente su tale Software non possono essere ceduti ad altra persona o entità; e E. Utilizzare il Software secondo qualsiasi ulteriore modalità di utilizzo consentito, di seguito stabilita. L'Utente non può, né può permettere a qualsiasi altra persona, quanto segue: A. Fornire in licenza, affittare o noleggiare qualsiasi porzione del Software; B. Salvo che nella misura e secondo le circostanze stabilite dalla legge, eseguire l’ingegnerizzazione inversa, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare in ogni modo di scoprire il codice sorgente del Software o creare lavori derivati dal Software; C. Utilizzare il Software come parte di contratti di prestazione di servizi informatici quali contratti di gestione di strutture ("facility management"), di multiutenza ("timesharing"), di fornitura di servizi di connessione ("service provider") o di servizi di stampa e di edizione ("service bureau"); oppure D. Utilizzare il Software in qualsiasi maniera non consentita ai sensi del presente Contratto di licenza.
Collaudi Il Collaudo Tecnico è qualificato come l’esecuzione dell’esame, delle verifiche e delle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto/i delle opere di urbanizzazione e alla presente Convenzione, in conformità ai disposti del Codice Civile, art. 1665 e seguenti. La verifica delle opere di urbanizzazione avverrà confrontando il Progetto esecutivo approvato/autorizzato con le opere eseguite come da consuntivo dei lavori, incluse le eventuali risoluzioni di contestazioni tra Amministrazione e Soggetti Attuatori del Piano Particolareggiato, ed eventualmente con l'appaltatore. La verifica delle opere di urbanizzazione é costituita da: • Redazione del “collaudo tecnico-amministrativo” “in corso d'opera”, nonché del “collaudo tecnico- funzionale” delle opere stradali e di tutti gli eventuali “collaudi funzionali finali” per quelle categorie di opere, per le quali non si rendesse disponibile un certificato di regolare esecuzione da parte della Società o Ente avente in gestione le stesse (Enel, Hera, ecc.); • Redazione del Collaudo finale da prodursi al Comune entro 90 gg. dal rilascio del certificato di fine lavori delle opere di urbanizzazione, emesso dalla D.L.; il Collaudo finale è comprensivo dei verbali di visita eseguiti “in corso d’opera”, dei Certificati di regolare esecuzione emessi da Società o Enti gestori delle reti, della verifica dei frazionamenti eseguiti a cura e onere dei Soggetti Attuatori, suddivisi per le singole destinazioni urbanistiche d’uso delle aree da cedere all’Amministrazione Comunale (parcheggio pubblico, verde pubblico, viabilità pubblica, eventuali superstandard od opere aggiuntive) allo scopo di non avere in un’unica particella tipologie diverse, e del documento “Certificato di collaudo finale”. Il collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere svolto nella forma “in corso d’opera”, pertanto i Soggetti Attuatori provvederanno, all’atto del ritiro del permesso di costruire o all’approvazione del progetto esecutivo o alla presentazione dell’inizio dei lavori di tali opere, alla nomina del Tecnico collaudatore. Il collaudo “in corso d’opera” comporta che il Tecnico incaricato dovrà svolgere visite “di collaudo” durante l’esecuzione dei lavori con puntualità, nella misura e quantità che la particolarità dei lavori stessi richiederanno e quindi a insindacabile giudizio del Tecnico Collaudatore stesso ovvero su specifica e motivata richiesta del Responsabile del P.P.. Secondo necessità, le parti autonomamente potranno richiedere il “collaudo parziale” delle opere stesse sempre che si tratti di lotto funzionale di opere. Il Collaudatore sarà un tecnico della P.A. o un Libero Professionista, purchè nelle condizioni e presupposti di legge, la cui nomina è a cura dei Soggetti Attuatori i quali dovranno attenersi alla normativa dal D.Lgs. 163/06. Il collaudo, come già affermato nella determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. n.2 del 25 Febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del Permesso di Costruire, ferma restando la funzione di Vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione che va esplicata durante le visite di collaudo ufficiali a cui il Comune dovrà essere invitato a partecipare, nel ricevimento dei verbali di visita e di eventuali relazioni riservate, oltre all’approvazione degli atti di collaudo. A tal fine i Xxxxxxxx Xxxxxxxxx predisporranno lo schema dell’atto di incarico le cui prescrizioni, congiuntamente alle prescrizioni della presente convenzione riguardanti i collaudi, dovranno essere ivi inserite. Il “Responsabile del P.P.” (RUP per le OO.P.P.), nella persona del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa, si riserva di valutare l’opportunità di procedere all’indicazione del nominativo del collaudatore che verrà poi incaricato dai Soggetti Attuatori, Stazione Appaltante del Piano Particolareggiato. In tal caso sarà sempre compito della Stazione Appaltante attivare la procedura volta ad individuare il nominativo del collaudatore, sulla base della normativa applicabile al caso concreto e alle indicazioni fornite dal Comune di Rimini. Il completo costo del collaudo inteso sia come pagamento del Tecnico collaudatore, sia come pagamento delle necessità quali prove, verifiche di carico o stratigrafiche, campionamenti e provinature, anche se assoggettate a Istituti di certificazione, oltre alle competenze tecniche necessarie o incluse nelle assistenze per le prove o provinature, sono tutte poste a carico del Soggetto Attuatore del Piano Particolareggiato Il collaudo finale, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della fine lavori, è soggetto all’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale che precederà la consegna di fatto delle aree e dei lavori ivi realizzati (cessione) come previsti nella presente Convenzione. L’approvazione del collaudo finale da parte dell’Amministrazione Comunale deve avvenire entro e non oltre 4 mesi dalla data di deposito del certificato di collaudo finale.
Assemblea Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Collaudo Il collaudo si riferisce a tutte le attività comprese installazione, configurazione, avviamento e migrazione dati. Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e deve garantire la copertura completa dei requisiti. La fase di test è interna all’Aggiudicatario, che deve comunque consegnare all’ente l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati. Qualora il DEC ritenga che la fase di test non sia stata sufficientemente esaustiva, lo stesso può chiedere una integrazione dei test effettuati. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità realizzate in contraddittorio con un rappresentante designato dall’Aggiudicatario. Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente al DEC per accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività e comunque entro 20 (venti) giorni solari precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di pronti al collaudo. Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le prove che ritenute necessarie dall’ente. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate. Secondo i tempi indicati nel Piano di progetto approvato dall’amministrazione, l’Aggiudicatario comunicherà per iscritto il “Pronti al collaudo”. Qualora in sede di collaudo si riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo. In questa ipotesi l’Aggiudicatario sarà tenuto alla eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro 20 (venti) giorni solari dal giorno di collaudo negativo dando comunicazione scritta all’amministrazione di essere disponibile al nuovo collaudo. Qualora trascorsi tali 20 (venti) giorni il servizio non sia disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di collaudo risultino negative, l’amministrazione ha la facoltà di applicare le penali di cui al successivo Par. 28 - Penali. Il collaudo, in relazione agli interventi di manutenzione effettuati, deve comprendere anche i test di regressione.
Xxxxx Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno, premesso che: i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio; sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023; la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori; l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine; sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera; oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese; un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita- xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale; valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe; pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere; in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023; occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso; in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia; il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale; considerato che: tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali; a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri; impegna il Governo: ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue; ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.
Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.
XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.