Common use of FACOLTA’ DI RECESSO Clause in Contracts

FACOLTA’ DI RECESSO. 1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto. 3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento: a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione; b. delle spese sostenute dall’Appaltatore; c. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.

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Samples: Contract for the Appointment of the Responsible for the Prevention and Protection Service (r.s.p.p.) and for the Updating of Risk Assessment

FACOLTA’ DI RECESSO. 1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto. 3. La Stazione Appaltante L'I.N.P.D.A.P. si riserva, altresì, riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con contrat- to dando un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificatasenza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna. Tale facoltà potrò essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reite- rati inadempimenti dell’Appaltatore, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativi interessanti l’I.N.P.D.A.P. che abbiamo incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi. In tal casotali casi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte dell’I.N.P,D.A.P., delle presta- zioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condi- zioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulterio- re eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o inden- nizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiranno giusta causa: a) il deposito contro l’Appaltatore di un ricorso ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.della legge fallimentare o di al- tra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo sciogli- mento, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento: a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero quando venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazionepossesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; b. delle spese sostenute dall’Appaltatore; c. b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguitefiducia sottostante il Con- tratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

FACOLTA’ DI RECESSO. 1L’Ente può recedere dal contratto: - qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rile- vanti ai fini e agli scopi dell’appalto; - in caso di intervento di misure di prevenzione o interdittive ai sensi del Codice antimafia; - in caso di intervento di misure interdittive ai sensi del D.lgs. È facoltà 231/2001; - gravi violazioni della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto legge 6/11/2012 n. 190 in qualunque momentomateria di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio- ne; - in caso di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta ammini- strativa; - in caso di perdita dei requisiti necessari per l’esecuzione del Contratto; - in caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leg- gi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; - ai sensi dell’art. 109 17 del D. LgsCapitolato speciale descrittivo e prestazionale. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 2. In caso di eventuali variazioni oltre L’Ente ha altresì il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto. 3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà diritto di recedere dal Contratto nel caso ed alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, salvo sopravvenga legge in deroga alla suddetta disciplina, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto venisse attivata una convenzione Consip migliorati- va rispetto alle condizioni di aggiudicazione della procedura di gara. L’Ente può recedere dal Contratto, previa dichiarazione da comunicare all‘Appaltatore, per sopravvenuti motivi di pubblico interesseinteresse pubblico, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificataspecificatamente motivati. In tal casotutti i casi, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ifermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento: a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione; b. delle spese sostenute dall’Appaltatore; c. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.

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Samples: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari

FACOLTA’ DI RECESSO. 1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, Prendo/iamo atto che ai sensi dell’artdell'art. 109 30, sesto comma, del D. Lgs. 50/2016 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e s.m.icollocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e dell’artriportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. 1671 del Codice CivileIl recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattualilett. a, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 106 n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 50/2016 e s.m.i.206 (“Codice del Consumo”) non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, è prevista la facoltàossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale(art. 3, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattualicomma 1, di recedere anticipatamente dal contratto. 3lett. La Stazione Appaltante si riservaa, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificatadel "Codice del Consumo"). In tal caso, Classificazione ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento: a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione; b. delle spese sostenute dall’Appaltatore; c. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.fini FATCA Classificazione ai fini CRS Classificazione ai fini FATCA

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Samples: Prospectus