Common use of Fallimento dell’esecutore Clause in Contracts

Fallimento dell’esecutore. 1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

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Samples: Stazione Appaltante, parcomolentargius.it, www.comune.montediprocida.na.it

Fallimento dell’esecutore. 1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

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Samples: www.comune.sommacampagna.vr.it, www.comune.sommacampagna.vr.it

Fallimento dell’esecutore. 1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 50 e ss.mm.ii.. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Fallimento dell’esecutore. 1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

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Samples: valeggio-sul-mincio-api.cloud.municipiumapp.it

Fallimento dell’esecutore. 1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

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Samples: www.comune.vibovalentia.vv.it