Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.
Modalità di partecipazione Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/11/2021, mediante presentazione dell’istanza secondo il fac-simile di cui all’Allegato A, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale Rappresentante o Soggetto munito di idonei poteri allegando la relativa procura), qualora il dichiarante non sia in possesso della firma digitale. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura giuridico-amministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto entro le ore 12:00 del giorno 27/10/2021. Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaScpA in formato editabile mediante e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx ovvero a mezzo fax 051/0000000. Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato. A seguito della manifestazione di interesse presentata saranno ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato candidatura all’avviso, a cui sarà inviata tramite PEC, una richiesta di offerta legata al presente avviso con indicazioni esplicite ed oggettive dei criteri di costituzione della graduatoria.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;
Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti; b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione. c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia; d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time); e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo; g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale; h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni. i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto. j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.
Modalità di attuazione a) Tutti gli interventi edilizi, con eccezione per la Zona Speciale San Cristoforo-Parco attrezzato, per la quale si rimanda al successivo punto 12) lett. e), sono subordinati all’approvazione di un Programma Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 87, e seguenti, della Legge Regionale 12/2005 e successive modificazioni, o strumento equivalente. I Comparti edificatori si attuano mediante il ricorso ad un unico strumento di programmazione negoziata esteso a tutte le Zone del comparto stesso. b) L’attuazione di ogni intervento, mediante PII o strumento analogo, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee-guida alla progettazione urbanistica di cui al precedente art. 4, secondo le modalità e nei limiti espressi dalla presente normativa. c) Nei Programmi Integrati di Intervento e nelle relative convenzioni di attuazione dovrà essere garantita una dotazione complessiva di aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico pari al 100% della s.l.p. per le funzioni residenziali, ricettive, direzionali e commerciali, o ad esse riconducibili. d) Nelle convenzioni attuative degli strumenti di programmazione negoziata è ammessa la cessione o l’assoggettamento di aree per la realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico anche in altro ambito dell’accordo di programma, a condizione che non pregiudichi la realizzazione di una dotazione adeguata ai nuovi insediamenti di aree e servizi pubblici nell’area da edificare. e) Qualora, per localizzazione, dimensione e conformazione, non sia ritenuta idonea dall’amministrazione la cessione o l’asservimento integrale delle aree pubbliche e ad uso pubblico nella misura di cui alla lettera c) è consentita la loro monetizzazione. f) I Programmi Integrati di Intervento dovranno distribuire le potenzialità edificatorie all’interno dei singoli comparti rispettando i parametri di concentrazione massima di seguito espressi per le singole Zone, fatti salvi i limiti minimi per le funzioni di cui ai precedente comma 9).
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Sospensioni ordinate dal R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Modalità di esecuzione 1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati. 2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente. 5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. 6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna: a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale. b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. 9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica. 10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.
Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.