Linee di intervento Clausole campione

Linee di intervento. 1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento. 2. L’Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l’Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.
Linee di intervento. Il Centro di Aggregazione “Palazzetto Urban” si propone di offrire possibilità di aggregazione di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio, attraverso proposte di socializzazione tra ragazzi, percorsi educativi e di promozione sociale e culturale, occasioni per un positivo utilizzo del tempo libero, proposte e strumenti che sviluppino capacità creative e modalità di espressione. In linea generale dunque le proposte progettuali dovranno prevedere lo sviluppo delle seguenti linee di azione: 1) Le attività ludiche, aggregative, sportive e di animazione del tempo libero che stimolino l'espressività (laboratori teatrali, musicali, artistici, di espressività corporea, cineforum, …..) 2) Le proposte laboratoriali 3) Le iniziative di scambi, conoscenza, interrelazioni e i percorsi di sensibilizzazione e approfondimento 4) La opportunità della rete del territorio
Linee di intervento. Il Bando prevede 3 linee di intervento denominate XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, nell‟ottica di offrire alle microimprese la possibilità di proporre la soluzione più idonea rispetto alle esigenze di business, in base al tipo di supporto richiesto, al fabbisogno finanziario, alle tempistiche di sviluppo dell‟idea progettuale e nell‟ottica di conseguire obiettivi di breve, medio o lungo periodo.
Linee di intervento. All’art. 1, comma 1 del DPCM vengono individuate le sei linee di intervento in cui il piano è articolato; quattro di queste linee concorrono a definire, d’intesa con gli enti locali, il programma coordinato regionale degli interventi proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma in oggetto; esse sono:
Linee di intervento a) Linea d’ intervento 1: assistenza economica temporanea b) Linea d’ intervento 2: assistenza economica straordinaria c.1- tipologia delle attività
Linee di intervento. VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA CON VALORE ED EFFETTI DEL PIANO DI BACINO PER LA PARTE DEL TERRITORIO PROVINCIALE COMPRESA NEL BACINO DEL FIUME PO Nome file : R2- Linee di intervento VBP.doc REV DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO 06/2010 Ufficio Progettazione Territoriale Il Dirigente del Servizio Pianificazione generale Arch. Xxxxxx Xxxxxxx Il Direttore Dott. Geol. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Linee di intervento della VBP
Linee di intervento. I 4 obiettivi specifici indicati all’articolo 2 si realizzano mediante le seguenti 7 linee di intervento prioritarie che saranno adottate dal Tavolo di Coordinamento del Patto così come indicato all’articolo 5 e dai singoli soggetti sottoscrittori come specificato all’articolo 4.
Linee di intervento. Spostamento Biblioteche (vedi progetto San Xxxxxxxx); - Spostamento del Dipartimento di Scienze biomolecolari (“Xxxx 0”, Campus scientifico “Xxxxxx Xxxxxx” e Centro polifunzionale “Santa Lucia”); - Riqualificazione energetica Campus scientifico “Xxxxxx Xxxxxx”. Il quadro di sintesi dei nuovi interventi che si ha in progetto di realizzare (quelli avviati hanno già una copertura finanziaria) è il seguente (stime prudenziali): Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. +00 0000 000000 Fax +00 0000 0000 xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxxxx.xx 30 Intervento Investimento Risorse Impatto annuale bilancio Realizzazione delle strutture sull‟area “Xx Xxxx 0” Xxxxxxxx Xxxx € 900.000,00 Alienazione Azienda Agraria Costruzione € 7.200.000,00 Alienazione Petriccio Ristrutturazione Collegi Comodato per la ristrutturazione € -700.000,00 Permuta Campus scientifico “Xxxxxx Xxxxxx” (riqualificazione energetica) € 10.900.000,00 Contributo Europeo Completamento San Xxxxxxxx Ristrutturazione € 4.000.000,00 Alienazione Azienda Agraria Palazzo Bonaventura Ristrutturazione € 5.000.000,00 € -515.000,00 Santa Lucia Acquisto cosa futura € 7.500.000,00 € -185.000,00 Fine pagamento rata Inpdap (liquidazioni personale tecnico amministrativo) € 1.045.000,00 risparmio affitti (in aggiunta ad € 494.000,00 del piano finanziario per X. Xxxxx € 350.000,00 Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. +00 0000 000000 Fax +00 0000 0000 xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxxxx.xx 31 Archivio Tesi via Naz. B.T. 73 bis, n. 23 623 € 1.432.900,00 Area Scientifico- Didattica "Xxxxx Xxxxxxx" via Saffi, n. 15 7.936 € 19.046.400,00 Scuola di Scienze della Comunicazione, di Sociologia, di Scienze politiche, di Scienze dell‟Uomo, di Lingue e e letterature straniere, di Specializzazione Professioni legali, Sessioni tesi Campus Scientifico "Xxxxxx Xxxxxx" loc. Crocicchia 5.450 € 15.951.000,00 Scuole di Scienze geologiche e ambientali, di Scienze biologiche, di Scienze biomediche, di Conservazione e restauro + 6440 mq zona residenziale Xxxx Xxxxxx xxx X. Xxxxxx, n. 1 394 € 1.024.400,00 Xxxx Xxxxx xxx X. Xxxxxx, x. 00 290 € 390.000,00 Il valore dell'immobile riguarda solo l'appartamento del Rettore Bo e non comprende il seminterrato Casa Rossi - Palazzo Marré piazza X. Xxxxxx, n. 34 423 € 1.269.000,00 ex Xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx 000 € 520.000,00 Master di Design della Moda Collegi universitari loc. Colle dei Cappuccini 31.174 € 31.284.376,24 Xx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0...
Linee di intervento. Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie istituzionali, per: - promuovere e sostenere azioni di rete favorendo xxxxxxxx e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di attività riferibili all’ambito specifico dell’Intesa; - promuovere e favorire azioni atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell’applicazione delle procedure per la diffusione della cultura del soccorso e favorire la migliore presa in carico possibile delle situazioni di criticità in linea con la presente Intesa; - predisporre e/o diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano la corretta applicazione delle linee di intervento concordate a seguito della presente Intesa; - diffondere i contenuti della presente Intesa.

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  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;‌ 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. accetta i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti: 5.1. il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 5.2. il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 che allega, sottoscritto, in ogni pagina, - e dichiara essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”; 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione “Deliberazioni, atti e regolamenti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 9. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì