Common use of FATTO e DIRITTO Clause in Contracts

FATTO e DIRITTO. 1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2013. L’appellante, seconda graduata a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis , di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione appaltante e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non avrebbe potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile, atteso che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in relazione alle singole voci che la compongono ( di recente, Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419). 4.Quanto alla seconda censura, afferente la pretesa violazione del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio osserva che anche tale doglianza non merita condivisione. Quello della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice. 5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appello, reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo grado, il Collegio ritiene di confermare quanto osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto di interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la seconda graduata a parità di punteggio ( Xxxxxx Xxxxxxxx s.r.l) sarebbe maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in appello, avverso l’aggiudicazione in favore della società “I Viaggi del Perigeo srl”. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 6.Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7230/11), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze di questo grado di giudizio e liquida dette spese in euro 2.000,00 ( duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Federazione Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della società I Viaggi del Perigeo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Consigliere, Estensore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Comunicato 14 dicembre 2011, n.69 Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui all’art. 6, comma 7, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006, l’Autorità ha riscontrato la sussistenza di alcuni profili problematici, riguardanti il comportamento di alcune SOA nell’adozione dei provvedimenti volti ad adeguare le attestazioni di qualificazione ai mutamenti dei requisiti facenti capo alle imprese, all’esito dei procedimenti di controllo ex art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006. Tali profili problematici sono stati rilevati, in particolare, in relazione all’attività di ridimensionamento delle attestazioni, ove le SOA intervengono con l’esercizio di una nuova attività di attestazione e il rilascio di un diverso attestato, avente l’effetto di riposizionare le imprese nel mercato dei lavori pubblici con l’eliminazione di una o più categorie e/o con la riduzione delle classifiche fino a quel momento possedute; minori problemi sono stati rilevati in relazione all’attività di decadenza posta in essere dalle SOA, al fine di annullare l’attestato dell’impresa non più in possesso dei previsti requisiti minimi, estromettendolo dalla realtà giuridica, senza l’emissione di una nuova attestazione. In particolare, in occasione di alcuni eventi riguardanti le imprese attestate, incidenti sul possesso dei requisiti di qualificazione, le SOA hanno comunicato il venir meno di alcuni requisiti o la sussistenza di intervenute variazioni all’interno delle compagini imprenditoriali con conseguente necessità di ridimensionare e/o variare le attestazioni, subordinando il rilascio della nuova attestazione al pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 12 del D.P.R. n. 34/2000). Per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 all’attività di ridimensionamento delle attestazioni all’esito dei procedimenti ex art. 40 comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, va osservato, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità in precedenti determinazioni, che le SOA svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione, consistente in un atto unilaterale con valore di atto pubblico, in quanto proiezione della funzione pubblica esercitata. Tali atti sono destinati altresì ad assumere una particolare efficacia probatoria, in quanto come disposto da ultimo dall’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 “Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Da tali considerazioni ne discende un duplice interesse pubblicistico sotteso all’attività di attestazione: da un lato quello di permettere alle imprese di accedere al mercato dei lavori pubblici solo se in possesso dei requisiti per la qualificazione come disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 34/2000 e dall’altro quello di permettere alle medesime imprese di continuare ad operare nel mercato solo se in possesso dei requisiti. A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA, quella funzionale all’accesso al mercato delle imprese e quella funzionale all’estromissione dal mercato delle medesime imprese. Al riguardo va osservato che espressione di tale seconda funzione è la previsione di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevede che “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione”. Tale funzione, rivolta non già a consentire all’operatore di accedere al mercato, bensì, al contrario, a consentire al mercato di espungere quei soggetti per i quali l’attestazione non risulta espressione della reale capacità tecnica ed economica-finanziaria, risulta particolarmente connotata da profili strettamente pubblicistici ed il relativo potere esercitato dalle SOA è obbligatorio e privo di connotati di discrezionalità, risultando vincolato nell’an e nel quomodo. Espressione della medesima funzione è l’attività di aggiornamento/ridimensionamento, ovvero di riduzione della portata abilitante dell’attestazione, quale declinazione del potere di decadenza desumibile in via implicita dalla medesima disposizione dell’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, di cui ne condivide natura e finalità e rispetto alla quale il privato si trova in posizione di soggezione. Se dunque l’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del codice dei contratti è un’attività obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente negli obblighi di legge, la stessa non può rientrare nella disponibilità della SOA e non può risultare oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte dell’operatore economico, che non avrebbe alcun interesse a vedersi ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori pubblici. Alla luce di quanto esposto ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 alle attività di decadenza o ridimensionamento, poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati….”, fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che le SOA non possono subordinare la pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, al versamento di un corrispettivo da parte dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione risultante dal casellario informatico e la relativa possibile spendita della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 820 del 2011, proposto da: Societa' Consortile Per Azioni Sermetra e S.n.c. Euro P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Proff. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, avv.ti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, con domicilio eletto presso Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx in Torino, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 40; Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso la stessa in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, 000; Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte), rappresentato e difeso dagli avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx in Torino, xxx Xxxxxxx, 0; Gestione Esazioni Convenzionate - Gec S.p.A. non costituita in giudizio; del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate indetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011; dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale, nonché di ogni atto di esso presupposto o consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte);

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FATTO e DIRITTO. 1.E’ impugnata Con atto di citazione in rinnovazione del 30 maggio 2005, l’Avv. F. O. chiamava in giudizio il G. L., per otte- nere il pagamento della somma di Euro 23.773,08 a tito- lo di spese e competenze professionali per l’attività svolta in favore di questi, oltre alle spese e competenze del giu- dizio. Si costituiva in giudizio il convenuto G. L., chiedendo il rigetto della domanda. Ciò premesso, la sentenza domanda proposta dall’attore è fondata solo in parte qua. Come noto, costituisce principio sancito dal regolamen- to, in materia di tariffe forensi, quello per cui nella liqui- dazione degli onorari a carico del Tribunale amministrativo regionale cliente il valore della causa è determinata, a norma del Lazio 4 agosto 2011 codice di procedura ci- vile, “avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di som- me o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Ciò è, infatti, quanto prevede espressamente l’art. 6 del d.m. n. 6990585 del 1994, resa poi, sostituito dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, “Regolamento recante determinazione de- gli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli av- vocati per le prestazioni giudiziali, in forma semplificatamateria civile, am- ministrativa, tributaria penale e stragiudiziali”. Inoltre, con particolare riguardo alle ipotesi di risoluzio- ne consensuale della controversia - sia che assumano le vesti di una conciliazione, sia che presentino i requisiti di una transazione - emerge la tendenza, da parte del diritto vivente, ad una valutazione equitativa della remunera- zione spettante al professionista: Ciò al fine di ricondurre ad equità richieste che, in applicazione della norma di stretto diritto, risultino oggettivamente eccessive. Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 3 febbraio 1973, n. 348), “quando si tratta di stabi- lire il compenso dell’avvocato in riferimento ad una lite conclusasi con transazione, poiché per la sussistenza del- le reciproche concessioni ogni parte non è né vincitrice né perdente, ed a nulla rileva che il pagamento sia a cari- co del cliente o dell’avversario, il giudice dovrà fare rife- rimento agli ampi criteri valutativi di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794” - norma che deve ritenersi implicitamente abrogata a se- guito dell’entrata in vigore dell’articolo unico l. 7 no- vembre 1957, n. 1051, che ha respinto detta i criteri per la determi- nazione degli onorari e dal d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, contenente disposizioni generali e tabelle di onorari -; ciò al fine di “ricondurre a giustizia concreta l’ammontare dell’onorario”. Non vi sono ragioni logico-giuridiche a che il suddetto principio, enucleato con riferimento ad una fattispecie transattiva, sia esteso anche alla conciliazione giudiziale, qual è quella verificatisi nel caso di specie. Nondimeno, a giudizio di questo Giudice, appare preferi- bile il ricorso alla buona fede valutativa, nei termini che si avrà modo di esporre. Ciò premesso, la controversia, posta a fondamento del- l’attività professionale dell’Avv. F. O., si è conclusa con verbale di conciliazione giudiziale del 19 novembre 2004, in virtù del quale il convenuto accettava, dall’ente dato- re di lavoro (Azienda di Promozione Turistica), la somma di Euro 9.339,71. Xxxxxx, dai principi su espressi, dai quali emerge la vo- lontà dell’ordinamento di riconoscere rilievo, sussistendo le condizioni di legge, al risultato effettivamente conse- guito dal cliente, si desume la necessità, in sede di liqui- dazione degli onorari a carico del cliente, di tener conto dei vantaggi realmente conseguiti dal cliente. Nel caso di specie, i vantaggi del G. L. si sono concretiz- zati nella percezione della odierna appellante avverso gli esiti somma di Euro 9.339,71. Da ciò il carattere eccessivo della procedura negoziata pretesa dell’attore. Al riguardo, non è accoglibile la tesi del convenuto, se- condo cui, l’attività, svolta dall’attore, in via propedeuti- ca e strumentale a quella giudiziale, non sarebbe qualifi- cabile come “stragiudiziale”. Ragione per cui non potreb- be essere ricompresa, nella richiesta di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi pagamento delle prestazioni professionali. Parimenti, infondata - trattandosi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 vicende giuridiche distinte, seppur collegate - 31 maggio 2013. L’appellanteè l’eccezione secondo cui, seconda graduata a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l., torna a reiterare venendo in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice rilievo un unico giudizio di primo grado, lamentando con attività incidentali, non potrebbero essere richieste duplicazioni di voci, quali: Posizione ed archivio; Esame e studio della pratica; Studio controversia; Consultazio- ni, etc. Quanto all’attività, più specificatamente giudiziale, dalla lettura del “Verbale di Accordo” del 15 luglio 2003, re- datto davanti al Collegio di Conciliazione ex art. 66 D.Lgs. 165/2001, emerge che, lo stesso, era sottoposto al- la erroneità “condizione sospensiva negativa” che “la spesa della gravata sentenza nella parte stessa operazione non determin(asse) sfondamento di bi- lancio dell’ente”. Ne consegue che - così come affermato dal giudice del ri- corso ex art. 700 c.p.c. limitatamente a tal ultima vicen- da - le attività poste in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimentoessere successivamente al “Verba- le di accordo” (procedura di apposizione della formula esecutiva, con l’appelloricorso ex art. 700 c.p.c., del ricorso atto di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era precetto) era- no da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis , di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione appaltante considerarsi improponibili e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesadunque, non avrebbe potuto suscetti- bili di esercizio giudiziale. Dunque, deve considerarsi anomala contrario a buona fede ogget- tiva, la richiesta di integrale pagamento di diritti e quindi sostanzialmente inattendibileono- rari relativi alle suddette attività, atteso che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per giurisprudenza costantequanto il convenu- to possa aver assentito a tal ultime. Infatti, il giudizio sulle condizioni di anomalia va riferito alla offerta complessivamente considerata ammissibilità e pro- ponibilità delle richieste giudiziarie compete al professio- nista che ha il dovere di informare il cliente sulle ragioni giuridiche che possano ostare all’accoglimento della do- manda, specie quando vengano in tutte le sue componenti e non invece rilievo circostanze de- stinate a determinare una delibazione negativa, in relazione alle singole voci rito, prima ancora che nel merito. È noto, infatti, come, il principio di buona fede oggettiva sia abitualmente assunto ad oggetto di un obbligo inte- grativo del contenuto stesso del contratto, la compongono ( di recentecui violazio- ne concreta un inadempimento contrattuale. Ne consegue l’applicazione dei rimedi previsti dall’ordi- namento per reagire all’inosservanza del regolamento contrattuale (quindi, Cons. Statooltre che 1218 c.c., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419anche 1453 o 1460 c.c.). 4.Quanto Nondimeno, essa può svolgere anche il diverso ruolo di criterio di valutazione della condotta delle parti per sele- zionare e sanzionare quelle modalità comportamentali che devono considerarsi estranee alla seconda censuratrama precettiva del regolamento contrattuale, afferente oppure che costituiscano abuso del diritto di credito, esercitato nella fattispecie concreta. Al fine di ovviare a tali condotte, è utile il rimedio all’ex- ceptio doli generalis, diretta a provocare la reiezione del- l’altrui pretesa violazione o eccezione che si manifesti doloso eserci- zio di un diritto, istituto oggetto di emersione in alcune fattispecie tipiche come quelle degli artt. 1993 e 2384 c.c. e oggetto di applicazione generalizzata. La suddetta eccezione non è stata richiamata dal conve- nuto, anche perché non potevano dirsi ricorrere i suoi presupposti, la stessa richiedendo la prova della consape- vole volontà del creditore di agire in danno del proprio debitore. Nondimeno, il L. ha evidenziato l’improponibilità delle attività giudiziarie di cui l’attore richiede il pagamento. Orbene, in virtù del principio iura novit curia, a questo Giudicante è possibile una valutazione secondo buona fe- de valutativa, quale principio giuridico immanente al- l’ordinamento e dotato di rotazione copertura costituzionale, con conseguente paralisi della pretesa attorea, almeno in par- te qua. D’altronde, i rimedi individuati dalla giurisprudenza con- tro il comportamento contrario a buona fede e, perciò, abusivo, sono sempre di cui all’arttipo specifico (annullamento della delibera effetto dell’abuso del diritto di voto, risolu- zione del contratto in buona fede, rigetto della pretesa del garantito nell’ipotesi del contratto autonomo di ga- ranzia). 125Orbene, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio osserva che anche tale doglianza non merita condivisione. Quello l’ammissibilità di una paralisi totale della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non haprete- sa azionata, per le stazioni appaltantieffetto della contrarietà a buona fede, rende di per sé giustificabile una valenza precettiva assolutaparalisi parziale della stessa, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovatoquando, come nel caso che ci occupadi specie, sia contrario a buona fede il concreto esercizio del diritto, sotto il profi- lo del quantum. Ne consegue che la gara si sia domanda attrice deve essere accolta nella minore misura di euro 4.714,48, pari ad euro 15,48 ed euro 3.699,00 a titolo, rispettivamente, di spese e di- ritti per l’attività stragiudiziale svolta nel rispetto ed euro 1.000,00, a titolo di diritti e spese, per l’attività giudiziale espletata per contro del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa cliente, oltre IVA, CAP ed esborsi forfet- tizzati come per la stazione appaltantelegge. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata nella misura legale,dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatricedomanda. 5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appelloVisto che, reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo gradocome emerso dal verbale del 21 aprile 2011, il Collegio convenuto aveva offerto,ai fini di una risoluzione bonaria della controversia euro 5.000,00 e che tale offerta è stata rinnovata in occasione dell’udienza, si ritiene equo com- pensare le spese del giudizio, nella misura di confermare quanto osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto due terzi. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. O., nei confronti di interesse. L’interesse all’esame della censuraL. G., infatticosì provvede: 1)accoglie, in quanto afferente parte qua, la domanda, e, per l’effetto, con- danna il convenuto al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la seconda graduata a parità di punteggio ( Xxxxxx Xxxxxxxx s.r.l) sarebbe maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in appello, avverso l’aggiudicazione pagamento in favore della società “I Viaggi del Perigeo srl”. In definitivadell’attore di euro 4.714,48, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 6.Le spese pari ad euro 15.48 ed euro 3.699,00 a tito- lo, rispettivamente, di lite di questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7230/11), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze diritti per l’attività stragiu- diziale svolta ed euro 1.000,00, a titolo di questo grado di giudizio diritti e liquida dette spese in euro 2.000,00 ( duemila/00)spese, per l’attività giudiziale espletata per contro del cliente, oltre IVA e IVA, CAP ed esborsi forfettizzati come per legge, in favore della Federazione Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00)nonché interessi legali nella misura legale, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della società I Viaggi del Perigeo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Consigliere, Estensore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Comunicato 14 dicembre 2011, n.69 Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui all’art. 6, comma 7, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006, l’Autorità ha riscontrato la sussistenza di alcuni profili problematici, riguardanti il comportamento di alcune SOA nell’adozione dei provvedimenti volti ad adeguare le attestazioni di qualificazione ai mutamenti dei requisiti facenti capo alle imprese, all’esito dei procedimenti di controllo ex art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006. Tali profili problematici sono stati rilevati, in particolare, in relazione all’attività di ridimensionamento delle attestazioni, ove le SOA intervengono con l’esercizio di una nuova attività di attestazione e il rilascio di un diverso attestato, avente l’effetto di riposizionare le imprese nel mercato dei lavori pubblici con l’eliminazione di una o più categorie e/o con la riduzione delle classifiche fino a quel momento possedute; minori problemi sono stati rilevati in relazione all’attività di decadenza posta in essere dalle SOA, al fine di annullare l’attestato dell’impresa non più in possesso dei previsti requisiti minimi, estromettendolo dalla realtà giuridica, senza l’emissione di una nuova attestazione. In particolare, in occasione di alcuni eventi riguardanti le imprese attestate, incidenti sul possesso dei requisiti di qualificazione, le SOA hanno comunicato il venir meno di alcuni requisiti o la sussistenza di intervenute variazioni all’interno delle compagini imprenditoriali con conseguente necessità di ridimensionare e/o variare le attestazioni, subordinando il rilascio della nuova attestazione al pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 12 del D.P.R. n. 34/2000). Per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 all’attività di ridimensionamento delle attestazioni all’esito dei procedimenti ex art. 40 comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, va osservato, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità in precedenti determinazioni, che le SOA svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione, consistente in un atto unilaterale con valore di atto pubblico, in quanto proiezione della funzione pubblica esercitata. Tali atti sono destinati altresì ad assumere una particolare efficacia probatoria, in quanto come disposto da ultimo dall’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 “Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Da tali considerazioni ne discende un duplice interesse pubblicistico sotteso all’attività di attestazione: da un lato quello di permettere alle imprese di accedere al mercato dei lavori pubblici solo se in possesso dei requisiti per la qualificazione come disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 34/2000 e dall’altro quello di permettere alle medesime imprese di continuare ad operare nel mercato solo se in possesso dei requisiti. A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA, quella funzionale all’accesso al mercato delle imprese e quella funzionale all’estromissione dal mercato delle medesime imprese. Al riguardo va osservato che espressione di tale seconda funzione è la previsione di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevede che “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione”. Tale funzione, rivolta non già a consentire all’operatore di accedere al mercato, bensì, al contrario, a consentire al mercato di espungere quei soggetti per i quali l’attestazione non risulta espressione della reale capacità tecnica ed economica-finanziaria, risulta particolarmente connotata da profili strettamente pubblicistici ed il relativo potere esercitato dalle SOA è obbligatorio e privo di connotati di discrezionalità, risultando vincolato nell’an e nel quomodo. Espressione della medesima funzione è l’attività di aggiornamento/ridimensionamento, ovvero di riduzione della portata abilitante dell’attestazione, quale declinazione del potere di decadenza desumibile in via implicita dalla medesima disposizione dell’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, di cui ne condivide natura e finalità e rispetto alla quale il privato si trova in posizione di soggezione. Se dunque l’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del codice dei contratti è un’attività obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente negli obblighi di legge, la stessa non può rientrare nella disponibilità della SOA e non può risultare oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte dell’operatore economico, che non avrebbe alcun interesse a vedersi ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori pubblici. Alla luce di quanto esposto ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 alle attività di decadenza o ridimensionamento, poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati….”, fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che le SOA non possono subordinare la pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, al versamento di un corrispettivo da parte dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione risultante dal casellario informatico e la relativa possibile spendita della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 820 del 2011, proposto doman- da: Societa' Consortile Per Azioni Sermetra e S.n.c. Euro P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Proff. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, avv.ti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, con domicilio eletto presso Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx in Torino, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 40; Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso la stessa in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, 000; Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte), rappresentato e difeso dagli avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx in Torino, xxx Xxxxxxx, 0; Gestione Esazioni Convenzionate - Gec S.p.A. non costituita in giudizio; del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate indetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011; dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale, nonché di ogni atto di esso presupposto o consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte);

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FATTO e DIRITTO. 1.ELa ricorrente ha presentato sia alla Provincia di Barletta- Andria-Trani che a quella di Bari istanza di accesso a documenti concernenti la gara per l’affidamento dei lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile della S.P. 168, compresa copia dell’offerta dell’aggiudicataria e delle giustificazioni da questa rese nel procedimento di verifica dell’anomalia. Mentre la Provincia di Bari è rimasta inerte, la Provincia BAT ha accolto parzialmente l’istanza, negando l’accesso all’offerta dell’aggiudicataria in considerazione dellimpugnata interesse dell’istante ad accedere agli atti concernenti la sentenza propria esclusione dalla gara. Ha proposto ricorso l’interessata per violazione dell’art. 13 del Tribunale amministrativo regionale d. lgs. n. 163 del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che 2006. Il Tar ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2013ricorso, sul rilievo che sono escluse dal diritto d’accesso, ai sensi dell’art. L’appellante13, seconda graduata a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.l.comma 5, torna a reiterare in questo grado le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede gravati, in riforma integrale della impugnata sentenza. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis , di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione appaltante e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non avrebbe potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile, atteso che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in relazione alle singole voci che la compongono ( di recente, Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419). 4.Quanto alla seconda censura, afferente la pretesa violazione a) del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 20662006, il Collegio osserva le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, che anche tale doglianza non merita condivisione. Quello costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che l’interesse all’accesso della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate ricorrente deve ritenersi circoscritto agli atti con cui la propria offerta è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma stata esclusa in quanto tale lo stesso ritenuta “inaffidabile nel suo complesso”. Ha proposto appello l’interessata, assumendo la violazione dell’art. 13 d. lgs. n. 163 del 2006 in considerazione del proprio interesse a conoscere l’offerta della aggiudicataria per verificare l’applicazione omogenea dei criteri omogenei in sede di verifica della congruità delle offerte. Si sono costituite la Provincia di Barletta – Andria – Trani e la Provincia di Bari per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito proposte dalla Provincia di Bari data l’infondatezza dell’appello. L’art. 13, comma 5 lett. a) del d. lgs. n. 163 del 2006 costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta (Cons. St. Sez. VI, 30.7.2010 n. 5062, 19.10.2009, n. 6393).L’ampliamento del segreto trova un limite , tuttavia, ai sensi del comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso. Come già osservato (Cons. St. Sez. V, 9.12.2008, n. 6121), l’accesso eccezionalmente consentito è strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio, presuppone un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una prova di resistenza, e non hapuò prescindere dalle eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente. Nella specie, per le stazioni appaltantiassodato che l’aggiudicataria aveva vietato di esibire i rapporti di prova afferenti alla propria offerta tecnica in quanto coperti da segreto commerciale, una valenza precettiva assolutanon sussisteva , di guisa in effetti, un interesse dell’istante attinente alla difesa nel giudizio avverso l’aggiudicazione alla controinteressata, posto che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti offerta era stata esclusa in quanto “inaffidabile nel suo complesso (art. 88 comma 7)”. Negli stessi termini, peraltro, si è pronunciato lo stesso Tar barese (sent.1203/2011) riconoscendo la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’A.T.I. D’Oria. In mancanza, pertanto, di un interesse dell’istante da far valere in sede processuale, data la legittima esclusione della propria offerta, è da confermare la sentenza di primo grado nel senso dell’insussistenza di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione effettiva utilità della documentazione richiesta tale da superare il divieto di divulgazione dell’offerta della controinteressata in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio)relazione ai segreti commerciali ivi contenuti. Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale L’appello va pertanto respinto. La peculiarità della amministrazione aggiudicatrice. 5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appello, reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo grado, controversia induce tuttavia il Collegio ritiene di confermare quanto osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto di interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con a disporre la seconda graduata a parità di punteggio ( Xxxxxx Xxxxxxxx s.r.l) sarebbe maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in appello, avverso l’aggiudicazione in favore della società “I Viaggi del Perigeo srl”. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 6.Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivocompensazione delle spese. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione SestaQuinta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7230/11)sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna respinge e, per l'effetto, conferma la società appellante a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze sentenza di questo grado di giudizio e liquida dette spese in euro 2.000,00 ( duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Federazione Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della società I Viaggi del Perigeo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Consigliere, Estensore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Comunicato 14 dicembre 2011, n.69 Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui all’art. 6, comma 7, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006, l’Autorità ha riscontrato la sussistenza di alcuni profili problematici, riguardanti il comportamento di alcune SOA nell’adozione dei provvedimenti volti ad adeguare le attestazioni di qualificazione ai mutamenti dei requisiti facenti capo alle imprese, all’esito dei procedimenti di controllo ex art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006. Tali profili problematici sono stati rilevati, in particolare, in relazione all’attività di ridimensionamento delle attestazioni, ove le SOA intervengono con l’esercizio di una nuova attività di attestazione e il rilascio di un diverso attestato, avente l’effetto di riposizionare le imprese nel mercato dei lavori pubblici con l’eliminazione di una o più categorie e/o con la riduzione delle classifiche fino a quel momento possedute; minori problemi sono stati rilevati in relazione all’attività di decadenza posta in essere dalle SOA, al fine di annullare l’attestato dell’impresa non più in possesso dei previsti requisiti minimi, estromettendolo dalla realtà giuridica, senza l’emissione di una nuova attestazione. In particolare, in occasione di alcuni eventi riguardanti le imprese attestate, incidenti sul possesso dei requisiti di qualificazione, le SOA hanno comunicato il venir meno di alcuni requisiti o la sussistenza di intervenute variazioni all’interno delle compagini imprenditoriali con conseguente necessità di ridimensionare e/o variare le attestazioni, subordinando il rilascio della nuova attestazione al pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 12 del D.P.R. n. 34/2000). Per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 all’attività di ridimensionamento delle attestazioni all’esito dei procedimenti ex art. 40 comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, va osservato, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità in precedenti determinazioni, che le SOA svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione, consistente in un atto unilaterale con valore di atto pubblico, in quanto proiezione della funzione pubblica esercitata. Tali atti sono destinati altresì ad assumere una particolare efficacia probatoria, in quanto come disposto da ultimo dall’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 “Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Da tali considerazioni ne discende un duplice interesse pubblicistico sotteso all’attività di attestazione: da un lato quello di permettere alle imprese di accedere al mercato dei lavori pubblici solo se in possesso dei requisiti per la qualificazione come disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 34/2000 e dall’altro quello di permettere alle medesime imprese di continuare ad operare nel mercato solo se in possesso dei requisiti. A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA, quella funzionale all’accesso al mercato delle imprese e quella funzionale all’estromissione dal mercato delle medesime imprese. Al riguardo va osservato che espressione di tale seconda funzione è la previsione di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevede che “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione”. Tale funzione, rivolta non già a consentire all’operatore di accedere al mercato, bensì, al contrario, a consentire al mercato di espungere quei soggetti per i quali l’attestazione non risulta espressione della reale capacità tecnica ed economica-finanziaria, risulta particolarmente connotata da profili strettamente pubblicistici ed il relativo potere esercitato dalle SOA è obbligatorio e privo di connotati di discrezionalità, risultando vincolato nell’an e nel quomodo. Espressione della medesima funzione è l’attività di aggiornamento/ridimensionamento, ovvero di riduzione della portata abilitante dell’attestazione, quale declinazione del potere di decadenza desumibile in via implicita dalla medesima disposizione dell’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, di cui ne condivide natura e finalità e rispetto alla quale il privato si trova in posizione di soggezione. Se dunque l’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del codice dei contratti è un’attività obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente negli obblighi di legge, la stessa non può rientrare nella disponibilità della SOA e non può risultare oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte dell’operatore economico, che non avrebbe alcun interesse a vedersi ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori pubblici. Alla luce di quanto esposto ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 alle attività di decadenza o ridimensionamento, poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati…primo grado.”, fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che le SOA non possono subordinare la pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, al versamento di un corrispettivo da parte dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione risultante dal casellario informatico e la relativa possibile spendita della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 820 del 2011, proposto da: Societa' Consortile Per Azioni Sermetra e S.n.c. Euro P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Proff. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, avv.ti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, con domicilio eletto presso Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx in Torino, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 40; Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso la stessa in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, 000; Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte), rappresentato e difeso dagli avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx in Torino, xxx Xxxxxxx, 0; Gestione Esazioni Convenzionate - Gec S.p.A. non costituita in giudizio; del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate indetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011; dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale, nonché di ogni atto di esso presupposto o consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte);

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FATTO e DIRITTO. 1.E’ impugnata la Con sentenza del n. 1311/2018 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio 4 agosto 2011 n. 6990, resa in forma semplificata, che di Milano ha respinto rigettato il ricorso della odierna appellante avverso gli esiti della procedura negoziata proposto da INPS nei confronti di cottimo fiduciario espletata dalla Federazione Italiana Pallacanestro C.S.L. società consortile a responsabilità limitata per l’affidamento dei servizi la condanna di agenzia parte convenuta al pagamento di viaggio euro 1.854.012,00, a titolo di contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, oltre ad euro 1.280.213,14 a titolo di sanzioni fino al 31.12.2011, per un importo complessivo di euro 3.134.225,14, oltre spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo. Il medesimo giudizio era stato introdotto in data 26.2.2014 davanti al Tribunale di Como, con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso il 15 marzo 2014, a seguito del quale C.S.L. aveva proposto opposizione; assunte le prove, il Tribunale di Como aveva poi dichiarato la propria incompetenza per territorio. A sostegno delle domande, nel presente giudizio l’INPS ha sostenuto che dagli accertamenti ispettivi erano emerse omissioni contributive a carico di N.P. Soc. coop. a.r.l., relativamente a contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 20131.4.2008 -31.12.2011. L’appellanteLa medesima omissione contributiva è stata contestata al Consorzio convenuto, seconda graduata in qualità di società appaltatrice dei contratti di appalto poi affidati a parità di punteggio con la società Xxxxxxx Wagonlit Italia S.r.lN.P. soc. coop. a.r.l., torna cooperativa aderente al Consorzio. A seguito dell’accertamento ispettivo erano stati formulati i seguenti rilievi: vi sarebbero stati periodi di assenza non retribuiti indicati in busta paga come “assenza giustificata” e non assoggettati a reiterare contribuzione previdenziale; alcuni importi sarebbero stati corrisposti a titolo di “trasferte Italia” e pertanto non assoggettati a contribuzione; alcuni importi sarebbero stati corrisposti a titolo di “rimborsi piè di lista” e pertanto non assoggettati a contribuzione ; sarebbero stati omessi i versamenti dovuti al Fondo Tesoreria. Costituendosi in questo grado giudizio C.S.L. ha chiesto di accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza dell’INPS e di respingere le censure già inutilmente fatte valere dinanzi al giudice avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto. Il Tribunale ha premesso che “L’accertamento ispettivo ha avuto ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di N.P. soc. coop. a r.l.: in proposito giova preliminarmente osservare che nel periodo oggetto di analisi (1.4.2008 – 31.12.2011) quattro distinte committenti (L. SRL, P.T.M. Spa, F. Spa e N.S. Spa) stipulavano altrettanti contratti di appalto con C.S.L. soc. consortile a.r.l.; quest’ultima affidava a sua volta i relativi incarichi a N.P. SRL ... Il Tribunale ha accolto l’eccezione di decadenza precisando: “In primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui dette censure ha disatteso; conclude per l’accoglimentoluogo il decorso del termine di decadenza biennale può ritenersi impedito dall’INPS solo a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 129/2014 a C.S.L. Soc. consortile a r.l. (5.5.2014). Tanto premesso, con l’appelloriguardo all’appalto F. Spa, è documentale che il relativo contratto fra C.S.L. soc. consortile a.r.l. e N.P. soc. coop. a r.l. sia cessato alla data del ricorso 31 gennaio 2012 ... Rispetto alle altre società committenti, all’esito dell’istruttoria è parimenti emerso che i contratti siano cessati in epoca antecedente al maggio 2012...”. Nel merito, comunque, il Tribunale ha ritenuto che in relazione ai periodi di primo gradoassenza non retribuita l’INPS non abbia assolto l’onere probatorio di dimostrare che “o che nei periodi di assenza i lavoratori abbiano in realtà prestato attività lavorativa, e o che i contributi fossero ugualmente dovuti, integrando l’assenza non retribuita una ipotesi di sospensione illegittima del rapporto di lavoro”. Il Tribunale ha poi ritenuto l’infondatezza, per l’annullamento degli atti in quella sede gravativari profili, delle ulteriori pretese dell’INPS correlate alle trasferte, all’omesso versamento al fondo tesoreria, al rimborso a piè lista. Ha proposto appello l’INPS chiedendo, in riforma integrale della impugnata sentenzasentenza del Tribunale, l’accoglimento delle domande. 0.Xx è costituita in giudizio la intimata Federazione nonché la controinteressata aggiudicataria per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All’udienza del 6 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 3.Con Ha resistito C.S.L. chiedendo il primo motivo l’appellante torna a prospettare la tesi dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria Viaggi del Perigeo, ove intesa nel senso che lo sconto del 30% offerto dalla concorrente in relazione ai servizi di prenotazione alberghiera e di nolo delle autovetture andasse riferito alla voce delle commissioni a suo favore e non invece – come era da presumere - sul prezzo alla stessa praticato dai fornitori dei distinti servizi. Lamenta che sul punto sia mancata la necessaria chiarezza e si duole che l’Amministrazione appaltante non abbia preliminarmente acclarato tale decisiva questione prima di assegnare i punteggi alle offerte in gara e che altrettanto non abbia fatto il giudice di prime cure disattendendo senza congrua motivazione il motivo di doglianza sul punto articolato. La censura non merita condivisione. Dalla documentazione acquisita agli atti si evince in modo inequivoco che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguardasse effettivamente la sua commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo. E’ stata d’altra parte la stessa stazione appaltante a chiarire che la dicitura “ ristorno di commissione” utilizzata all’All. 4 lett. A della lex specialis dovesse intendersi riferita allo sconto sul premio di commissione e non sul prezzo contrattuale dei servizi offerti, sicchè non potevano sorgere dubbi di sorta in ordine alla corretta interpretazione da dare alla espressione, che andava sicuramente riferita alle commissioni di ritorno dei concorrenti e non già agli sconti sui prezzi dei servizi ( come erroneamente ritenuto dalla odierna appellante). Anche il contratto susseguente alla aggiudicazione, secondo le precisazioni fornite dalla Federazione appellata, avrebbe dovuto essere stipulato nel rispetto di tale interpretazione autentica della lettera della lex specialis , di talchè per un verso risulta tutelata la posizione della stazione appaltante e, per altro verso, nessun vulnus alla par condicio competitorum può ritenersi connesso ad una ipotetica ed insussistente cattiva interpretazione della richiamata clausola di gara. In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria, così correttamente intesa, non avrebbe potuto considerarsi anomala e quindi sostanzialmente inattendibile, atteso che –come correttamente rilevato dai giudici di primo grado - per giurisprudenza costante, il giudizio di anomalia va riferito alla offerta complessivamente considerata in tutte le sue componenti e non invece in relazione alle singole voci che la compongono ( di recente, Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419). 4.Quanto alla seconda censura, afferente la pretesa violazione del principio di rotazione di cui all’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066, il Collegio osserva che anche tale doglianza non merita condivisione. Quello della rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate è indubbiamente un principio funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma in quanto tale lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ( ovvero già affidatario del servizio). Tanto più quando sia rimasto comprovato, come nel caso che ci occupa, che la gara si sia svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice. 5.Venendo da ultimo al terzo motivo d’appello, reiterativo di quello contenuto nel ricorso per motivi aggiunti di primo grado, il Collegio ritiene di confermare quanto osservato dai primi giudici in ordine alla inammissibilità della censura per difetto di interesse. L’interesse all’esame della censura, infatti, in quanto afferente al confronto tra l’offerta della odierna appellante con la seconda graduata a parità di punteggio ( Xxxxxx Xxxxxxxx s.r.l) sarebbe maturato in capo all’appellante soltanto in esito al favorevole scrutinio dei primi due motivi di ricorso, dedotti in primo grado e riproposti in appello, avverso l’aggiudicazione in favore della società “I Viaggi del Perigeo srl”. In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. 6.Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7230/11), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rivalere le parti appellate costituite delle spese e competenze di questo grado di giudizio e liquida dette spese in euro 2.000,00 ( duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Federazione Italiana Pallacanestro ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge, in favore della società I Viaggi del Perigeo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Consigliere, Estensore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Comunicato 14 dicembre 2011, n.69 Nello svolgimento dell’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui all’art. 6, comma 7, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006, l’Autorità ha riscontrato la sussistenza di alcuni profili problematici, riguardanti il comportamento di alcune SOA nell’adozione dei provvedimenti volti ad adeguare le attestazioni di qualificazione ai mutamenti dei requisiti facenti capo alle imprese, all’esito dei procedimenti di controllo ex art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006. Tali profili problematici sono stati rilevati, in particolare, in relazione all’attività di ridimensionamento delle attestazioni, ove le SOA intervengono con l’esercizio di una nuova attività di attestazione e il rilascio di un diverso attestato, avente l’effetto di riposizionare le imprese nel mercato dei lavori pubblici con l’eliminazione di una o più categorie e/o con la riduzione delle classifiche fino a quel momento possedute; minori problemi sono stati rilevati in relazione all’attività di decadenza posta in essere dalle SOA, al fine di annullare l’attestato dell’impresa non più in possesso dei previsti requisiti minimi, estromettendolo dalla realtà giuridica, senza l’emissione di una nuova attestazione. In particolare, in occasione di alcuni eventi riguardanti le imprese attestate, incidenti sul possesso dei requisiti di qualificazione, le SOA hanno comunicato il venir meno di alcuni requisiti o la sussistenza di intervenute variazioni all’interno delle compagini imprenditoriali con conseguente necessità di ridimensionare e/o variare le attestazioni, subordinando il rilascio della nuova attestazione al pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 12 del D.P.R. n. 34/2000). Per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 70, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 all’attività di ridimensionamento delle attestazioni all’esito dei procedimenti ex art. 40 comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, va osservato, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità in precedenti determinazioni, che le SOA svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione, consistente in un atto unilaterale con valore di atto pubblico, in quanto proiezione della funzione pubblica esercitata. Tali atti sono destinati altresì ad assumere una particolare efficacia probatoria, in quanto come disposto da ultimo dall’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 “Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Da tali considerazioni ne discende un duplice interesse pubblicistico sotteso all’attività di attestazione: da un lato quello di permettere alle imprese di accedere al mercato dei lavori pubblici solo se in possesso dei requisiti per la qualificazione come disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 34/2000 e dall’altro quello di permettere alle medesime imprese di continuare ad operare nel mercato solo se in possesso dei requisiti. A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA, quella funzionale all’accesso al mercato delle imprese e quella funzionale all’estromissione dal mercato delle medesime imprese. Al riguardo va osservato che espressione di tale seconda funzione è la previsione di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevede che “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione”. Tale funzione, rivolta non già a consentire all’operatore di accedere al mercato, bensì, al contrario, a consentire al mercato di espungere quei soggetti per i quali l’attestazione non risulta espressione della reale capacità tecnica ed economica-finanziaria, risulta particolarmente connotata da profili strettamente pubblicistici ed il relativo potere esercitato dalle SOA è obbligatorio e privo di connotati di discrezionalità, risultando vincolato nell’an e nel quomodo. Espressione della medesima funzione è l’attività di aggiornamento/ridimensionamento, ovvero di riduzione della portata abilitante dell’attestazione, quale declinazione del potere di decadenza desumibile in via implicita dalla medesima disposizione dell’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, di cui ne condivide natura e finalità e rispetto alla quale il privato si trova in posizione di soggezione. Se dunque l’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del codice dei contratti è un’attività obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente negli obblighi di legge, la stessa non può rientrare nella disponibilità della SOA e non può risultare oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte dell’operatore economico, che non avrebbe alcun interesse a vedersi ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori pubblici. Alla luce di quanto esposto ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 alle attività di decadenza o ridimensionamento, poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati…rigetto dell’appello.”, fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che le SOA non possono subordinare la pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, al versamento di un corrispettivo da parte dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma 9 ter del D. Lgs. n. 163/2006, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione risultante dal casellario informatico e la relativa possibile spendita della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 820 del 2011, proposto da: Societa' Consortile Per Azioni Sermetra e S.n.c. Euro P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Proff. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, avv.ti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, con domicilio eletto presso Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx in Torino, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 40; Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso la stessa in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, 000; Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte), rappresentato e difeso dagli avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx in Torino, xxx Xxxxxxx, 0; Gestione Esazioni Convenzionate - Gec S.p.A. non costituita in giudizio; del Bando Gara Europea per il servizio di riscossione tassa auto della Regione Piemonte e delle Entrate degli altri Enti locali piemontesi e funzioni correlate indetta dal C.S.I. Piemonte, Consorzio Servizi Informatici trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 23.5.2011 e pubblicato il successivo 25.5.2011; dei Capitolati Speciali e degli altri atti e documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale, nonché di ogni atto di esso presupposto o consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Consorzio Per il Sistema Informativo (Csi-Piemonte);

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