Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Con ricorso del 23.06.2018, parte ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura in c/c con garanzia ipotecaria dell’importo di euro 140.000,00 – ancora in essere –, chiedeva il rimborso di € 29.250,00 a titolo di commissioni ed interessi percepiti dall’intermediario in eccesso rispetto alle condizioni pattuite con accredito in conto corrente, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per il futuro, la produzione di conteggi mancanti nell’estratto conto, oltre al rimborso di spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA), il Corrispettivo di sconfinamento (CSR). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito il rapporto presso una diversa filiale e, malgrado la sua richiesta, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione del trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infine, di avvenute modifiche del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 118 TUB. L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermava che il tasso applicato al contratto di apertura di credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che tali condizioni erano state confermate anche al momento del trasferimento del rapporto presso una diversa filiale.

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FATTO. Con ricorso del 23.06.2018Il ricorrente riferisce di avere stipulato con l’intermediario resistente, parte ricorrentenel dicembre 2011, titolare di un contratto di finanziamento a medio termine “prestito personale”, per un importo finanziato di euro 69.900,00 da restituire in 5 anni mediante apertura in c/c con garanzia ipotecaria il pagamento di n. 60 rate dell’importo di euro 140.000,00 – ancora 1.351,04 cadauna, comprensive di interessi calcolati al tasso nominale del 5,99% annuo; tale contratto prevedeva ulteriori costi a carico del consumatore, segnatamente euro 300,00 per spese di istruttoria e complessivi euro 300,00 per spese di incasso rata (pari ad euro 5,00 per ogni singola rata). Ciò posto, il ricorrente contesta l’erronea indicazione in essere –contratto del TAEG, chiedeva il rimborso assumendo che l’indicatore di € 29.250,00 a titolo costo, riportato in contratto nella misura del 6,15%, sarebbe stato determinato senza considerare i costi relativi all’incasso delle rate, benché fosse già in sede precontrattuale chiaro tra le parti quale modalità di commissioni ed interessi percepiti dall’intermediario pagamento sarebbe stata utilizzata in eccesso rispetto alle condizioni pattuite con accredito corso di rapporto (addebito diretto in conto corrente) e quali le condizioni praticate in relazione a tale modalità (euro 5,00 per rata). Al proposito, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche l’istante richiama gli orientamenti secondo cui tutti i costi oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore devono essere inclusi nel TAEG (e, con specifico riferimento alle spese di incasso rata, l’orientamento dell’AGCM, secondo il quale per escludere la rilevanza di tale titolo di costo nella costruzione dell’indicatore è necessario che “le somme riversate dal consumatore siano diretta conseguenza della volontà di un soggetto diverso dal mutuante”: ciò che non è nel caso di specie, essendo stata la modalità di pagamento concordemente stabilita dalle parti, e certo non subita dall’intermediario). L’istante, assunto che il futuroTAEG correttamente rideterminato, sarebbe pari al 6,317% (e non già al 6,15%) e rilevato altresì che l’indicatore indicato in contratto risulterebbe comunque infedele perché erroneamente arrotondato (pure assumendo completi i dati utilizzati dall’intermediario, la produzione di conteggi mancanti nell’estratto conto, oltre al rimborso di spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, in particolareprescritta formula restituisce il valore del 6,159%, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito– secondo la regola di arrotondamento alla seconda cifra decimale, avrebbe addebitato commissioni indicata nell’allegato tecnico al D.M. 8 luglio 1992 – andrebbe rappresentato in contratto come 6,16%, e non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA6,15%), il Corrispettivo deduce che l’errata indicazione del TAEG, secondo quanto previsto dall’art. 125 bis, comma 7, lett. a, del Testo Unico Bancario, comporta la nullità della relativa clausola contrattuale e l’applicazione al rapporto del tasso sostitutivo, pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (nel caso di sconfinamento (CSRspecie, pari al 1,845%). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito Riscontrato negativamente il rapporto presso una diversa filiale ereclamo, malgrado la sua richiestail ricorrente ha adito l’Arbitro, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione del trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infine, di avvenute modifiche del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 118 TUB. L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermava che il tasso applicato al contratto di apertura di credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che tali condizioni erano state confermate anche al momento del trasferimento del rapporto presso una diversa filiale.quale ha chiesto di:

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FATTO. Con ricorso del 23.06.2018, parte La controversia attiene all’estinzione anticipata di due contratti di finanziamento: A) un contratto di locazione finanziaria; B) il finanziamento dell’acquisto di una polizza assicurativa. Nel 2010 il ricorrente, titolare nella veste di consumatore, stipulava con l’intermediario, una società finanziaria appartenente ad un gruppo automobilistico, un contratto di leasing finanziario per l’utilizzo di una autovettura di grossa cilindrata -con possibilità di riscatto del bene-, a tasso fisso, per un importo di 119.431,01 euro (+ IVA) da pagare in 48 rate mensili di 1.663 euro (+ IVA) ciascuna, a partire dal 1.4.2010. Il cliente stipulava altresì con lo stesso intermediario un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di servizi assicurativi a medio termine mediante apertura protezione dei danni sull’auto, denominato “addendum “servizi aggiuntivi” al contratto di locazione finanziaria”, da ammortizzare in c/c con garanzia ipotecaria dell’importo 48 rate mensili da 515,85 euro ciascuna. Nel 2013 il cliente estingueva anticipatamente entrambi i contratti versando, sulla base dei conteggi estintivi elaborati dalla finanziaria convenuta rispettivamente, a luglio 2013, in corrispondenza della 40ma rata del contratto A, la somma di euro 140.000,00 – ancora 90.490,06 e, a febbraio 2013, in essere –corrispondenza della 35 ma rata del contratto B, chiedeva la somma di 1.662,39 euro. Riferisce il ricorrente di essersi avveduto solo in un secondo tempo di aver versato più del dovuto. Conseguentemente, l’11.12.2013 avanzava reclamo rivendicando la restituzione di 3.517,03 euro, di cui 2.215,81 a fronte del contratto A e 1.301,22 a fronte del finanziamento B. La richiesta è stata respinta dall’intermediario. Il 20.10.2014 il ricorrente ha instaurato il presente procedimento dianzi all’ABF, rivendicando il rimborso di una complessiva somma di 29.250,00 3.084,71 euro così articolata: a) 2.215,81 euro a titolo fronte del contratto “A”; b) 368,90 euro a fronte del finanziamento “B”; c) 20 euro per l’avvio del procedimento dianzi all’ABF; d) 500 euro di commissioni ed interessi percepiti risarcimento del danno da perdita di tempo. Con riguardo al contratto di leasing, il ricorrente ritiene di aver pagato 2.215,81 euro in più rispetto al dovuto (a suo dire, 88.274,25 euro). Egli non contesta l’importo del debito residuo considerato dall’intermediario alla data dell’estinzione del contratto di locazione finanziaria (70.605,61 euro) ma perviene al risultato finale con calcoli di tipo diverso da quelli offerti dall’intermediario, non tutti a proprio vantaggio; la differenza rivendicata a suo favore è principalmente attribuita al fatto che l’intermediario non avrebbe tenuto conto della qualifica di consumatore rivestita dal cliente applicandogli una penale più alta rispetto a quanto stabilito per i casi di specie sia nelle previsioni contrattuali (segnatamente all’art.11) sia dalla normativa vigente. Reputa infatti, il ricorrente, che l’onere da pagare per l’anticipata estinzione del prestito debba essere limitato all’1% del capitale rimborsato anticipatamente dal consumatore. Il ricorrente eccepisce in particolare la non debenza di un elemento di costo denominato “spese gestione estinzione anticipata” per un ammontare di € 2.244,80, non individuabile nella documentazione contrattuale. Quanto al finanziamento B finalizzato all’acquisto della polizza “full risk” a copertura del rischio danni sull’auto, la differenza pagata in eccesso (368,90 euro) rispetto a quanto determinato dal ricorrente (1.293,49 euro) sarebbe imputabile, alla mancata considerazione del rimborso spettantegli con riguardo alla quota parte del premio assicurativo non goduto, da determinarsi proporzionalmente (“pro rata temporis”); importo, questo, che egli ottiene rapportando il capitale residuo (1.362,39 euro) alla data di estinzione del finanziamento alle condizioni pattuite rate residue del finanziamento estinto (13/48); rimborso che egli rivendica in virtù della connessione negoziale esistente tra contratto di finanziamento B e contratto assicurativo. Il ricorrente invoca a tale fine l’art. 125-sexies del Testo unico bancario. Nelle controdeduzioni l’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro a giudicare sul ricorso in considerazione dell’entità del contratto di leasing “A” che di per sé, anche senza tener conto del secondo finanziamento “B”, supera il limite di 100.000 euro. Chiede pertanto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso con accredito in conto correnteriguardo al complesso delle due operazioni sottoposte al vaglio dell’Arbitro, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per il futuroo, quanto meno, alla parte riferita al contratto di leasing “A”. Nel merito, la produzione di conteggi mancanti nell’estratto conto, oltre finanziaria chiede che il ricorso venga respinto ribadendo la posizione già manifestata al rimborso di spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA), il Corrispettivo di sconfinamento (CSR). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito il rapporto presso una diversa filiale e, malgrado la sua richiesta, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca ricorrente in occasione del trasferimento del rapporto e lamentava reclamo, nei termini qui di seguito esposti. In primo luogo, la resistente riafferma che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito contratto di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infineleasing, di avvenute modifiche importo pari ad € 119.431,01, non si applichi la disciplina del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni credito al consumo di cui all’art. 118 TUB121 e segg. L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermava del Testo unico bancario; disciplina che il tasso applicato peraltro la resistente ritiene applicabile al contratto di apertura finanziamento “B” avente per oggetto la polizza assicurativa, di importo pari ad euro 17.029,71. Ciò in relazione alla previsione normativa vigente alla data di sottoscrizione del contratto, che esplicitamente escludeva dall’ambito di applicazione di tale specifica disciplina i finanziamenti di importo superiore a 30.987,41 euro. La resistente ribadisce pertanto la correttezza delle condizioni applicate all’estinzione del contratto di leasing “A”, condizioni che prevedono il pagamento di “un importo equivalente alla somma degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, dei canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso Euribor 3 mesi, divisore 365, alla data di esercizio della facoltà di estinzione anticipata, e del prezzo di acquisto finale…”. Senza soffermarsi sulla fonte di legittimazione della contestata voce di spesa di € 2.244,80, l’intermediario resistente riafferma che l’importo dovuto alla data di estinzione del prestito ammontasse ad euro 90.490,06 quale sommatoria delle voci indicate nel prospetto che segue: l1 € 70.605,61 Capitale residuo al 1.7.2012 (rectius: 2013) l2 € 191,51 Rateo alla data di estinzione anticipata l3 € 2.132,85 Plusvalenza finanziaria da attualizzazione rate future l4 € 15.315,29 IVA al 21% sul totale intermedio l5 € 2.244,80 Totale spese di estinzione (IVA compresa) l6 € 90.490,06 TOTALE DOVUTO Quanto alle condizioni di estinzione del contratto di finanziamento “B” relativo ai servizi aggiuntivi, al quale, come precedentemente riferito, la resistente ritiene applicabile la speciale disciplina del credito ai consumatori, la convenuta invoca l’autonomia negoziale esistente, ai sensi dellart.11 di tale ultimo contratto, tra il rapporto di finanziamento intercorrente con la finanziaria stessa e il contratto posto in c/c essere con la compagnia assicurativa; ritenendo pertanto che solo nei confronti di quest’ultima compagnia possano essere reclamati eventuali rimborsi per i premi non goduti. Conseguentemente la resistente ripropone il seguente conteggio: f1 € 17.029,71 Conteggio dei premi per l’assicurazione … al momento 1.3.2012 (rectius:2013) f2 - € 15.680,81 Premi assicurazione … già corrisposti dal cliente fino al 1.2.2013 f3 = € 1.348,90 Sub–totale capitale residuo f4 + € 13,49 1% del capitale residuo f5 = € 1.362,39 TOTALE importo di estinzione anticipata f6 + € 300,00 Spese di gestione anticipata (IVA compresa) f7 = € 1.662,39 TOTALE DOVUTO In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro sollevata dalla resistente. Risulta infatti pacifico e inconfutabile che il limite di 100.000 euro si applichi all’entità della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor controversia e non già all’operazione sottostante la controversia. Nella fattispecie l’entità della controversia si ragguaglia al petitum del ricorrente, complessivamente pari ad euro 3.084,71 e, pertanto, rientra nella fattispecie che possono essere portate a tre mesi maggiorato conoscenza dell’Arbitro (cfr. Banca d’Italia, Disposizioni del 2,25%”; 18.6.2009, Sez I, punto 4). Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. Fermo restando che tali condizioni erano state confermate anche al momento non vi è contestazione tra le parti in ordine all’importo del trasferimento del rapporto presso una diversa filiale.debito residuo delle due operazioni di finanziamento alle rispettive date di estinzione anticipata, la controversia si accentra:

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FATTO. Con ricorso La parte ricorrente espone quanto segue: � in data 27.5.2009 sottoscriveva una richiesta di prestito personale per l’importo di 60.000,00 euro, mediante modulo predisposto dalla stessa banca; � nell’ottobre del 23.06.20182010 chiedeva per le vie brevi il conteggio estintivo relativo al suddetto prestito, parte ricorrentevenendo informata che lo avrebbe ricevuto per posta; � in data 20.10.2010, titolare non ricevendo alcuna documentazione, e non essendo in possesso né del contratto, né del piano di ammortamento,“si determinava a trasmettere, a mezzo bonifico bancario, l’importo di 55.000,00 euro”, nella sostanza pari al capitale residuo dovuto, comunicatole via filo. “Nel contempo, inviava una raccomandata a.r. con cui ribadiva la propria volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento, allegava la contabile del bonifico effettuato e chiedeva che l’eventuale importo residuo da versare le venisse dettagliatemante comunicato così da provvedere al saldo”; � non ricevendo ancor alcun riscontro, successivamente inoltrava, a favore dell’intermediario, ulteriori bonifici rispettivamente pari a 765,00 euro e a 800,00 euro, per un contratto importo complessivo, incluso il precedente versamento, di finanziamento a medio termine mediante apertura 56.565,00 euro; � in c/c con garanzia ipotecaria dell’importo data 18.7.2011, oltre 9 mesi dopo l’iniziale richiesta, l’intermediario inviava un conteggio estintivo nel quale richiedeva un saldo di euro 140.000,00 – ancora in essere –2.543,38, chiedeva il rimborso pari alla differenza tra 59.108,38 euro (comprensivo di € 29.250,00 55.097,24 euro a titolo di commissioni capitale residuo alla data del 5.10.2010, 550,97 euro per penale di estinzione anticipata e 3.460,17 per imprecisate rate maturate e non pagate, comprensive delle indennità di ritardo) e 56.565,00 euro, già corrisposto a titolo di anticipata estinzione; � tale conteggio veniva contestato, con richiesta di informazioni di dettaglio in ordine alla somma dovuta per rate scadute; � anni dopo l’intermediario trasmetteva n. 33 bollettini per rate mensili da pagare, per estinguere il finanziamento, a partire dal 5.12.2015, per un importo complessivi di 24.468,00 euro; � nonostante la copiosa corrispondenza intercorsa dal 2011 al 2016 e i reclami inoltrati in data 14.4.2016, 31.5.2016, 10.5.2016 l’intermediario, rilevata l’inadempienza per l’importo di 24.375,79 euro, trasmetteva la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e successivamente procedeva a segnalare il proprio nominativo presso la banca dati “Crif”. In punto di diritto la parte ricorrente eccepisce: • la nullità del contratto di finanziamento, per assenza del requisito della forma scritta ad substantiam richiesta dall’art. 117 TUB. Infatti: � in recenti pronunce la Corte di Cassazione, in tema di contratti bancari, ha stabilito che il contratto recante unicamente la firma del cliente non prova il perfezionamento del consenso tra le parti in forma scritta (Xxxx. nn. 5919/16; 7068/16; 8395/16; 10516/16); � la formazione del contratto può avvenire attraverso lo scambio di due documenti, ma entrambi devono essere del medesimo tenore, ciascuno sottoscritto dall’altro contraente (Cass.n. 5919/16); � l’art. 1 delle condizioni generali (applicabili “in caso di accoglimento della presente domanda”) prevede che ai fini del perfezionamento del contratto di prestito è necessaria l’accettazione scritta della richiesta da parte dell’intermediario; � nel caso in esame, nessun modulo contrattuale è stato sottoscritto da entrambe le parti contraenti, essendo intervenuta soltanto la sottoscrizione della richiesta di prestito personale da parte della mutuataria. Pertanto, non essendo pervenuta l’accettazione della richiesta di finanziamento da parte dell’intermediario, non si è verificato il perfezionamento del contratto; � la nullità dell’intero contratto comporta la nullità di tutte le clausole in esso contenute “in particolare delle clausole aventi ad oggetto gli interessi ultralegali, le indennità per ritardo dei pagamenti con conseguente obbligo di restituzione delle somme a tale titolo incassate; nonché la nullità delle clausole aventi ad oggetto l’estinzione enticipata del finanziamento, con esclusione degli oneri e delle penalità ivi previste”; • il diritto all’estinzione anticipata totale e/o parziale del finanziamento. Infatti l’intermediario: � contrariamente a quanto disposto dall’abrogato art. 125 TUB, dall’art. 16 della direttiva 2008/48/CE e dal vigente art. 125-sexies TUB, ha contabilizzato il pagamento ricevuto a titolo di anticipata estinzione come saldo di rate future non ancora scadute, arricchendosi ingiustificatamente di interessi non dovuti in quanto non ancora maturati; � avrebbe dovuto, al contrario, imputare la somma ricevuta a titolo di rimborso anticipato ad estinzione del capitale ancora dovuto ed, eventualente, per le somme asseritamente pretese, riformulare un nuovo piano di ammortamento; • la vessatorietà dell’art. 5 della proposta contrattuale in tema di estinzione anticipata. Infatti: � è vessatoria la disposizione in base alla quale “il cliente ha facoltà di estinguere anticipataemente il proprio debito facendo pervenire, in un’unica soluzione, tassativamente entro la data di scadenza della prima rata successiva alla sua richiesta di estinzione, l’importo corrispondente al residuo capitale, maggiorato di un’indennità del 1%. Qualora il termine di cui sopra non venisse rispettato ed in tutti i casi in cui la somma non fosse sufficiente all’estinzione, il cliente resterà obbligato al versamento del residuo, da imputarsi a scalare sulle successive mensilità”; � la clausola infatti, comportando la prosecuzione coattiva del rapporto contrattuale contro la volontà del cliente e permettendo all’intermediario di arricchirsi indebitamente mediante l’incasso degli interessi percepiti dall’intermediario non maturati, introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi per le parti contrattuali, ed è pertanto da considerarsi nulla, anche in eccesso rispetto alle condizioni pattuite con accredito quanto non specificatamente approvata per iscritto. L’intermediario resiste al ricorso e precisa che: � nel maggio del 2009 parte ricorrente presentava domanda di finanziamento per un importo pari a 60.000,00 euro, che veniva accolta mediante la liquidazione dell’importo richiesto; � durante l’ammortamento venivano riscontrate irregolarità, tanto che in conto corrente, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per il futuro, la produzione di conteggi mancanti nell’estratto contopiù occasioni si provvedeva a posticipare gli importi scaduti e non pagati a fine finanziamento, oltre ad annullare le indennità di ritardo, al rimborso fine di spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, non far incorrere parte ricorrente in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso uno stato di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA), il Corrispettivo di sconfinamento (CSR). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito il rapporto presso una diversa filiale e, malgrado la sua richiesta, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione del trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infine, di avvenute modifiche del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 118 TUB. L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermava che il tasso applicato al contratto di apertura di credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che tali condizioni erano state confermate anche al momento del trasferimento del rapporto presso una diversa filiale.morosità;

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FATTO. Con ricorso del 23.06.2018, parte Il ricorrente, titolare anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura in c/c con garanzia ipotecaria dell’importo di euro 140.000,00 – ancora in essere –, chiedeva il rimborso di € 29.250,00 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a titolo provvedere alla chiusura del contratto di commissioni finanziamento ed interessi percepiti dall’intermediario in eccesso rispetto alle condizioni pattuite al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con accredito in conto corrente, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per il futuro, la produzione di conteggi mancanti nell’estratto conto, oltre rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di spese legali per 1.200,00 euroaver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. Xxxxxxxx, in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA2 ctd), il Corrispettivo l’importo di sconfinamento (CSR)€ 371,22. Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito il rapporto presso una diversa filiale Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, malgrado la sua richiesta“trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le avrebbe consegnato i conteggi condizioni di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione applicabilità dell’art. 125- quinquies del trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infine, di avvenute modifiche del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 118 TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, affermava che in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il tasso applicato al contratto di apertura di credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che tali condizioni erano state confermate anche al momento del trasferimento del rapporto presso una diversa filialericorso.

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FATTO. Con ricorso del 23.06.2018, La parte ricorrente, titolare di ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 29.07.2009 ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento a medio termine da rimborsare mediante apertura la cessione del quinto dello stipendio; nel dicembre 2011 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 29 rate su 108 (come da conteggio estintivo e quietanza finale agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in c/c con garanzia ipotecaria relazione alle 66 rate residue; in data 25.02.2021 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell’intermediario. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un intermediario ex art. 106 TUB, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria). Parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 3.382,32 ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto (al lordo dell’importo di euro 140.000,00 – ancora Euro 1.129,35 ricevuto in essere –sede di estinzione anticipata, chiedeva il rimborso come da conteggio estintivo agli atti), di € 29.250,00 cui Euro 963,80 a titolo di commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 1.356,49 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 94,91 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 479,23 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 162,46 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, Euro 228,66 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa, Euro 15,99 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ed Euro 80,78 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa; inoltre la corresponsione degli interessi percepiti dall’intermediario legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di procedura per Euro 20,00. Nelle controdeduzioni l’intermediario, confermata l’estinzione anticipata del finanziamento in eccesso rispetto alle condizioni pattuite controversia (senza però indicare la rata in corrispondenza della quale ciò sarebbe avvenuto), ha eccepito come il ricorrente sarebbe incorso in un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con accredito contestuale obbligo di saldare in conto correnteun’unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per mezzo del TFR ed altre indennità come previsto dal D.P.R. 180/50; nel caso di specie per estinguere il futurodebito non sarebbe stato sufficiente l’importo pervenuto a titolo di TFR e, la produzione pertanto, l’intermediario avrebbe provveduto all’attivazione della prevista copertura assicurativa, con conseguente chiusura del sinistro in data 6.06.2012; l’intermediario eccepisce che l’estinzione procurata dalla compagnia assicurativa esulerebbe dall’ambito d’applicazione dell’articolo 125-sexies TUB dal momento che il ricorrente sarebbe obbligato a rimborsare alla compagnia l’importo che essa ha versato e, pertanto, questa sarebbe a sua volta subentrata nei diritti dell’intermediario; afferma dunque che nel caso di conteggi mancanti nell’estratto contospecie non si sarebbe verificato il presupposto dell’estinzione anticipata previsto dall’articolo 125-sexies TUB, oltre al rimborso di dal momento che il debito sarebbe stato estinto dalla compagnia assicurativa con conseguente sua surroga; ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni (pur non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA), il Corrispettivo di sconfinamento (CSRessendo esse state richieste dal ricorrente). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito Ha domandato il rapporto presso una diversa filiale e, malgrado la sua richiesta, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione rigetto del trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con valuta 3 dicembre 2009. Si doleva, infine, di avvenute modifiche del CFA e dello spread, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 118 TUB. L’intermediario, nelle controdeduzioni, affermava che il tasso applicato al contratto di apertura di credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che tali condizioni erano state confermate anche al momento del trasferimento del rapporto presso una diversa filialericorso.

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