Common use of Ferie e festività Clause in Contracts

Ferie e festività. Ai Dirigenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente in ferie non può essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenza.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Ferie e festività. Ai Dirigenti deve Per il personale a T.I. la durata delle ferie è di 32 giorni. I neo assunti hanno diritto a 30 giorni, e dopo tre anni di servizio a 32 giorni. Se per particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere personale e di malattia le ferie non sono state godute entro l’anno scolastico di riferimento (31 agosto), potranno essere godute, sentito il DSGA, entro il mese di aprile dell’anno successivo. L’art. 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di A tutti i dipendenti spettano inoltre n. 4 giorni di riposo (festività soppresse) e il giorno del santo patrono (7 dicembre) se ricade in giorno lavorativo (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero) e devono essere fruiti nell’anno scolastico. La richiesta di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. Le richieste di ferie per il periodo estivo possono essere usufruite dalla chiusura delle attività didattiche (esami di stato) e in particolare nei mesi di luglio e agosto; le relative richieste devono pervenire entro il 1° maggio di ciascun anno. Il piano ferie sarà predisposto tenendo in considerazione che: - dal termine delle attività didattiche alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di n° 2 assistenti amministrativi e da almeno n° 2 collaboratori scolastici (presso la scuola Primaria di Zingonia, sede dell’Istituto Comprensivo). I collaboratori in servizio nel periodo estivo, potranno essere utilizzati anche in altre scuole dell’istituto diverse da quelle di abituale servizio. La chiusura dei plessi avverrà dopo che i collaboratori scolastici avranno provveduto alla pulizia approfondita di tutti i locali. Il personale, a decorrere dal giorno 18 luglio 2016, dovrà prestare servizio presso la scuola primaria di Zingonia, sede dell’Istituto Comprensivo, salvo diverse esigenze. - nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo di ferie, si procederà alla verifica della disponibilità a modificare le richieste, in mancanza del personale disponibile al cambiamento, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni lavorativi di ferie coincidenti con il coniuge o il convivente. Le ferie vanno fruite, di norma, durante i periodi di sospensione delle lezioni (almeno 4 settimane durante l’estate). Ciascun lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di almeno di 15 giorni lavorativi consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto) o comunque in periodo coincidente con il coniuge/convivente. Potranno essere lasciati Xxx 6 giorni di ferie a residuo per il personale con contratto a tempo indeterminato. Se i restanti giorni vengono richiesti durante i periodi di attività didattica, poiché la pulizia del reparto/reparti dovrà essere effettuata dai colleghi “senza diritto” alla corresponsione del lavoro straordinario, il dipendente contestualmente alla richiesta dovrà indicare il nome dei colleghi che lo sostituiranno. Le richieste di ferie per le festività natalizie e le festività Pasquali sono da presentare con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Le richieste di ferie nel periodo di attività didattica sono da richiedere con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo. Le richieste di ferie estive continuativo e non estive si intendono tacitamente accettate se, entro 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di almeno 15 giorni compatibilmente con diniego da parte del Dirigente Scolastico. Nella comunicazione devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione. L’eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate (per scritto) esigenze di servizio. Le richieste per ogni altro tipo d’assenza (con esclusione di quelle per malattia o eventi eccezionali) dovranno essere presentate con almeno 2 giorni di preavviso. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. periodi precedenti le ferie residue devono essere fruite estive o comunque prima di norma immediatamente dopo la fine dell’assenzalunghe assenze dal servizio programmate (compresi i periodi d’interruzione dell’attività didattica), anche oltre ogni collaboratore scolastico dovrà occuparsi delle pulizie più approfondite e avere premura di lasciare pulito tutto il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente in ferie non può essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenzareparto assegnatogli.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Ferie e festività. Ai Dirigenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi di assenza prolungata per aspettativa, malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente Ai Dirigenti in ferie non può puo’ essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenza.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Ferie e festività. Ai Dirigenti dipendenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di serviziogiorni. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente dipendente in ferie non può puo’ essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti fruiti, nell’anno di competenza, solo dopo l’esaurimento di eventuali ferie residue dell’anno precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale