Orario plurisettimanale Clausole campione

Orario plurisettimanale. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
Orario plurisettimanale. E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento dell'orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell'anno. Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale. Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie all'anno per periodi di prestazioni superiori a 4 (quattro) settimane, o di 1 (uno) solo giorno per periodi inferiori.
Orario plurisettimanale. È quello effettuato in particolari periodi dell’anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche o di eventi straordinari e comporta il superamento dell’orario medio settimanale fino a un massimo di 48 ore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell’anno. Durante l’effettuazione dell’orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell’orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all’orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario medio settimanale, ai dipendenti è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.
Orario plurisettimanale. 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 36, comma 4 del presente CCRL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. 2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: • il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; • al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane; • in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro, tale limite può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. La programmazione dell'orario plurisettimanale va definita, di norma, una volta all'anno nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 4.
Orario plurisettimanale. 1. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. 2. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. Il presente articolo abroga l’art. 53, comma 2, dal quinto al nono periodo del CCNL 29/11/2007.
Orario plurisettimanale. Viene riconosciuto che, oltre per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un massimo di 64 ore l’anno può essere utilizzato, tramite accordo con la Rsu nel- l’ambito della procedura prevista dal Ccnl, in presenza di picchi produttivi non fronteg- giabili con il ricorso ai normali assetti produttivi. Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario normale, dal lune- dì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%. Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, tramite accordo con le Rsu, si possano ripro- grammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si possa concordare la com- pensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già erogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale.
Orario plurisettimanale. Limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Eventuali variazioni sul programma di flessibilità dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Fatte salve le contrattazioni aziendali di secondo livello (limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16/24 settimane). Oltre le 16 settimane sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di 20/50 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro.
Orario plurisettimanale. In presenza di particolari esigenze di servizio, sentita la disponibilità del personale, si può programmare un’organizzazione del lavoro con superamento delle 36 ore settimanali fino ad un massimo di 42 assicurando il limite massimo giornaliero di 9 ore. Tale organizzazione non può eccedere le 3 settimane continuative e le 13 settimane nell’anno scolastico. Nel caso in cui il calendario scolastico preveda giorni di sospensione di tutti i servizi scolastici l’orario plurisettimanale verrà programmato, dando la priorità alle esigenze di servizio. Tali recuperi non dovranno comunque prevedere compensi per lavoro straordinario. Le ore non recuperate potranno essere computate in giornate di ferie.
Orario plurisettimanale. La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario è riferita alle istituzioni scolastiche con annesse aziende agrarie e deve tenere conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) l’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
Orario plurisettimanale. Le modifiche apportate alla disciplina contrattuale hanno reso questo strumento di flessibilità più coerente con quanto disposto dal dettato legislativo comunitario. L’organizzazione dell’orario di lavoro ordinario di 40 ore come durata media nell’arco massimo di 12 mesi, eliminate le precedenti motivazioni giustificative e soprattutto la fase negoziale, diventa ora una modalità alternativa di gestione dell’orario attivabile dall’azienda laddove ritenuta più confacente alle specifiche esigenze produttive. In particolare, l’azienda potrà gestire, in regime di orario plurisettimanale, un pacchetto di ore elevato a 80 ore annue con il rispetto del solo vincolo, per i periodi di supero, delle 48 ore settimanali23 limitandosi ad esaminare preventivamente con la RSU il 22 In particolare, l’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, stabilisce che laddove l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. In mancanza di disciplina collettiva al lavoratore deve essere concessa una pausa, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.