Orario plurisettimanale Clausole campione

Orario plurisettimanale. E' quello effettuato in particolari periodi dell'anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche e sportive e comporta il superamento dell'orario medio settimanale con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell'anno. Durante l'effettuazione dell'orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell'orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all'orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario medio settimanale, ai lavoratori è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale. Nei periodi di effettuazione dell'orario plurisettimanale i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana e di un incremento di 2 (due) giorni di ferie all'anno per periodi di prestazioni superiori a 4 (quattro) settimane, o di 1 (uno) solo giorno per periodi inferiori.
Orario plurisettimanale. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell‟orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale interessato. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all‟orario d‟obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell‟anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
Orario plurisettimanale. È quello effettuato in particolari periodi dell’anno o in corrispondenza di alcune manifestazioni culturali, turistiche o di eventi straordinari e comporta il superamento dell’orario medio settimanale fino a un massimo di 48 ore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo dell’anno. Durante l’effettuazione dell’orario plurisettimanale, nei periodi di superamento dell’orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per lavoro straordinario fino all’orario giornaliero programmato e, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario medio settimanale, ai dipendenti è corrisposta sempre la retribuzione relativa al normale orario medio contrattuale.
Orario plurisettimanale. 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 36, comma 4 del presente CCRL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi.
Orario plurisettimanale. Limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Eventuali variazioni sul programma di flessibilità dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Fatte salve le contrattazioni aziendali di secondo livello (limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16/24 settimane). Oltre le 16 settimane sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di 20/50 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro.
Orario plurisettimanale. 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 33 (orario di lavoro), comma 3 del presente CCNL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di concertazione, con le OO. SS., secondo le forme previste dal CCNL.
Orario plurisettimanale. Viene riconosciuto che, oltre per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un massimo di 64 ore l’anno può essere utilizzato, tramite accordo con la Rsu nel- l’ambito della procedura prevista dal Ccnl, in presenza di picchi produttivi non fronteg- giabili con il ricorso ai normali assetti produttivi. Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario normale, dal lune- dì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%. Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, tramite accordo con le Rsu, si possano ripro- grammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si possa concordare la com- pensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già erogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale.
Orario plurisettimanale. 1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale, è possibile una articolazione plurisettimanale dell’orario di servizio. Tale modalità organizzativa può attuarsi esclusivamente sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.
Orario plurisettimanale. 1. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: - il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; - al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 20 settimane.
Orario plurisettimanale. 3.1 - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.