Contingenti di personale Clausole campione

Contingenti di personale. Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente CCNL, individuano: - Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati - I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; - I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata. Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
Contingenti di personale. Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili di cui al punto 3 ("minimi di servizio"), va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. I Dipartimenti formuleranno quindi tali contingenti minimi di dirigenti in servizio, con ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale. In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima) comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media. L'Azienda rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi vanno predisposti negli ambienti aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i servizi a disposizione delle XX.XX. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza. L'Azienda indica nei propri comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di funzionamento. Estende inoltre la comunicazione per le vie istituzionali alle autorità competenti e interessate. Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con precedenza all'interno del servizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai minimi, all’interno del servizio, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di mobilità è successivamente comunicata alle XX.XX. a cura del Dipartimento che l'ha disposta con specifica nominativa degli interessati, elencati per qualifica, sede di appartenenza ed eventuale destinazione utilizzata. Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i visitatori dei cittadini degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni. La Direzione Sanitaria Aziendale e i Dirigenti di Dipartimento curano di concerto la garanzia dei servizi minimi. Le procedure di "Comando in servizio" dei contingenti minimi vengono espletate dal Direttore Sanitario Aziendale e dai Dirigenti di Dipartimento a livello decentrato. Il personale "comandato" viene preavvisato con apposito ordine di servizio almeno quattro giorni prima ed è scelto esclusivamente tra il personale previsto in servizio nella giornata e nel turno. Con comunicazione formale è possibile la sostituzione tra "comandati" e "volontari" previo accordo tra gli interessati. L'elenco del personale "comandato" è comunicato alle XX.XX. 48 ore prim...
Contingenti di personale. 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi essenziali viene individuato il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. Il contingente minimo di personale necessario per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali è il seguente:
Contingenti di personale. Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente CCNL, individuano: • • Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati; • • I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; • • I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata. Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’art.2, mediante regolamenti di servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
Contingenti di personale. 1. I contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in ciascuna struttura, unità operativa e reparto autonomo sono garantiti alle seguenti condizioni:
Contingenti di personale. 1) La quantificazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensa- bili, nonché le relative figure professionali sono evidenziati a fian- co di ogni servizio essenziale nella citata tabella 1.