Contingenti di personale Clausole campione

Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano: a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti; b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. 4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) no...
Contingenti di personale. Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente CCNL, individuano: - Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati - I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; - I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata. Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
Contingenti di personale. 1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano: a. le categorie e i profili professionali che formano i contingenti; b. i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale; c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7 del presente accordo. 4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato...
Contingenti di personale. 1. Ai fini di cui all’art.2, mediante regolamenti di servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa. 3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata, ai sensi dell’art.2 dello specifico accordo per l’area della dirigenza del 10.4.1996, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
Contingenti di personale. 1. I contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in ciascuna struttura, unità operativa e reparto autonomo sono garantiti alle seguenti condizioni: a) per le prestazioni indispensabili attinenti all’assistenza sanitaria d’urgenza di cui all’art. 1 lettera A1) della proposta di livello nazionale del 6/2/1997 (Pronto Soccorso – rianimazione – terapia intensiva – unità coronarica assistenza ai grandi ustionati – emodialisi - prestazioni di ostetricia connesse ai parti - medicina neonatale - servizio ambulanze, compreso eliambulanze - servizio trasporto infermi) dovrà essere mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato nel turno di lavoro del giorno in cui viene effettuato lo sciopero; b) per le altre prestazioni indispensabili (assistenza sanitaria ordinaria – igiene e sanità pubblica – sanità pubblica veterinaria – protezione civile) dovrà essere mantenuto in servizio il personale in misura non inferiore a quello impiegato nei giorni festivi o a quello impiegato in altro giorno feriale che preveda l’impiego di un minore contingente. 2. I contingenti di personale esonerato dallo sciopero sono individuati secondo quanto indicato in apposito documento e che potranno subire modifiche e/o integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. 3. Le parti si danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione con riferimento ad una totale o parziale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici da operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse materiali ed umane a disposizione dell'Azienda, previa contrattazione con le XX.XX. rappresentative.
Contingenti di personale. Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive. Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’articolo 7 del presente CCNL, individuano: • Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati; • I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; • I criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata. Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell’iniziativa di sciopero.
Contingenti di personale. La F.I.M.M.G. conferma le procedure sottoscritte nell’ ACN vigente, contemplate nell’art. 17, comma 8 e 9 e nell’art. 21 , comma 3, 4, 5, 6 dell’allegato N (norma finale 2) dello stesso ACN.
Contingenti di personale. Le professionalità e le qualifiche nonché i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, cui spetta assicurare, ai sensi delle norme di garanzia, le prestazioni indispensabili erogate dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, sono individuati come segue: ❑ n. 1 tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio presso l’ U.O. Prevenzione di ciascun Distretto Socio-Sanitario; ❑ n. 1 tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio presso l’U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ciascun Distretto Socio- Sanitario; ❑ n. 1 tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio presso l’U.O. Impiantistica; ❑ n. 1 tecnico di laboratorio in servizio presso l’U.O. Laboratorio di Sanità Pubblica.
Contingenti di personale. Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti medico-veterinari da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili va fatto riferimento alle seguenti dotazioni: • Direzione Sanitaria PP.OO. : Un dirigente dalle ore 08,00 - 14,00; dalle ore 14,00 alle ore 08,00 un dirigente in reperibilità ;
Contingenti di personale. 1. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi nei settori della specialistica ambulatoriale e odontoiatria, della veterinaria e delle altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi), i nominativi degli specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Lo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo sono stabiliti, con appositi protocolli di intesa a livello decentrato, i criteri per la determinazione di contingenti di medici e di professionisti da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, nonche' per la loro distribuzione territoriale.