Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
Servizi pubblici essenziali. 1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all'art.5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi:
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dall’art. 1 della legge 11 aprile 2000, n. 83, servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Regioni-Autonomie locali, con riferimento all’art. 2, comma 1, II), dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome Aree di contrattazione della Dirigenza, e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all' art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 aprile 2000, n. 83, le prestazioni indispensabili di assistenza pediatrica da considerare essenziali nella presente area negoziale, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, sono le seguenti: visite domiciliari non differibili, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonché le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
Servizi pubblici essenziali. 1. Nel comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, i seguenti servizi:
Servizi pubblici essenziali. Regolamentazione del Diritto di Sciopero
Servizi pubblici essenziali. Ai sensi degli articoli l e 2 della Legge l2 giugno l990, n.l46, come modificata dalla Legge ll aprile 2000, n.83 e s.m.i., la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al presente punto l è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: