Common use of Ferie e permessi Clause in Contracts

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate: 1.1 ai lavoratori già in forza nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimento, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue; 1.2 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio; 1.3 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio. 2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno. 3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto; b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste; c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto; d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto; f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto. La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 29 del CCNL Mobilità/Area AF. 4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa. Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 31 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate: 1.1 ai lavoratori già in forza con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimentoverranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 31 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue; 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF; 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio; 1.3 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio. 2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 1.3 e 1.31.4, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno. 3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 81 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto; b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste; c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto; d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto; f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto. La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 29 30 del CCNL Mobilità/Area AF. 4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa. Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 25 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AFdelle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate: 1.1 ai lavoratori già in forza con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimentoverranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 25 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, di n° 3 giornate di permesso annue; 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 25 del CCNL; 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio; 1.3 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio. 2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’oradue ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 12 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 1.3 e 1.31.4, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno. 3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 25 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AFdelle Attività Ferroviarie, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 4 dell’art. 68 63 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF66 CCNL), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF67 CCNL), all’indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF76 CCNL) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 69 64 del CCNL Mobilità/Area AFe all’art. 29 del presente accordo, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 28 del presente contrattoaccordo; b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 30 del presente contrattoaccordo, con le modalità di erogazione ivi previste; c) assegno ad personam, di cui al punto 1 2 dell’art. 38 41 (Disposizioni finali) del presente contrattoaccordo; d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 34 del presente contrattoaccordo; fe) indennità di cui ai punti 1, 64, 8 e 12 9 dell’art. 36 39 (Indennità diverse) del presente contrattoaccordo. La stessa retribuzione di cui al precedente capoversocomma, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 29 24 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL. 4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa. Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 31 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi per- messi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito se- guito individuate: 1.1 ai lavoratori già in forza con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimentoverranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 31 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue; 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di ser- vizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compi- mento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF; 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio; 1.3 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio. 2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente con- venzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione articola- zione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 1.3 e 1.31.4, nell’anno di maturazione ma- turazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno. 3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale contrat- tuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 81 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici pe- riodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto; b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’artal- l’art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste; c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto; d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto; f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità In- dennità diverse) del presente contratto. La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata rap- portata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’art. 29 30 del CCNL Mobilità/Area AF. 4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo se- condo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione de- trazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate pro- grammate che per le ferie richieste in gestione operativa. Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante inte- grante del periodo di riposo stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’artdell'art. 30 31 (Ferie) ed al punto 4 dell’artdell'art. 29 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate: 1.1 ai lavoratori già in forza con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimentodell'1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’artl.b dell'art. 30 31 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue; 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto l.b dell'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF; 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 dall'1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° dell'80 anno di anzianità di servizio; 1.3 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio. 2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’oraun'ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario dell'orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 1.3 e 1.31.4, nell’anno nell'anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’annodell'anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’annodell'anno. 3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’artdell'art. 30 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione), all’indennità all'indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità all'indennità di turno (art. 81 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’artall'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’artall'art. 25 del presente contratto; b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’artall'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste; c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’artdell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto; d) salario di produttività, di cui all’artall'art. 30 del presente contratto; e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’artall'art. 31 del presente contratto; f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’artdell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto. La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell’artdell'art. 29 30 del CCNL Mobilità/Area AF. 4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’artdell'art. 27 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse. Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa. Le giornate cosiddette di "intervallo" poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs