Common use of Ferie solidali Clause in Contracts

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di gior- ni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire. Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo grado che per le particolari condi- zioni di salute necessitano di cure costanti. Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenti. Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgsAi sensi dell’art. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, 24 del D.Lgs. 151/2015 i lavoratori dipendenti possono cedere a titolo gratuito, gratuito i riposi e le ferie matura- te maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un La cessione potrà essere al massimo di gior- ni giorni 10 complessivi per ciascun cia- scun anno, eccedenti comunque la misura il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dal D.lgsdall’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire66/2003. Lo strumento previsto nel presente articolo delle ferie solidali può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi lavoratori bisogno- si di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare familiare, e/o parente parenti ed affini di primo grado che grado, che, per le particolari condi- zioni condizioni di salute necessitano necessitino di cure costanti. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al pre- ventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell’attuazione dell’Istitutodell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta ri- lasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo Il datore di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’aziendalavoro, ricevuta la richiesta, rende nota comunica al personale dipendente l’esi- genzale esi- genze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono in- tendono cedere. L’azienda fatte Lo stesso datore di lavoro, dopo le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenticonseguenti. In caso di adesioni per un numero di gior- nate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite acquisite, le “ferie solidali” rimangono definitivamente definitiva- mente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un La cessione potrà essere al massimo di gior- ni giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruiredall’articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento previsto nel presente articolo delle ferie solidali può essere utilizzato dai la- voratori lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figlifigli conviventi, componenti del nucleo famigliare e/il coniuge o parente ed affini di primo grado il convivente che per le particolari condi- zioni condizioni di salute necessitano di cure costanti. Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’aziendaAi fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genzale esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda L’impresa, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenticonseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite acquisite, le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Di Cooperative E Consorzi Agricoli

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgsLe parti recepiscono quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia 151/2015 “cessione dei riposi e delle ferie”. Fermo restando i diritti di orario di lavorocui al D.Lgs. 66/2003, i lavoratori a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito, gratuito i riposi e le ferie matura- te ad altri maturati (fatte salve quelle obbligatorie) ai lavoratori dipendenti dello dallo stesso datore di lavoro. I dipendenti , che si trovino in una o più delle seguenti condizioni: - malattia grave, certificata e documentata da struttura sanitaria pubblica, che ab- biano esaurito sia il periodo massimo di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere malattia retribuita, sia le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di gior- ni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire. Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, permessi maturati; - assistenza ai componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo grado familiare limitatamente a genitori, coniuge e figli che per le particolari condi- zioni condizioni di salute necessitano di cure costanti. Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori Il dipendente che si trovino trovi nelle con- dizioni condizioni di necessità possono può avanzare la richiesta, reiterabile, richiesta al datore di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanzalavoro, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta esclusivamente da struttura sanitaria pubblicadocumentazione idonea. La fruizione delle “L’Azienda renderà di conseguenza nota ai propri dipendenti la richiesta di ferie solidali. Sulla base delle disponibilità pervenute, si procederà con il caricamento delle ferie al richiedente ed il relativo scarico al/i cedente/i. Il presente accordo resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo in vigore sino a regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genza, in forma rigorosamente anonima, lavoro e/o all’emanazione di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenti. Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Aziendanuove normative.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, 151/2015 i lavoratori possono cedere ce- dere a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te maturate ad altri lavoratori dipendenti dipen- denti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un La cessione potrà essere al massimo di gior- ni giorni 10 complessivi per ciascun cia- scun anno, eccedenti comunque la misura il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dal dall’articolo 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire66/2003. Lo strumento previsto nel presente articolo delle ferie solidali può essere utilizzato dai la- voratori lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figlifigli conviventi, componenti del nucleo famigliare e/il coniuge o parente ed affini di primo grado il convivente more uxorio, genitori anziani che per le particolari condi- zioni condizioni di salute necessitano di cure costanti. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al pre- ventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell’attuazione dell’Istitutodell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta ri- lasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenti. Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo Per quanto non comporterà oneri aggiuntivi per l’Aziendaesplicitamente trattato nel presente articolo, si rinvia alla contrattazione di II livello.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs 151/2015 i lavoratori possono cedere cede- re a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te maturate ad altri lavoratori dipendenti dipen- denti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un La cessione potrà essere al massimo di gior- ni giorni 10 complessivi per ciascun cia- scun anno, eccedenti comunque la misura il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruiredall’articolo 10 del D.lgs 66/2003. Lo strumento previsto nel presente articolo delle ferie solidali può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi lavoratori biso- gnosi di riposi e ferie per assistere i figlifigli conviventi, componenti del nucleo famigliare e/il coniuge o parente ed affini di primo grado il convivente che per le particolari condi- zioni condizioni di salute necessitano di cure costanti. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al pre- ventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell’attuazione dell’Istitutodell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta ri- lasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’aziendaL’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genzale esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidaliso- lidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda L’impresa, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenticon- seguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite acquisite, le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella nel- la disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per l’Aziendaimpie- gati avvenuta con il CCNL per cooperative e consorzi agricoli 28.3.1988 è compensata con l’aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 30.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro