Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione di cui all’art. 42. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 41. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’accantonamento in <Banca Ore> di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS.Xxxxx, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In ln occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione giornaliera di cui all’artall'art. 42. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o all'accantonamento delle ore che potrà confluire potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella <"Banca - Ore> " di cui all’artall'art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5366 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’artdall'art. 52 lettera c). In ln caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’artall'art. 4142. In ln caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’accantonamento all'Accantonamento in <"Banca Ore> " di cui all’artall'art. 66 di un giorno di riposo retribuito. In ln caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni articolazioni annuali dell’orario dell'orario di lavoro ai sensi dell’artdell'art. 50 settimo ottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’artdall'art. 53 lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’art. 42all’art.41. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca – Ore> di cui all’art. 66all’ art.65, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53art.52. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 51 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 41all’art.41. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’accantonamento all’ accantonamento in <Banca Ore> di cui all’art. 66 all’ art.65 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni articolazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 dell’art.49 settimo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’artdall’ art. 53 52 lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’artall'art. 42. 54 I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53servizio. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamentotale riposo supplementare, l’Amministrazione l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’artdall'art. 52 65 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’artall'art. 4154. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno hanno diritto all’accantonamento in <Banca Ore> di cui all’art. 66 fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 54. In caso di coincidenza di una della festività nazionale o infrasettimanale del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito. Il trattamento di tali giornate avrà decorrenza per il 2 giugno dal 1° gennaio 2000 e per il 4 novembre dal 1° gennaio 2001. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo commalavoro, che contemplino nel contemplano il monte ore di riposo anche le di diritto comprensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 lett. c) e d)dall’art.66.
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’art. 42all’art.42. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53servizio. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamentotale riposo supplementare, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 4142. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno hanno diritto all’accantonamento di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in <Banca Ore> un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentiti gli interessati. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito42. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo commadi cui all’art.50, che contemplino nel il monte ore di riposo anche le di diritto, comprensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’artdall’art 53. 53 lettFerie Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. c) Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e d)le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art.42. Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie. In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza. A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento. Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati. Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di PasquaPa- squa, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione giornaliera di cui all’art. 42. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> di cui all’art52, lett. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione retri- buzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’art. 4142. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice lavoratri- ce ed il lavoratore avranno diritto all’accantonamento in <“Banca Ore> ” di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni articolazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo 50, ottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratorilavora- tori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 53, lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario anniversario della Liberazione, Lunedì lunedì di Pasqua, Festa festa del Lavorolavoro, Festa festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’artall'art. 4240. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> "banca ore" di cui all’artall'art. 6664, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5351. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione l'amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’artdall'art. 52 50, lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’artall'art. 4140. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore i lavoratori avranno diritto all’accantonamento all'accantonamento in <Banca Ore> "banca ore" di cui all’artall'art. 66 64 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni articolazioni annuali dell’orario dell'orario di lavoro ai sensi dell’artdell'art. 50 48, settimo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli Gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’artdall'art. 53 51, lett. c) e ded).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’artall'art. 4258. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o all’accantonamento delle ore che potrà confluire potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella <Banca Ore> ore di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5338 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamentotale riposo supplementare, l’Amministrazione l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’artdall'art. 52 69 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’artall'art. 4158. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno hanno diritto all’accantonamento in <Banca Ore> di cui all’art. 66 fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati é dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 58. In caso di coincidenza di una della festività nazionale o infrasettimanale del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é stata spostata alla prima domenica dello stesso mese, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le Parti, tale giornata potrà confluire nella Banca ore di cui all’art. 38 del presente CCNL. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo commalavoro, che contemplino nel contemplano il monte ore di riposo anche le di diritto comprensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 lett. c) e d)70.
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì Lu- nedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS.Xxxxx, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione giornaliera di cui all’art. 42. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate gior- nate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento riposo supplementare retribuito da fruire com- patibilmente con le esigenze di servizio o all’accantonamento delle ore che potrà confluire potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella <“Banca - Ore> ” di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5366 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 51 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ul- teriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui all’art. 4142. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto all’accantonamento all’Accantonamento in <“Banca Ore> ” di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni arti- colazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo ottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 52 lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx Maria SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’artall'art. 4258. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o all’accantonamento delle ore che potrà confluire potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella <Banca Ore> ore di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5338 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamentotale riposo supplementare, l’Amministrazione l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’artdall'art. 52 69 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’artall'art. 4158. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno hanno diritto all’accantonamento in <Banca Ore> di cui all’art. 66 fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati é dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 58. In caso di coincidenza di una della festività nazionale o infrasettimanale del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é stata spostata alla prima domenica dello stesso mese, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le Parti, tale giornata potrà confluire nella Banca ore di cui all’art. 38 del presente CCNL. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo commalavoro, che contemplino nel contemplano il monte ore di riposo anche le di diritto comprensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 lett. c) e d)70.
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un 1 giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario anniversario della Liberazione, Lunedì lunedì di Pasqua, Festa festa del Lavoro, Festa festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo NataleX. Xxxxxx, Santo StefanoX. Xxxxxxx, Santo S. Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’art. 4243. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella <Banca Ore> banca-ore di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 53. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’Amministrazione l’amministrazione sarà tenuta al pagamentopa- gamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera 52, lett. c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione retri- buzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed e ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 4143. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed e il lavoratore avranno diritto all’accantonamento in <Banca Ore> banca ore di cui all’art. 66 di un 1 giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra al- tra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle Istituzioni istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni articolazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo comma50, comma 8, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavoratrici lavo- ratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 53, lett. c) e d).
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Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di cia- scuna ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di PasquaPa- squa, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la re- tribuzione retribuzione di cui all’art. 4258. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio o all’accantona- mento delle ore che potrà confluire potranno confluire, su richiesta del lavoratore, nella <Banca Ore> banca ore di cui all’art. 66, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5338 del presente ccnl. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamentotale riposo supplementare, l’Amministrazione l’amministrazione sarà tenuta al pagamentopa- gamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggio- rate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52 lettera 69 lett. c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, domenica in aggiunta alla normale retribuzione retri- buzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulte- riore ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 4158. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice ed il lavoratore avranno hanno diritto all’accantonamento di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in <Banca Ore> un altro giorno feriale stabilito dall’amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati é dovuto, in ag- giunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 66 di un giorno di riposo retribuito58. In caso di coincidenza di una della festività nazionale o infrasettimanale del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é stata spostata alla prima domenica dello stesso mese, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tale giornata potrà confluire nella banca ore di cui all’art. 38 del presente ccnl. Le parti convengono che nelle Istituzioni istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate artico- lazioni annuali vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50 settimo commalavoro, che contemplino nel contemplano il monte ore di riposo anche le festività di diritto comprensivo delle festi- vità di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non avranno hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servi- zio servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53 lett. c) e d)70.
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