Festività soppresse. 1. A decorrere dal 1° Gennaio 2016, in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o differite di cui agli Accordo Interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e all’Accordo Nazionale 27 febbraio 1979, ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: • 19 marzo (San Xxxxxxxx) • Ascensione • Corpus Domini • 4 novembre (Unità Nazionale) 2. Ove per esigenze di servizio i permessi o le ferie di cui sopra non possano essere usufruiti entro l’anno di riferimento, sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie. 3. La disciplina del presente articolo sostituisce quella prevista per il settore in attuazione degli Accordi Interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e abroga il relativo Accordo Nazionale 27 febbraio 1979.
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