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Flusso informativo Clausole campione

Flusso informativo. 1. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13 bis, come definiti a livello regionale. 2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di governance del SSR. Le suddette informazioni, elaborate a cura dell’Azienda, regolarmente trasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Regionali, sono patrimonio della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune interesse. 3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati.
Flusso informativo. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13 bis, come definiti a livello regionale.
Flusso informativo. I sottoscrittori del presente protocollo, ciascuno con i propri mezzi, intendono altresì dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all’ambito territoriale di riferimento.
Flusso informativo. I Centri antiviolenza svolgono attivita' di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Flusso informativo. 1. I sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all’ambito territoriale della Regione. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo art. 5.
Flusso informativo. In applicazione della lettera e) del comma 280 dell’articolo della legge finanziaria 2006, per l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005, vengono previsti un monitoraggio di sistema del fenomeno liste di attesa, un monitoraggio specifico delle prestazioni di cui al paragrafo 3 ed un monitoraggio delle eventuali sospensioni delle attività di prenotazione.
Flusso informativo. 1. Le Case rifugio contribuiscono a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.
Flusso informativo. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona,Vicenza e Rovigo, la Provincia di Vicenza e le Comunità Montane sottoscrittici del presente accordo, si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e di condivisione dei reciproci programmi di attività.
Flusso informativo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società porta a conoscenza del presente Regolamento gli organi amministrativi delle eventuali società Controllate. L’organo amministrativo di ciascuna Controllata deve: (i) conformarsi alle regole di comportamento di cui al presente Regolamento; (ii) adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società; (iii) individuare i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.
Flusso informativo. Le Federazioni territoriali ed i Consiglieri designati sono impegnati a fornire periodicamente alle Federazioni Regionali e Nazionali i dati relativi alla gestione amministrativa (bilanci e schede allegate) ai tabulati del tesseramento e alla composizione degli organismi di gestione degli Enti. Le Federazioni Regionali hanno il compito di coordinare l’attività sindacale negli Enti, di favorire la sintesi unitaria tra le organizzazioni e di fornire indicazioni politiche attraverso un “bilancio consolidato” delle informazioni ricevute: a tal fine qualora sorgessero impedimenti per la conoscenza dei dati relativi ad un Ente, le Federazioni Regionali si rivolgeranno direttamente allo stesso, dandone comunicazione alle strutture territoriali interessate.