BILANCIO CONSOLIDATO. Per la redazione del bilancio consolidato, nelle more dell’entrata in vigore degli schemi ministeriali, si adottano i principi contabili nazionali.
BILANCIO CONSOLIDATO. A.C.S.M. S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxx, 31 38054 - Fiera di Primiero (TN) Tel. 0439/763400 - Fax 0439/763413 xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx P.iva: 00124190224 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 31 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) Cod. Fisc. e P. IVA 00124190224 Stato patrimoniale attivo 3 Stato patrimoniale passivo 5 Conti d’ordine 8 Conto economico 9 Cenni sul Gruppo e sulla sua attività 13 Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell’area di consolidamento) 15 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 20 Dati economici, patrimoniali e finanziari 21 Costi 24 Ricavi 25 Investimenti 26 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 27 Evoluzione prevedibile della gestione 29 Società Collegate ed altre imprese 29 Principali rischi cui è sottoposto il Gruppo 31 Premessa 33 Criteri di formazione 34 Area di consolidamento 34 Criteri di consolidamento 34 Criteri di valutazione 35 Dati sull’occupazione 38 Immobilizzazioni immateriali 39 Immobilizzazioni materiali 39 Immobilizzazioni finanziarie 40 Rimanenze 41 Oneri finanziari capitalizzati 41 Crediti 42 Ratei e risconti attivi 42 Fondi per rischi ed oneri – altri 43 Debiti 44 Ratei e risconti passivi 45 Conti d’ordine 45 Ricavi per tipologia 46 Costi della produzione 46 Interessi ed altri oneri finanziari 47 Proventi ed oneri straordinari 48 Imposte sul reddito d’esercizio 49 Informazioni relative alla operazioni realizzate con parti correlate e informazioni sugli strumenti finanziari 49 Operazioni non ricorrenti 49 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e revisori 49 Altre informazioni 50 Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31/12/2013 51 Elenco delle partecipazioni valutata col metodo del patrimonio netto ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 3, del d.lgs. 127/91 al 31/12/2013 52 Elenco delle altre partecipazioni 53 Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato 54 Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato del gruppo 55
BILANCIO CONSOLIDATO. Esercizio: 2020 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019 Attività
BILANCIO CONSOLIDATO. La Società non presenta i requisiti che, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, darebbero luogo all'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato.
BILANCIO CONSOLIDATO. Art. 95. (Imprese obbligate)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Art. 96. (Direzione unitaria)
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articlo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richi...
BILANCIO CONSOLIDATO. Il bilancio consolidato dell’Emittente relativo agli esercizi chiusi al 31
BILANCIO CONSOLIDATO. Il sistema deve garantire la redazione del bilancio consolidato regionale ottenuto dalle contabilità delle singole Aziende Sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata, previa elisione delle partite infragruppo. A tal fine l’applicativo deve garantire:
A. oltre all’acquisizione dei dati di CE e SP Ministeriali delle Aziende Sanitarie di cui ai punti C e D del paragrafo 6.2, il caricamento da fonti esterne, nel medesimo ambiente dei dati di Conto Economico Ministeriale preventivi, trimestrali e consuntivi e dei dati di Stato Patrimoniale Ministeriale consuntivi della Gestione Sanitaria Accentrata fino a quando la componente GSA non sarà a regime;
B. l’acquisizione dei Rendiconti Finanziari validati dalle Aziende Sanitarie e dalla Gestione Sanitaria Accentrata;
C. l’acquisizione delle tabelle della Nota Integrativa validate dalle Aziende Sanitarie e dalla Gestione Sanitaria Accentrata;
D. l’acquisizione dei dati di CE e SP Ministeriali delle Aziende Sanitarie e della GSA dal Sito Ministeriale NSIS;
E. la gestione della piattaforma regionale relativa agli scambi tra Aziende Sanitarie della Regione alimentata dai flussi generati dalle Aziende Sanitarie, così come indicato al paragrafo 4.7 “Matrice Scambi”, attraverso opportuni percorsi di validazione e consolidamento dei dati. Tale gestione dovrà inoltre consentire:
a. l’acquisizione informatizzata dei flussi economici/patrimoniali attivi e passivi generati dalle Aziende sanitarie;
b. l’acquisizione informatizzata dei flussi economici/patrimoniali attivi e passivi generati da fonti esterne per la Gestione Sanitaria Accentrata fino a quando la componente GSA non sarà a regime;
c. la generazione di una matrice economica aziendale, di confronto dei ricavi e costi delle Aziende per singolo documento o per totali, per conto economico ministeriale e regionale con evidenza delle squadrature per Azienda, per singolo documento, per conto e per totale ricavi e costi;
d. la generazione di una matrice patrimoniale aziendale, di confronto dei crediti e dei debiti delle Aziende per singolo documento o per totali, per conto patrimoniale ministeriale e regionale con evidenza delle squadrature per Azienda, per singolo documento, per conto e per totale crediti e debiti;
e. la possibilità da parte delle Aziende Sanitarie di acquisire automaticamente attraverso un percorso autorizzato di abilitazione utenze le elaborazioni di cui al punto c) e d) limitatamente ai dati di propria competenza;
f. la generazione di una matrice eco...
BILANCIO CONSOLIDATO. 1. I risultati complessivi della gestione del comune e degli enti partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
2. Il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività consolidata svolta ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati. Esso è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
BILANCIO CONSOLIDATO. Stato Patrimoniale Conto Economico
BILANCIO CONSOLIDATO. Per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità comprensoriali, che sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato, è stata predisposta una bozza di delibera finalizzata all’in- dividuazione del gruppo pubblica amministrazione e del perimetro di consolidamento nonché messo a disposizione il software “Consolidato Enti” per la predisposizione del bilancio consolidato. Per due comuni il servizio di revisione ha elaborato il bilancio consolidato per l’anno 2019.